E' ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto, non ostandovi neppure ragioni di carattere sostanziale, tenuto conto del percorso di graduale, ma incessante, superamento del principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c.
Tribunale Verona Sez. I, Sent., 20/06/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra - Presidente
dott. Massimo Vaccari - Giudice Relatore
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2543/2023
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
T. (C.F. ____)
E
C. (C.F. ____),
RICORRENTI -
Entrambi assistiti e difesi dall'avv...., come da mandato difensivo in atti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio, senza però esplicitare le condizioni di divorzio da loro concordate.
Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal D.Lgs. n. 149 del 2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
Ad avviso di questo Tribunale gli argomenti che sono stati addotti a so stegno della soluzione negativa possono essere confutati con una serie di obiezioni, più persuasive, che conducono a ritenere possibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto e che è opportuno esporre nel dettaglio.
Innanzitutto, secondo l'indirizzo restrittivo, sia il dato testuale delle norme rilevanti nel caso di specie che i contenuti della legge delega e della relazione al decreto delegato sarebbero univocamente indicativi della
volontà del legislatore di riservare la possibilità di cumulo delle domande alle ipotesi di sussistenza di un contenzioso tra le parti.
Con riguardo al primo aspetto si è evidenziato che la disciplina di cui all'art . 473-bis. 49 è tenuta distinta da quella del successivo art. 473-bis 51 c.p.c. e, inoltre, che quest'ultima norma non contiene nessun richiamo alla prima, cosicchè dovrebbe applicarsi il criterio ermeneutico in base al quale ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Una simile scelta, secondo la tesi restrittiva, costituirebbe puntuale attuazione della voluntas legis espressa dalla legge delega che, non solo non menziona il cumulo di domande di separazione e divorzio per i ricorsi congiunti ma dedica ad essi, all'art. 1, comma 17 lett. o) e comma 23 lett hh), indicazioni distinte da quelle che riserva al cumulo delle domande, al comma 23 lettera bb).
Ora, tale interpretazione muove da una premessa ricostruttiva non condivisibile, ossia quella che l'art. 473- bis. 51 esaurisca la disciplina dei ricorsi congiunti.
A ben vedere così non è perché, se si legge attentamente tale articolo, ci s i avvede che esso, a differenza dell'art. 473-bis.49, nel definire, al suo primo comma, unitamente al criterio determinativo della competenza territoriale, il proprio ambito di applicazione, non si riferisce esclusivamente ai procedimenti di separazione personale ma, testualmente, "alla domanda congiunta relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473-bis.47, norma che, a sua volta, menziona tutte le domande proponibili nell'ambito del procedimento sulla famiglia, i minori e le persone.
Pertanto, tale esteso rinvio consente di ritenere cumulabili nel ricorso congiunto tutte le domande rientranti nel suddetto elenco, purchè tra loro compatibili, quali sicuramente solo quella di separazione e quella di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (non altrettanto potrebbe dirsi invece, ad esempio, per una domanda di separazione e una domanda di scioglimento dell'unione civile).
Questa lettura non è smentita dai commi successivi dell'art. 473- bis. 51, atteso che, come chiarisce la relazione al D.Lgs. n. 149 del 2022, il secondo fissa i requisiti di forma e contenuto del ricorso e il terzo disciplina il procedimento a seguito di domanda congiunta, sul modello previsto dall'attuale articolo 711 del c.p.c., in attuazione dei principi della legge delega sopra citati.
Quanto poi al contenuto della legge delega, essa è intervenuta solo su tali specif ici aspetti, dopo aver indicato, nella prima parte dell'articolo 1, comma 23, lett. hh), la necessità dell'introduzione di un rito unico per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio.
Se si condivide tale lettura si perviene allora ad una conclusione opposta a quella indicata dall'indirizzo restrittivo: nei procedimenti congiunti la cumulabilità delle domande tra loro compatibili costituisce la regola mentre in quelli contenziosi è l'eccezione.
L'ulteriore obiezione che viene mossa alla tesi permissiva è che essa finisce per determinare un
allungamento della durata del procedimento congiunto perché, "mentre l' art. 473-bis.49 c.p.c. consente un significativo contenimento del tempo complessivamente necessario per giungere ad una definizione delle domande anche accessorie alla separazione e al divorzio, ove si consentisse il cumulo delle domande... il medesimo procedimento resterebbe pendente per tutto il t empo necessario al maturare dei presupposti per il divorzio".
Una simile prospettiva però, a ben vedere, è alquanto fuorviante perché non considera che il protrarsi del giudizio congiunto dopo la sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione evita l'instaurazione di un successivo giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, è propria questa conseguenza che il legislatore ha inteso e vitare nei giudizi contenziosi, prevedendo la possibilità di cumulare la domanda di divorzio a quella di separazione personale, come può evincersi, ancora una volta, dalla relazione al decreto delegato.
In essa si afferma infatti che, "a seguito dell'entrata in vigore della L. 6 maggio 2015, n. 55, che ha previsto la riduzione dei termini per proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla data della comparizione dei coniugi nell'udienza pr esidenziale del procedimento di separazione, è emersa con sempre maggiore urgenza la necessità di d ettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione".
Da tale passo si desume che l'obiettivo immediato che il legislatore ha inte so realizzare con la disciplina dell'art. 473-bis.49 c.p.c. non è stato quello di contenere i tempi del giudizio con cumulo di domande di separazione e di divorzio ma quello di economizzare l'attività processuale, anche se è indubbio che quest'ultimo risultato può a sua volta determinare una minor durata del giudizio di divorzio.
La tesi che consente il cumulo della domanda di separazione e di quelle di divorzio anche nei procedimenti congiunti si pone allora nella medesima prospettiva, diversamente da quanto ritiene l'indirizzo restrittivo.
A ben vedere la prospettiva secondo cui il procedimento su ricorso congiunto è destinato ad essere definito alla prima udienza pare trovare un riscontro nel tenore dell'art.473-bis. 51, quarto comma, c.p.c., che sembra contemplare, quale unico esito dell'udienza di comparizione delle parti, e purchè il loro accordo sia avallabile, l'emissione della sentenza di omologa (della separazione), mentre l'art. 473-bis.49 c.p.c. lascia intendere che il giudizio contenzioso prosegue poichè, al primo comma secondo periodo, precisa che le domande (sott. di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) divengono procedibili decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Ora, tale apparente contrasto può essere risolto ritenendo che la previsione da ultimo menzionata possa essere applicata analogicamente, con riguardo allo sviluppo processuale successivo alla sentenza parziale di omologa della separazione, anche per i procedimenti su ricorso congiunto in cui siano cumulate la domanda di separazione e quella di divorzio.
A sostegno dell'indirizzo restrittivo sono state addotte anche ragioni di diritto sostanziale.
Si è infatti affermato che se si avallasse la tesi estensiva, pur in difetto di previsione normativa esplicita in tal senso e di una puntuale indicazione da parte della legge delega sulla possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti su ricorso congiunto, si opererebbe in deroga al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, più volte affermato dalla Suprema Corte (l'indirizzo è stato avviato da una pronuncia alquanto risalente nel tempo, Cass. 11 giugno 1981, n. 3777, ed è stato ribadito da ultimo da Cass. 26 aprile 2021, n. 11012).
Va però evidenziato che una simile obiezione muove dalla premessa che l'ipotesi del cumulo non sia stata contemplata né nella legge delega né nel decreto delegato ma, una volta che si affermi il contrario, per le ragioni anzidette, deve trarsi la conseguenza che, in realtà, il legislatore della riforma ha inteso proseguire nel percorso di graduale, ma incessante, superamento del principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c., avviato alcuni anni fa.
E' opportuno infatti rammentare che già con l'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. n. 162 del 2014, che ha introdotto, nel nostro ordinamento la negoziazione assistita volontaria nella materia matrimoniale, quel principio, come è stato osservato da diversi commentato ri, è stato messo in discussone per la prima volta.
Con quella novella infatti fu rimessa alla disponibilità delle parti non solo la materia del divorzio, nei casi di cui all'art. 3, lett. b) L. n. 898 del 1970, ma anche le statuizioni, personali e d economiche, che Riguardano la prole minorenne o affetta da handicap, sia pure prevedendo per questi casi, in aggiunta al controllo del P.M., quello, eventuale, del Presidente del Tribunale.
Parte della dottrina osservò subito dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 132 del 2014 che con esso fu creata una categoria di diritti intermedia tra quella dei diritti disponibili e quella degli indisponibili e ciò, può aggiungersi, è avvenuto con l'introduzione di norme processuali, cosicchè non può sorprendere che ora sia stato utilizzato lo stesso metodo, tanto più se si considera che la scelta compiuta allora è stata ribadita e rafforzata dallo stesso D.Lgs. n. 149 del 2022.
Infatti con esso è stato aggiunto al predetto art. 6 del D..L. n. 132 del 2014 un comma 1-bis, che prevede l'utilizzo della negoziazione assistita anche "al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché' per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate."
E parimenti rilevante nella prospettiva sopra indicata è il nuovo comma 3 -bis, sempre dell'art. 6, che prevede che: "Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della L. 1 dicembre 1970, n. 898."
Risulta quindi piuttosto evidente come l'estensione dell'ambito di operatività dell'autonomia negoziale anche nei procedimenti congiunti, nei termini sopra ricostruiti, si inserisca perfettamente in una simile tendenza evolutiva del diritto sostanziale matrimoniale.
E' opportuno poi evidenziare che le pronunce di legittimità sopra citate erano state rese in casi in cui i patti di natura economica erano stati conclusi in un giudizio di separ azione consensuale, al quale, a distanza di tempo, era seguito un giudizio contenzioso e quindi in un cont esto molto diverso da quello in cui si colloca la possibilità delle parti di cumulare nello stesso processo separazione e divorzio in forma congiunta.
In esso, infatti, le parti si vedono attribuita la facoltà di scegliere un rito con caratteristiche peculiari e di concordare da subito le condizioni delle due fasi di soluzione della loro crisi coniugale sotto il controllo non solo del P.M. ma pure del giudice che ha ampia possibilità di verificar e se il consenso di una di esse a quell'accordo sia o meno viziato, fissando eventualmente un'ud ienza di comparizione personale delle parti ad hoc, anche laddove non prevista.
Val la pena aggiungere poi che non costituisce un ostacolo al cumulo di do mande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti la mancanza di una disciplina dell'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione perché tale incertezza caratterizza anche i procedimenti contenziosi in cui siano cumulate le medesime domande.
Essa peraltro è già stata risolta, con riguardo a questi ultimi, in via inter pretativa ritenendo che occorra procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione e di una contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Il medesimo iter può essere seguito nei procedimenti su ricorso congiunto in cui siano proposte sia la domanda di separazione che quella di divorzio.
Si noti poi che tale iter consente di ovviare ai casi, come quello di specie, in cui le parti non abbiano indicato nel ricorso le condizioni di divorzio, potendosi assegnare alle medesime un termine per provvedervi prima della udienza di prosecuzione del giudizio, in applicazione dell'art. 164, penultimo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 473.bis, norma applicabile a tutti i procedimenti soggetti al rito unico della famiglia.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizio ni di cui al ricorso depositato il 29/03/2023, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione d ella crisi coniugale, raggiunti dai medesimi;
2.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. n. 396 del 2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Verona (Anno 2016, Parte 1, vol. 2, n. 19);
3. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2023.
25-08-2023 21:34
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