Affidamento esclusivo. La convivenza del figlio con la madre all'estero non esclude l'affidamento condiviso
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14/09/2023) 19-09-2023, n. 26796
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -
Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2278/2023 r.g. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Cecilia Dragotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grosseto, alla via Piave n. 42. - ricorrente -
contro
B.B., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati Alberto Solari e Marco Guerrieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grosseto, alla via Ticino n. 9. - controricorrente -
avverso la "sentenza", della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE pubblicata il giorno 07/07/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/09/2023 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
Svolgimento del processo
1. B.B. adì il Tribunale di Grosseto al fine di ottenere provvedimenti in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minorenne C.C. (nato, nel (Omissis), dalla unione di fatto intercorsa tra la stessa e A.A.), con lei residente in Francia, con il consenso paterno, fin dall'estate del (Omissis), nonchè la previsione di un assegno, a carico del padre, per il mantenimento del minore suddetto. Dedusse la sussistenza di problematiche connesse alla personalità del A.A., che riferiva essersi di fatto disinteressato del figlio dopo il suo trasferimento in Francia fino a quando, nel (Omissis), questi si rifiutò di recarsi dal padre per i suoi comportamenti aggressivi. Chiese, pertanto, l'affidamento esclusivo di C.C., con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre in Francia e, tenuto conto delle significative disponibilità economiche di quest'ultimo, disporsi a carico del medesimo l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di Euro 1500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.1. Costituitosi, il A.A. contestò integralmente le allegazioni e deduzioni ex adverso formulate ed espose di avere depositato, a sua volta, ricorso per ottenere l'affidamento esclusivo del minore ed il collocamento presso di lui in Toscana. Rappresentò di aver un ottimo rapporto con il figlio - che aveva autorizzato a trasferirsi all'estero con la madre solo in via temporanea ed a causa di impegni lavorativi della stessa - e di essersi accordato con la B.B. per la corresponsione di un contributo per il mantenimento del minore, pari ad Euro 500,00 mensili, fino a quando, a causa di contrasti economici insorti con la medesima, ella aveva assunto un atteggiamento oppositivo, minacciandolo di sottrargli il figlio e di allearsi con la sua ex moglie per compromettere le sorti dei giudizi ancora pendenti con quest'ultima. Sul piano economico, infine, alla luce delle condizioni reddituali proprie e della controparte, chiese che il contributo per il mantenimento di C.C. posto a carico della B.B. fosse fissato nella misura di Euro 750,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.2. Disposta la riunione dei procedimenti autonomamente instaurati dalle parti, l'adito tribunale, previo espletamento di una c.t.u. psicologica sul nucleo familiare e l'assunzione di prove testimoniali, con decreto dell'1 dicembre 2021, così dispose: "1) affida C.C. in via esclusiva alla madre B.B., collocandolo presso di lei, e attribuendo alla stessa l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio senza il consenso paterno, ad eccezione della scelta sulla determinazione della residenza abituale del figlio che, una volta trasferita a (Omissis) e comunicata puntualmente al padre, dovrà essere condivisa di comune accordo tra i genitori qualora la decidesse di trasferirla nuovamente; 2) dispone che il regime di frequentazione e visite padre-figlio sia quello indicato in parte motiva; 3) incarica i Servizi sociali di (Omissis) di organizzare almeno due incontri tra padre e figlio da tenersi in due sabati pomeriggio entro (Omissis), rispondenti alle vacanze scolastiche francesi (di regola l'ultima decade di febbraio e la prima di marzo, nonchè dopo la prima settimana di luglio); 4) determina in Euro 1.000,00 il contributo mensile dovuto da A.A. per il mantenimento del figlio C.C., da corrispondere alla B.B. presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (detratte le somme già versate), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; 5) dispone che A.A. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio con le modalità indicate in motivazione; (...)".
