Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

L'importo dell'assegno di mantenimento cresce con l'età e le esigenze dei figli
L'importo dell'assegno di mantenimento cresce con l'età e le esigenze dei figli
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14/04/2023) 04-05-2023, n. 11724

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CAMPESE Edoardo - Consigliere -

Dott. VALENTINO Daniela - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Luani Donata, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Graziani in Roma, via Monte Zebio,37;

- ricorrente -

Contro

Sig.ra B.B., quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore C.C., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pongiluppi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mantova, via Principe Amedeo,22;

-controricorrente-

avverso il decreto della Corte di Appello di Brescia del 3.5.2022 n. 344-2022, emessa nel giudizio r.g. n. 270-2021, notificato il 16.5.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.4.2023 dal Consigliere Daniela Valentino.
Svolgimento del processo

La sig.ra B.B. ricorreva al Tribunale di Mantova al fine di vedere di veder dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. A.A. a contribuire al mantenimento della figlia con la corresponsione a B.B. di una somma mensile pari ad Euro 1.000,00 ovvero altra somma ritenuta congrua, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia C.C., nonchè a concorrere alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova in ragione del 70%.

Con provvedimento del 1.8.2021 il Tribunale di Mantova, ha posto a carico del padre, quale contributo al mantenimento della figlia minore C.C., l'assegno di Euro 500 mensili ed a carico di entrambi i genitori, nella misura del 30% per la madre e del 70% per il padre, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le spese straordinarie.

La B.B. depositava reclamo contro il provvedimento. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Brescia disponeva che l'assegno di mantenimento della minore, a carico dell'attuale ricorrente, fosse pari a Euro 800 mensili e riduceva al 60% il suo contributo per le spese straordinarie.

A.A. ha presentato ricorso per cassazione con cinque motivi ed anche memorie.

B.B. ha presentato controricorso ed anche memorie.
Motivi della decisione

Il controricorrente ha eccepito preliminarmente:

" Dovrà pertanto escludersi la applicazione della sospensione feriale dei termini anche alla fase del ricorso per Cassazione, circostanza che impone di verificare non solo la tempestività della notifica del ricorso alla controparte, avvenuta il 14 luglio 2022, ma anche il rispetto dei termini previsti dall'art. 369 c.p.c. "a pena di improcedibilità".

La eventuale tardiva iscrizione a ruolo, con i connessi oneri previsti dalla norma, determinerà dunque la improcedibilità del ricorso, se non avvenuta entro il giorno 3 agosto 2022.

E' infatti vero che le cause alimentari rientrano fra quelli per le quali, in base alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e R.D. n. 12 del 1941, art. 92, si deroga espressamente alla sospensione feriale dei termini.

Non paiono rilevare nello specifico caso le pronunce di codesta Suprema Corte che, facendo leva sulla eventuale connessione ad altre domande per le quali si ritiene applicabile la sospensione feriale, ritiene applicarsi il beneficio.

Al contrario, nel caso oggi alla valutazione della Corte, il ricorso deve intendersi tardivamente iscritto a ruolo, dunque improcedibile".

Preliminarmente la Corte anzitutto rileva che il provvedimento è ricorribile per cassazione (Cass., S.U., n. 30903/2022). Il ricorso è stato depositato ed iscritti a ruolo il 28 luglio 2022, mentre la notifica è avvenuta il 14 luglio 2022, pertanto, nel termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c., per cui non è improcedibile.

Il ricorrente deduce:

1. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Mancata pronuncia sulla questione preliminare di mutatio libelli proposta dal sig. A.A.. Nella comparsa di costituzione resa nel giudizio di reclamo, nel ricorso ex art. 337 ter c.c., presentato dalla sig.ra B.B. al Tribunale di Mantova, relativamente alle spese di natura straordinaria, essa chiedeva che il sig. A.A. venisse onerato di "concorrere alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova", seppure nella misura del 70%.

Nell'atto introduttivo del Giudizio di Secondo Grado, invece, la reclamante chiedeva che fossero ricomprese fra le spese che non necessitano previo consenso e con contributo al 70% a carico del padre tutte quelle necessarie per l'assistenza alla minore nei momenti in cui la stessa non è impegnata in attività scolastica e la madre si trova al lavoro, fra cui primariamente le spese per babysitter; e che fosse dichiarata ricompresa la spesa per il buono pasto fra le spese scolastiche con contribuzione al 70%.

1.1 La censura è infondata. Nella domanda introduttiva del primo grado la controricorrente chiedeva anche "ovvero altra somma ritenuta congrua". Secondo questa Corte, inoltre, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. il Tribunale aveva posto a carico di entrambe le parti, tra le altre spese straordinarie, elencate a titolo esemplificativo, quelle di baby sitter, e molte altre. per cui tali spese appartenevano già alla materia del contendere. In ogni caso, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass., n. 23415/2018; Cass., n. 8842/2013; Cass., n. 19186/2020). Tale situazione non ricorre nella specie.

2. (nominato primo) Violazione e/o falsa applicazione di norme del diritto e, in particolare, degli art. 316 bis c.c. e 337 ter c.p.c., con riferimento all'individuazione da parte della Corte d'Appello di Brescia della capacità economica del Sig. A.A..

3. (nominato secondo) Violazione e/o falsa applicazione di norme del diritto e, in particolare, degli artt. 316 bis c.c. e 337 ter c.p.c., con riferimento all'ipotesi di ultra petitum da parte della Corte d'Appello di Brescia nell'individuazione dell'importo posto a carico del Sig. A.A. a titolo di quota fissa del contributo al mantenimento della figlia C.C..

4. (nominato terzo) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento agli artt. 316 e 337 ter c.c. con riferimento all'ipotesi di ultra petitum da parte della Corte d'Appello di Brescia.

5. (nominato quarto) Violazione e/o falsa applicazione di norme del diritto e, in particolare, degli artt. 316 bis c.c. e 337 ter c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. con riferimento alle statuizioni da parte della Corte d'Appello di Brescia in merito alle spese per la baby-sitter. 5.1 Il secondo, il terzo, il quarto motivo e il quinto possono essere trattati unitariamente. La Corte territoriale si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte. A seguito della separazione personale dei coniugi (ma i principi, in forza dell'art. 337 bis. c.c., si applicano anche ai figli naturali), nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018), assicurate, nella specie, anche dalle previsioni di mantenimento contenute nel protocollo del Tribunale di Mantova. D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022). Nella specie, la Corte territoriale si è attenuta a tali principi.

Nessuna violazione sussiste anche quanto alle spese straordinarie, in ordine alle quali si è affermato che, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., n. 35710/2021). Nella specie, la Corte ha accertato che la bambina sta sempre con la madre - anche per i risvolti penali della vicenda, concernenti il padre - che la accudisce e provvede, a monte, ai suoi bisogni. Va osservato, infine, che in tema di separazione personale (ma anche tra genitori naturali, ex art. 337 bis c.c.), non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare - cosa che ha fatto la Corte d'appello nella specie - la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 5059/2021; Cass. 16175/2015) Le censure sono in parte infondate e in parte inammissibili perchè hanno tutti contenuto meritale. E' indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), "non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative" (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).

Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009);

Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022).

6. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in Euro 5.000 per onorari e Euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 30.5.2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma del D.lgs. 196 del 2003, art. 52, comma 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 14 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2023
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza