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Sentenza

Le modifiche sull'assegno per i figli, in genere, decorrono dalla domanda
Le modifiche sull'assegno per i figli, in genere, decorrono dalla domanda
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 11/05/2023) 23-06-2023, n. 18089

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

Dott. RUSSO Rita E.A. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6656/2022 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avv. BROCCIA CARLA che lo rappresenta e difende, indirizzo PEC (Omissis);

- ricorrente -

Contro

B.B.;

- intimata -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1468/2021 depositata il 17/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.
Svolgimento del processo

A.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, esponendo: che il Tribunale di Bari con sentenza del 12.9.2018, decidendo le questioni economiche dopo avere pronunciato la sentenza di separazione dei coniugi, ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo mensile di Euro 800,00, oltre adeguamenti ISTAT a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore C.C. ((Omissis)), e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie; ha inoltre revocato, a far data dal mese di aprile dell'anno 2012, l'assegno di mantenimento provvisoriamente attribuito alla moglie, poichè ella aveva conseguito l'autonomia economica.

Espone altresì che avverso la predetta sentenza la moglie ha proposto appello, mentre egli ha proposto appello incidentale (con memoria del 3.1.2020), evidenziando che il figlio C.C., fin dal 2019, aveva preso a vivere stabilmente con lui; chiedeva, previo ascolto del minore, il collocamento di quest'ultimo presso di sè e revocarsi l'assegno di mantenimento del figlio, con decorrenza dal settembre 2019, onerando la madre del versamento dell'importo ritenuto di giustizia per il detto mantenimento, a far data dal settembre 2019 o da altra diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese e competenze legali per il doppio grado del giudizio.

La Corte d'appello, previo ascolto del minore (udienza 23.10.2020), che ha riferito di avere vissuto con la madre fino al mese di aprile del 2019 e poi di essersi poi trasferito dal padre, colloca il figlio minore C.C. presso il padre e "revoca il contributo paterno per il mantenimento del figlio C.C. a far dalla comunicazione della presente sentenza e, in conseguenza del disposto collocamento prevalente del minore presso l'A.A., onera la Sig.ra B.B. del versamento mensile di Euro 250,00, da eseguirsi entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo materno per il mantenimento del figlio medesimo".

Il ricorrente ricorre per cassazione e si affida a due motivi. Non costituita l'intimata, il ricorrente deposita memoria.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del l'11 maggio 2023.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 155 comma 2, 315 bis comma e 445 c.c., nonchè la violazione del principio generale alla stregua del quale il tempo necessario per celebrare un processo non può andare in danno della parte che ha ragione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 E l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 Il ricorrente, pacificamente acquisito agli atti di causa che il minore C.C. si è trasferito in via definitiva presso la casa paterna dal mese di settembre 2019 (e da quella data il padre ha cessato di versare il contributo alla madre), deduce che, ciò nonostante, la Corte ha disposto la revoca del contributo paterno per il mantenimento del figlio "a far data dalla comunicazione della sentenza" e, con la stessa decorrenza, ha onerato la B.B. di provvedere al versamento mensile in suo favore, di un assegno, quale concorso al mantenimento del figlio, dell'importo di Euro 250,00 mensili. Osserva che tale decisione viola le norme di legge di cui in epigrafe, negando - in primis - il diritto al giusto mantenimento del figlio minore da parte di entrambi i genitori e che l'obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda ma dalla effettiva cessazione della coabitazione.

2.- Il motivo è fondato.

Deve premettersi che i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio di separazione, idonei a fondare la modifica delle statuizioni già assunte, si fanno valere all'interno del giudizio medesimo, e quindi anche in grado di appello, purchè nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. n. 19020 del 14/09/2020; n. 9533 del 04/04/2019).

Si deve quindi osservare che la Corte di merito non specifica le ragioni per le quali, pur avendo accertato che il minore si è trasferito stabilmente presso il padre dopo l'aprile 2019 (il padre riferisce il fatto come avvenuto nel mese di settembre) e cioè dopo la sentenza di primo grado, ma comunque in corso di giudizio, ha fatto decorrere le modifiche contributive, vale a dire la cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno alla madre e il contributo a carico di quest'ultima, dalla comunicazione della sentenza d'appello, anzichè dalla domanda del padre, e cioè dall'appello incidentale, così effettivamente violando il principio secondo cui il tempo decorso dalla domanda giudiziale alla sentenza non può pregiudicare il diritto fatto valere (in tema, sulla decorrenza dell'assegno di separazione, si veda Cass. n. 2960 del 03/02/2017).

Si devono richiamare i principi già affermati da questa Corte sulla decorrenza della revoca dell'assegno, nel caso in cui si verifichi un evento estintivo (autonomia economica), principi adattabili anche al caso di specie, perchè qui di discute di un evento modificativo e quindi relativamente estintivo, incidente non già sull'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, ma sulla legittimazione del genitore convivente, affidatario o collocatario, di percepire, a questo titolo, un contributo dall'altro.