2. Il reclamo promosso da A.A. contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Firenze, con "sentenza" del 20 maggio/7 luglio 2022, n. 1442, resa nel contraddittorio con B.B. e con l'intervento del Procuratore Generale presso quella corte.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ha ritenuto: i) che "le vicende del nucleo familiare, la valutazione della capacità genitoriale delle parti - con l'indicazione delle specifiche criticità - e la stessa, approfondita osservazione psicologica del minore hanno trovato ampio spazio nella consulenza psicologica espletata innanzi al Tribunale, che ha fornito, a riguardo, idonei elementi di valutazione e adeguate indicazioni sulle migliori condizioni di affidamento/domiciliazione del minore e relativa frequentazione con il genitore non domiciliatario. Sotto tale profilo, risultano del tutto superflui ulteriori approfondimenti istruttori (sostanzialmente incentrati sulla valutazione della personalità del reclamante), cosicchè devono essere disattese le istanze a riguardo formulate dalle parti. Tanto premesso, il c.t.u. nominato, ad esito di approfondito esame, ha evidenziato una situazione di sostanziale incapacità di entrambe le parti di gestire adeguatamente il conflitto tra loro esistente così da poter utilizzare le risorse dell'altro genitore nella prospettiva di una genitorialità condivisa. Ne consegue che il regime dell'affidamento condiviso risulta sostanzialmente inattuabile e potenzialmente suscettibile di grave pregiudizio per il minore in quanto idoneo ad esacerbare ulteriormente i rapporti tra i genitori ponendo le basi per la manifestazione di ulteriori momenti di conflitto, con conseguenze dannose per la crescita affettiva e personale della prole. La individuazione del regime di affido del minore non può peraltro prescindere dalla esigenza di garantire stabilità al minore, in relazione alla consolidata permanenza dello stesso nella città di (Omissis) dall'estate del (Omissis), suggerendo a riguardo il Consulente d'ufficio che sia conservata la relativa permanenza in Francia presso l'abitazione materna, posto che C.C. risulta ben inserito ed a suo agio nel contesto francese, pur manifestando ancora talune fragilità nell'apprendimento della lingua. Ciò posto, risulta conforme all'interesse del minore - e coerente con le condizioni di affido concretamente applicabili in relazione alla sua attuale situazione abitativa e con il rapporto esistente con il genitore domiciliatario, nelle condizioni di valutarne le esigenze e le naturali inclinazioni - l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, nei termini già precisati dal primo Giudice, fermo restando l'invito già formulato nel provvedimento reclamato, ad entrambe le parti, di intraprendere un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e alla B.B. di garantire un supporto psicoterapico al minore"; ii) "Quanto agli aspetti economici, (...) che gli elementi dedotti dal reclamante al fine di ottenere la revisione delle condizioni indicate sono già stati diffusamente esaminati dal Tribunale che ha compiutamente evidenziato la rilevante capacità reddituale del suddetto a fronte di una serie di iniziative volte a dissimulare le risorse disponibili mediante intestazioni fittizie al padre di immobili di pregio, ritenendo dubbia anche la vicenda relativa al licenziamento intervenuto nel settembre 2019 (lo stesso prestava attività come Segretario Generale presso l'(Omissis) percependo una retribuzione mensile netta pari a quasi Euro 12.000); il Tribunale ha affermato, a tale riguardo, la natura sospetta della cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla sua potenziale strumentalità rispetto ai contenziosi in corso in ambito familiare, comunque evidenziando che, per la elevata professionalità del suddetto - in considerazione del ruolo ricoperto per anni e del dato anagrafico posseduto ((Omissis)) - il A.A. risulta pienamente nelle condizioni di rioccupazione lavorativa confacente (fermi gli accantonamenti effettuati negli anni in conseguenza di tale capacità reddituale). Quanto alla capacità economico-reddituale della madre, ha evidenziato che la B.B. percepisce uno stipendio annuale lordo di circa 37.000 Euro ridimensionando l'entità degli ulteriori emolumenti derivanti dalla carica rivestita presso la (Omissis), per la situazione patrimoniale, non particolarmente prospera, di tale compagine alla quale non sembrerebbe peraltro estraneo lo stesso A.A. (il quale effettua pagamenti con strumenti di pagamento elettronici riferiti a detto ente). Fermo restando che il contributo previsto risulta pienamente coerente con tali rilievi, oltre che con la concreta insussistenza, all'attualità, di alcuna forma di mantenimento diretto del minore da parte del padre, osserva la Corte che le contestazioni mosse dal reclamante risultano genericamente fondate sulla inadeguatezza delle proprie risorse desunta dai rilevanti oneri di mantenimento e di rimborso mutuo, in precedenza sostenuti ed ai quali lo stesso dichiara di non fare più fronte non avendone le disponibilità economiche, senza formulare specifiche censure rispetto alla ricostruzione contenuta nel provvedimento del Tribunale. Le produzioni documentali relative alla dedotta assunzione per lo svolgimento di prestazioni di lavoro di carattere discontinuo o intermittente, con scadenza al 30 giugno 2022 e l'attribuzione di mansioni di banconiere inquadrato al 5 livello CCNL Pubblici Esercizi, non assumono specifico rilievo a fronte dei condivisibili argomenti esposti dal primo Giudice in ordine alla elevata capacità reddituale del reclamante".
