Uno dei genitori durante la separazione ostacola i rapporti del coniuge con i figli. Condannato al risarcimento del danno.
Trib. Venezia, sez. II, sent., 19 ottobre 2021
Presidente e Relatore Silvia Barison
Fatto e Diritto
Con il ricorso in epigrafe indicato, (...), dopo aver premesso che in data 31/05/2008 aveva contratto matrimonio civile con (...); che dalla loro unione sono nate le figlie (...), il 9.06.201120 e (...), il 13.5.20112; che la relazione coniugale si è presto rivelata opprimente a causa dell'indole possessiva del marito e del suo maniacale controllo delle relazioni, anche familiari, della donna; che da ultimo, appresa la volontà di quest'ultima di volersi separare, il marito l'ha resa oggetto di vessazioni per cui ella si è rivolta sia ai Carabinieri di Favaro che al Centro Antiviolenza di Mestre. Ciò premesso, e deducendo su redditi e patrimonio delle parti, la ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale dal marito per colpa di quest'ultimo, l'affidamento condiviso delle figlie e la loro collocazione prevalente presso la madre, chiedendo altresì la regolazione dei tempi e modi di permanenza dei figli presso il convenuto e la fissazione, a carico di questi, di un contributo di Euro 150,00 mensili per la moglie e di Euro 300,00 per concorso al mantenimento delle figlie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione, ma ne ha chiesto l'addebito alla moglie, nel cui comportamento contrario al dovere di fedeltà andava ricercata la causa della crisi coniugale; egli inoltre, allegando la propria maggiore disponibilità di tempo rispetto alla moglie, chiedeva la prevalente collocazione delle figlie presso di sé e l'assegnazione della casa familiare in comproprietà tra le parti. Infine, deducendo di dover mantenere anche il figlio di primo letto (...), invalido, il convenuto chiedeva porsi a carico della moglie ed in proprio favore un assegno di Euro 500,00 mensili complessivi per (...) e (...) e una contribuzione alle spese straordinarie al 50% ciascuna.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e disposto l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre e visite paterne tre pomeriggi alla settimana senza pernotto oltre ai fine settimana alternati con pernotto, sette giorni a Natale, tre a Pasqua e trenta - anche non consecutivi - durante le vacanze scolastiche estive; ha posto a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere mensilmente alla ricorrente l'importo complessivo
di Euro 300,00 per contributo al mantenimento ordinario delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie e di Euro 100,00 per mantenimento della moglie. La casa familiare è stata assegnata alla ricorrente quale prevalente collocataria della prole. Infine, è stato dato incarico ai Servizi Sociali territoriali di prendere in carico il nucleo per fornire indicazioni, in una con il Consultorio Familiare, in merito al miglior regime di affidamento, collocazione e visite di (...) e (...). Il resistente dapprima interponeva appello contro i provvedimenti presidenziali, quindi - in esito al suo integrale rigetto con condanna alle spese legali di fase - tratteneva le figlie con sé nella casa familiare, non consegnando né quelle né questa alla ricorrente. Per tale motivo, ella formalizzava con la memoria integrativa (dep. 12.7.20118) un'istanza ex art. 709 ter c.p.c. nella quale ella deduceva altresì che "la permanenza della figlie presso il padre (divenuta, come in seguito si dirà, illegittimamente stabile dal 23
maggio c.a.) ha fatto si che la figlia maggiore, (...), progressivamente manifestasse il rifiuto di andare a scuola, sino a cessare del tutto di recarvisi, ed il padre, unilateralmente e senza informare la madre, dall'I 1 giugno sino 27 giugno, termine dell'anno scolastico, non ha più fatto frequentare la scuola materna alla figlia più piccola, (...)"; previa apertura del sub 1) proc. n. 6141/2017 r.g., instaurato il contraddittorio su detta istanza ed in esito alla formulazione, nella memoria integrativa, rectius comparsa di costituzione e risposta del 17.9.20118 del convenuto di sua ulteriore richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali, sul principale presupposto che le figlie avrebbero manifestato un morboso attaccamento verso di lui ed il totale rifiuto di incontrare la madre, il GI disponeva CTU con il dott. (...) incaricandolo, sia ai fini dell'istruzione della domanda attorea ex art. 709 ter c.p.c. che in relazione al merito della controversia, di sentire le figlie delle parti, al fine di valutarne l'asserito rifiuto della figura materna ed apprezzarne le ragioni - anche in relazione a possibili contegni alienanti dei genitori - verificando altresì i motivi delle riferite difficoltà nella frequentazione scolastica ed infine valutando la capacità genitoriale di ciascuna parte e fornendo ogni elemento utile al fine di statuire su collocazione affidamento e visita delle minori. In data 19.1.20119 il CTU depositava un'istanza urgente connessa al riscontro del "patologico tenore della comunicazione relazionale tra i due genitori, entrambi inidonei a svolgere la funzione genitoriale e il rapporto di questi con la prole minore, portata a subire il persistente conflitto di fedeltà nei riguardi del padre, assolutamente deficitario in quei criteri che definiscono la capacità genitoriale, con particolare riferimento al criterio del genitore psicologico, dell'empatia, della consapevolezza dei reali bisogni affettivi della prole, dell'accesso all'altro genitore, anche questo responsabile di legame insicuro e inidoneo nella capacità genitoriale si ritiene utile, consigliare con urgenza il provvisorio affidamento delle minori ai Servizi Sociali, con immediato collocamento di (...) e (...) presso la madre, in auspicato, provvisorio congedo parentale e momentanea sospensione, per almeno 15-20 giorni del regime di visita del genitore non collocatario, che alla ripresa potrà essere esercitato in esclusivo ambiente protetto". Dopo aver nuovamente convocato le parti, il GI affidava le minori ai Servizi Sociali che medio tempore insieme al Consultorio Familiare avevano depositato nel semestre giugno -dicembre 2018 una serie di relazioni riportanti tra l'altro la conferma delle deduzioni poste a base dell'istanza attorea ex art. 709 ter c.p.c. e della forte difficoltà dei genitori a relazionarsi sia tra loro che con le minori; (...) e (...) rimanevano collocate dalla madre, con visite del padre con modalità protetta, alla presenza di operatore specialistico, secondo il calendario dei SS su indicazione del ctu; era disposto che il ctu riprendesse le operazioni peritali (ord. 11.2.20119) ed esteso il monitoraggio delle minori alla NPI della (...).