L'assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio è infatti imposto all'altro coniuge per rispettare il principio di proporzionalità nella contribuzione (art. 316- bis c.c.), in quanto il genitore convivente assume maggiori oneri di spesa, anche per predisporre una stabile organizzazione domestica; mutate questa circostanze di fatto, ciascuno dei due genitori può chiedere la revisione delle condizioni già concordate o stabilite.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che quando si discuta del momento estintivo dell'obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l'esistenza, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte. Gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire indipendentemente dal momento dell'accadimento innovativo, alla data della domanda di modificazione (Cass. n. 19589 del 26/09/2011; Cass. n. 16173 del 30/07/2015). Si è inoltre affermato che la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicchè la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo (Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000; Cass. n. 4224/2021; n. 10974 /2023).

Questi principi rendono evidente che il dies a quo della decorrenza delle modifiche, rispetto ad un provvedimento già reso dalla autorità giudiziaria, deve essere fissato, di regola, al momento della domanda, quando il fatto innovativo è rappresentato alla autorità giudiziaria stessa, e non già alla decisione del giudice, che non ha effetto costituito, ma dichiarativo. Di per sè, la sola circostanza che le condizioni di affidamento prevedano il collocamento del figlio presso un genitore non possono giustificare il mantenimento dell'assegno, quando questo collocamento non sia effettivo nella realtà dei fatti e il genitore convivente - e quindi realmente onerato delle maggiori spese di organizzazione di domestica - sia quello (formalmente) non collocatario. Soltanto ove vi sia una specifica esigenza da tutelare, legata alla soddisfazione degli obblighi di mantenimento, e al rispetto del principio di proporzionalità, in ragione di circostanze emerse nel corso del giudizio, può spostarsi la decorrenza della modifica ad un momento successivo, ma dandone atto nella motivazione.

Pertanto, la decorrenza delle modifiche in tema di assegno di mantenimento per il figlio, legate allo spostamento della sua stabile collocazione da un genitore all'altro, avrebbe dovuto essere fissata a far data dalla domanda (in questo caso l'appello incidentale) e non già dalla sentenza, salvo l'accertamento di una qualche ragione specifica, che però nella specie non è stata esplicitata dalla Corte.

Non è invece fondata la pretesa di fissare la decorrenza delle modifiche sin dalla data del trasferimento. Vero è che qui non si discute di un giudicato da modificare, ma di un fatto avvenuto tra la sentenza di primo grado e l'appello, nondimeno sarebbe stato comunque onere del padre rappresentare il fatto alla autorità giudiziaria, anche prima della proposizione dell'appello incidentale, se del caso proponendo una istanza alla Corte stessa, già adita con l'atto di appello principale.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 155, vi co, 316 bis, 337 ter, IV comma, c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 Il ricorrente deduce che la Corte ha omesso di valutare - come espressamente richiesto con il secondo motivo di appello incidentale - l'obbligo di rivedere, dall'aprile 2012, le misure della contribuzione al mantenimento del figlio minore C.C., all'epoca collocato presso la madre, atteso che al 2012 la posizione reddituale della B.B. era di gran lunga più florida di quella del ricorrente. Ed invero mentre il reddito netto della B.B. si attestava sui 20.000,00 Euro annui quello del ricorrente era pari a circa Euro 12,000,00 annui. A fronte di codesta situazione chiara ed univoca, documentalmente riscontrata la Corte di appello di Bari, pur esattamente confermando la retrodatazione della revoca dell'assegno in favore della B.B. ad aprile 2012, non l'avrebbe affatto considerata, in relazione al mantenimento del figlio C.C..

Il motivo è inammissibile.

L'indipendenza economica conseguita dalla moglie non è un fatto nuovo che il ricorrente evidenzia per la prima volta davanti alla Corte d'appello ma è un fatto già conosciuto dal Tribunale il quale ha infatti revocato dal 2012 l'assegno di mantenimento già disposto in favore della donna in sede di provvedimenti provvisori. Ne consegue che il quello di Euro 800,00 mensili fissato dal Tribunale è un contributo determinato nella piena consapevolezza che anche la madre fosse percettrice di reddito.

Il ricorrente non specifica in che termini ha proposto questo motivo di appello e segnatamente se ha riproposto (e in quali termini) le difese articolate sul punto in primo grado, quali le ragioni della decisione sul punto del Tribunale e come censurate. Il motivo difetta quindi della necessaria, autosufficienza, specificità e chiarezza (Cass. sez. un. 37552 del 30/11/2021).

Ne consegue: in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame della causa.

La Corte d'appello deciderà anche sulle spese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2023
Avv. Antonino Sugamele

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