3. Per la cassazione di questa "sentenza" ricorre, ex Cost., art. 111, comma 7, A.A., affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Resiste, con controricorso, B.B..
Motivi della decisione
1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il decreto della corte di appello, contenente - come nel caso di specie - i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi della Cost., art. 111, poichè già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 - che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio - ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha abolito ogni distinzione, al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perchè ha un'efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato (cfr., ex aliis, Cass. n. 6132 del 2015; Cass. n. 3192 del 2017; Cass. n. 1474 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti Cass. n. 21054 del 2022 e Cass., SU, n. 30903 del 2022).
2. Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
I) "Violazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 337-ter e 337-quater c.c.", ascrivendosi alla corte distrettuale di avere disposto l'affido esclusivo del minore alla madre soltanto perchè egli risiede all'estero unitamente a quest'ultima;
II) "Violazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.", contestandosi alla corte fiorentina di aver disposto l'affido esclusivo di C.C. in favore della madre omettendo di valutare e considerare, nella loro interezza, le risultanze della c.t.u. psicologica svolta in primo grado dalla Dott.ssa D.D.;
III) "Violazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. - Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Si censura la decisione impugnata per avere optato per l'affido esclusivo del minore in favore della madre, omettendo di valutare talune risultanze documentali ritenute decisive al fine di escludere il ridetto disposto regime;
IV) "Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per omessa osservanza del principio di cui all'art. 112 c.p.c.", per avere la corte di merito omesso di valutare, con riferimento alla statuizione sul mantenimento del figlio da parte del padre, la documentazione prodotta ed attestante la "reale" capacità economica del A.A..
3. La prima di tali doglianze si rivela fondata alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
3.1. Giova premettere che, come ormai ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sè solo, idoneo ad escluderlo (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 1777 del 2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare ed a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 5108 del 2012).
3.1.1. Alteris verbis, in tema di affidamento, questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 14480 del 2006). In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela, perciò, la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017).
3.1.2. In proposito, va pure ribadito che, "In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr. Cass. n. 6535 del 2019 e Cass. n. 24526 del 2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 21425 del 2022).
3.2. Occorre verificare, dunque, se le ragioni poste a sostegno del provvedimento oggi impugnato abbiano fatto, o meno, buon governo dei suddetti principi, oltre che delle norme riguardanti il diritto alla bigenitorialità e la realizzazione del miglior interesse del minore: quest'ultimo costituente la ratio sottesa ad ogni statuizione sull'affidamento dei minori.
3.2.1. Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 9691 del 2022; Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n. 11412 del 2014). In particolare, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. n. 4056 del 2023; Cass. n. 21425 del 2022). Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n. 4056 del 2023; Cass. n. 28244 del 2019; Cass. n. 27348 del 2022). Si è sottolineato, altresì, che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr. Cass. n. 4056 del 2023; Cass. n. 13217 del 2021; Cass. n. 6919 del 2016) e che la grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo (cfr. Cass. n. 18559/2016).
3.2.2. Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
3.2.3. La Corte EDU, di norma, e condivisibilmente, invita le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli, affermando che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare" (cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che "le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione" (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001).
3.2.4. I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno precisato che, in un quadro di osservanza della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perchè il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).
3.3. Questa essendo, dunque, la qui condivisa cornice giurisprudenziale nazionale e sovranazionale di riferimento, osserva il Collegio che la corte distrettuale, come si è già riferito (cfr. p. 2.1. dei "Fatti di causa"), nel disattendere il motivo di reclamo con cui il A.A. aveva contestato l'affido esclusivo alla B.B. del loro figlio minorenne C.C., ha opinato che "le vicende del nucleo familiare, la valutazione della capacità genitoriale delle parti - con l'indicazione delle specifiche criticità - e la stessa, approfondita osservazione psicologica del minore hanno trovato ampio spazio nella consulenza psicologica espletata innanzi al Tribunale, che ha fornito, a riguardo, idonei elementi di valutazione e adeguate indicazioni sulle migliori condizioni di affidamento/domiciliazione del minore e relativa frequentazione con il genitore non domiciliatario. Sotto tale profilo, risultano del tutto superflui ulteriori approfondimenti istruttori (sostanzialmente incentrati sulla valutazione della personalità del reclamante), cosicchè devono essere disattese le istanze a riguardo formulate dalle parti. Tanto premesso, il c.t.u. nominato, ad esito di approfondito esame, ha evidenziato una situazione di sostanziale incapacità di entrambe le parti di gestire adeguatamente il conflitto tra loro esistente così da poter utilizzare le risorse dell'altro genitore nella prospettiva di una genitorialità condivisa. Ne consegue che il regime dell'affidamento condiviso risulta sostanzialmente inattuabile e potenzialmente suscettibile di grave pregiudizio per il minore in quanto idoneo ad esacerbare ulteriormente i rapporti tra i genitori ponendo le basi per la manifestazione di ulteriori momenti di conflitto, con conseguenze dannose per la crescita affettiva e personale della prole. La individuazione del regime di affido del minore non può peraltro prescindere dalla esigenza di garantire stabilità al minore, in relazione alla consolidata permanenza dello stesso nella città di (Omissis) dall'estate del (Omissis), suggerendo a riguardo il Consulente d'ufficio che sia conservata la relativa permanenza in Francia presso l'abitazione materna, posto che C.C. risulta ben inserito ed a suo agio nel contesto francese, pur manifestando ancora talune fragilità nell'apprendimento della lingua. Ciò posto, risulta conforme all'interesse del minore - e coerente con le condizioni di affido concretamente applicabili in relazione alla sua attuale situazione abitativa e con il rapporto esistente con il genitore domiciliatario, nelle condizioni di valutarne le esigenze e le naturali inclinazioni - l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, nei termini già precisati dal primo Giudice, fermo restando l'invito già formulato nel provvedimento reclamato, ad entrambe le parti, di intraprendere un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e alla B.B. di garantire un supporto psicoterapico al minore".
3.3.1. Ciò posto, rileva il Collegio che la corte territoriale, lungi dal ravvisare e compiutamente descrivere circostanze indicative di un totale disinteresse del padre verso la vita del figlio, ovvero di un disagio di quest'ultimo nei rapporti con il primo, ha sostanzialmente argomentato il mantenimento (disposto dal tribunale) dell'affido esclusivo del minore C.C. alla madre facendo riferimento, soltanto, alla residenza francese della B.B. e del minore medesimo.
3.3.2. Tanto, tuttavia, non può giustificare, di per sè, un'ipotesi di affido esclusivo, posto che, come si è già accennato, il regime di affidamento condiviso è previsto dalla legge a tutela del diritto del minore alla cd. bigenitorialità e ad esso può derogarsi in presenza di situazioni di incapacità genitoriale di uno o di entrambi i genitori o di situazioni di conflittualità tra i coniugi tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse. Non è possibile, quindi, invocare un provvedimento di affido esclusivo laddove non vi siano concreti elementi, adeguatamente descritti e documentati, per considerare un genitore più capace/idoneo, rispetto all'altro, a tutelare l'interesse dei figli oppure per ritenere che il benessere psico fisico di questi ultimi siano pregiudicati dal loro affido anche al genitore non affidatario.
3.3.3. Affatto ragionevolmente, inoltre, può opinarsi che l'atteggiamento di reciproca ostilità dei genitori - come nel caso di specie - nemmeno consente, in alcun modo, di assicurare che il genitore cui siano affidati i figli sarebbe in grado di tutelare l'altra figura genitoriale ed il rapporto dei primi con la seconda. Nè, in assenza di documentate circostanze che possano ledere il benessere e la crescita psico fisica del minore, peraltro da indicarsi puntualmente nel corrispondente provvedimento, la residenza di uno dei genitori all'estero può valutarsi come ostativa all'affidamento condiviso, tanto incidendo, evidentemente, sul diverso aspetto della collocazione preferenziale del minore e sulla necessità di assicurare un efficace suo regime di frequentazione con il genitore non collocatario. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che "l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore" (cfr. Cass. n. 6535 del 2019).
3.3.4. Orbene, la Corte di appello, nella decisione oggi impugnata, non ha dato minimamente conto, non solo, più in positivo, della idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, della inidoneità educativa ovvero di manifeste carenze dell'altro genitore, nemmeno considerando quali potrebbero essere le ripercussioni sull'assetto cognitivo del minore di una duratura sottrazione dello stesso dalla relazione familiare con il padre. Al riguardo, occorre ricordare che il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare, in primis, il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta (cfr. in motivazione, Cass. n. 9691 del 2022).
3.3.5. Nell'odierna vicenda, il provvedimento impugnato denota una visione parziale del migliore interesse del minore, perchè, come si è visto, non affronta in alcun modo - se non attraverso un riferimento, peraltro del tutto generico, alle "specifiche criticità" rinvenibili nella c.t.u. psicologica espletata in primo grado, ma del cui contenuto non dà minimamente conto - il tema delle concrete capacità genitoriali di ciascuna delle due parti oggi in causa, nè delle ripercussioni sull'assetto cognitivo del loro figlio di una duratura sottrazione dello stesso dalla relazione familiare con il padre.
3.3.6. In altri termini, le norme ed i principi giurisprudenziali tutti in precedenza richiamati mostrano chiaramente che la valutazione del preminente interesse del minore deve avvenire - come si è già detto - non in relazione alla posizione soggettiva dei genitori (o, almeno, non solo in relazione ad essa), bensì con riguardo a quella oggettiva del minore, che deve poter essere realizzata in tempi ragionevoli e con un sufficiente grado di certezza, ricordandosi, altresì, che lo Stato deve fornire sostegno ai genitori nell'esercizio delle responsabilità genitoriali e ristabilire o migliorare la capacità della famiglia di prendersi cura del minorenne, a meno che sia necessario operare diversamente per proteggerlo.
3.3.7. In definitiva, per dimostrare che sia stato rispettato il diritto del minore alla valutazione ed alla considerazione preminente del suo superiore interesse, la decisione a lui relativa deve indicarne esplicitamente gli elementi ritenuti rilevanti per la corrispondente valutazione ed il modo in cui sono stati ponderati per determinarlo, altresì spiegandosi compiutamente perchè detto superiore interesse non sia abbastanza forte da prevalere su altre considerazioni (cfr., in motivazione, Cass. n. 13393 del 2022, sebbene resa in fattispecie di adozione).
3.3.8. Ad avviso del Collegio, quindi, la corte territoriale ha errato nell'argomentare nei sensi riportati in precedenza l'insussistenza dei presupposti della possibilità di affidamento condiviso, nemmeno potendo essere sottaciuto, come evidenzia anche parte della dottrina, che ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato; e, per di più, è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici.
3.3.9. A tanto deve aggiungersi che, in seguito all'accoglimento, per quanto si è detto, della doglianza in esame, il minore C.C., che, al momento, ha già compiuto undici anni, potrà essere sentito dalla corte di rinvio, la quale, anche in ragione di quanto emergerà dal suo ascolto, potrà valutare più adeguatamente - anche con il coinvolgimento del rappresentante dell'Ufficio della Procura Generale presso quella corte - la soluzione da intraprendere circa il suo affido.
4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, per le ragioni tutte fin qui esposte, consente di ritenerne assorbiti il secondo ed il terzo.
5. Il quarto motivo di ricorso, infine, si rivela in parte infondato ed in parte inammissibile.
5.1. E' infondato laddove denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ, atteso che, come ripetutamente chiarito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, "il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione" (cfr., ex multis, Cass. n. 18545 del 2020, in motivazione; Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n. 13716 del 2016).
5.1.1. Nella specie, dunque, essendosi la corte distrettuale pronunciata, disattendendoli, su tutti i motivi di reclamo, la lamentata omissione di pronuncia è assolutamente inconfigurabile.
5.2. Per il resto, la doglianza è inammissibile.
5.2.1. Invero, giova premettere che, come recentemente ricordato da Cass. n. 15693 del 2023 (cfr. in motivazione), entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (cfr. artt. 143, 147, 316-bis c.c.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (cfr. artt. 316 bis, 337-ter c.c.). Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
5.2.2. La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è, ragionevolmente, quella del mantenimento diretto. La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio ed all'interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole. In altri termini, se entrambi potranno continuare a provvedere alle esigenze ed alle spese connesse alla crescita dei figli, in via diretta, quando li hanno con sè, nondimeno si potrà verificare la necessità di riequilibrare la proporzionalità degli oneri che su ciascuno debbono gravare attraverso la previsione di un assegno di mantenimento.
5.2.3. E' noto, poi, che la L. 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto la disciplina dell'affidamento condiviso. Già la scelta del termine è significativa, rispetto all'espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di "affidamento congiunto": non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò, tuttavia, non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sè.
5.2.4. La corresponsione dell'assegno, allora, diviene la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (cfr. Cass. n. 6652 del 2023; Cass. n. 785 del 2012), altresì potendo assumere rilevanza gli incrementi o le diminuzioni di reddito di ciascuno di essi, se riferibili all'attività che i medesimi svolgevano durante la convivenza, rappresentandone un possibile sviluppo.
5.2.5. La debenza dell'assegno indiretto/perequativo, peraltro, non è automatica: il dovere di mantenimento dei figli, infatti, potrebbe essere pienamente ed adeguatamente assolto anche solo in via diretta. La corresponsione di un importo perequativo diviene necessaria, invece, allorquando, stante il divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi. Merita di essere precisato, tuttavia, che l'affidamento condiviso, se, da un lato, non elimina l'obbligo dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei figli mediante la corresponsione di un assegno perequativo, dall'altro, non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno di essi debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (cfr. Cass. n. 6652 del 2023; Cass. n. 26060 del 2014).
5.2.6. Non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile ex ante la misura dell'assegno cui il genitore sia tenuto. Il sistema normativo non prevede (diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti) che una quota fissa dei redditi dell'obbligato sia destinata al mantenimento della prole. L'art. 337-ter c.c. individua quali primari parametri di riferimento ai fini della quantificazione dell'assegno predetto, tra gli altri, le "attuali esigenze del figlio" ed il "tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori".
5.2.7. E' necessario, quindi, in via preliminare, che siano dimostrate, anche tramite presunzioni, quali siano le concrete esigenze di vita della prole, anche in considerazione della loro età e delle loro particolari condizioni, trattandosi di un elemento primario di valutazione, altresì rimarcandosi che l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. L'assegno assolve, allora, ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. Cass. n. 21273 del 2013, che ha pure precisato, opportunamente, che "non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie"). L'entità dell'assegno di mantenimento, inoltre, dipende anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dal momento che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione della convivenza non deve incidere negativamente sui figli compromettendone la qualità di vita che deve rimanere "tendenzialmente" analoga).
5.2.8. L'accertamento delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei genitori, peraltro, può essere effettuato, a tali fini, anche in assenza di richiesta della parte, d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. n. 15693 del 2023).
5.2.9. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nella specie, la corte distrettuale, nel decidere il corrispondente motivo di reclamo con cui il A.A. aveva contestato l'entità (Euro 1.000,00 mensili) della contribuzione al mantenimento del figlio come sancita dal tribunale, ha compiuto una complessiva valutazione, non solo delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori del minore C.C., ma anche delle potenziali conseguenze, sulla situazione economica complessiva dell'odierno ricorrente, del sancito regime di visite e frequentazione della menzionata minore con il padre.
5.2.10. Orbene, a fronte di questa complessiva valutazione, coerente con i principi giurisprudenziali precedentemente riportati e fondata su accertamenti di natura chiaramente fattuale, la censura in esame si risolve, sostanzialmente, in un'inammissibile richiesta di sua rivisitazione, mostrando di non considerare che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie e che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023).
6. In definitiva, il ricorso di A.A. deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbiti il secondo ed il terzo, e respingendosene il quarto. La "sentenza" impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
6.1. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso di A.A. limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbiti il secondo ed il terzo, e respingendone il quarto. Cassa la "sentenza" impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2023
01-10-2023 11:10
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