Nel frattempo il resistente vedeva rigettare l'istanza di modifica dei provvedimenti economici assunti in sede presidenziale, formulati sul presupposto della presenza delle minori di fatto esclusivamente presso di lui (cfr. ordinanza 8 aprile 2020, proc. r.g. 6141/2017 sub 2).
Con relazione dep. 12.4.20119 il Servizio Sociale motivatamente rappresentava al GI che "Il Servizio Sociale affidatario, dall'osservazione di quanto avvenuto in questi ultimi incontri e dai resoconti dei precedenti incontri svolti dai genitori con il dott. (...), evidenzia l'esito negativo di tutti i tentativi di collocamento delle bambine a casa della madre e l'impossibilità da parte del Servizio di continuare con ulteriori interventi. Le bambine esprimono un radicale rifiuto anche solo di essere avvicinate dalla madre e dagli operatori del Servizio Sociale e di fare quanto i genitori chiedono loro. Entrambi i genitori, pur con modalità diverse,
dimostrano di non essere in grado in questo momento di garantire un contesto sereno di vita alle figlie in cui gli adulti possano assicurare loro l'esercizio del diritto alla bigenitorialità. Dal canto loro le bambine dimostrano, con le loro reazioni aggressive, di vivere sentimenti profondamente contrastanti e dolorosi che sembrano compromettere le loro condizioni attuali di crescita". Dopo nuova convocazione delle parti e degli operatori dei Servizi Sociali da parte del GI - "vanificati i molteplici tentativi perpetrati (al fine di attuare le disposizioni del Giudice, solo nel mese di maggio dell'anno corrente, grazie al costante e pressante lavoro degli operatori dei Servizi Sociali affidatari, cui non è rimasta estranea l'azione di altre figure professionali coinvolte nella triste vicenda veniva reso attuabile il trasferimento delle minori ... dall'abitazione paterna alla residenza della madre" (rel. dott. (...),
dep. 18.11.20119 p. 114). Nelle more il GI con ordinanza del 4.6.20119 respingeva le istanze ex artt. 342 bis ss. c.c. e su quella ex art. 614 bis c.p.c. formulate nella comparsa di costituzione del nuovo difensore attoreo - e rubricata sub 3) r.g. 6141/2017 - ed estendeva il quesito tecnico agli eventuali comportamenti dei due genitori suscettibili di
recare pregiudizio al processo di crescita delle figlie.
Dopo il deposito, in data 18.11.20119, della relazione finale del CTU e il deposito di ulteriori relazioni dei Servizi Sociali e della ULSS 3 - Consultorio Familiare e Neuropsichiatria Infantile - il GI ritenuta nel resto la causa documentale respingeva le ulteriori istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per l'11.2.20211.
Tale udienza era sostituito dallo scambio di note di trattazione scritta, nelle quali erano prese le seguenti conclusioni: per la ricorrente: "pronunciare con sentenza la separazione personale tra la sig.ra (...) ed il sig. (...), ordinando contestualmente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza nel Registro di Stato Civile.- affidare ... le minori (...) e (...) alla madre disponendo tale affido in modo "esclusivo" ... per essere la relazione con il padre fonte di danno al sereno sviluppo delle minori. - disporre la modifica del provvedimento con il quale si "assegna la casa coniugale" alla madre ... e quindi disporre che l'allocazione delle minori, sempre presso la madre ... in Mestre - Venezia alla via (...). - disporre quale contributo al mantenimento delle figlie (...) e (...), in capo al padre, il versamento dell'importo mensile complessivo di Euro 600,00 (trecento Euro a figlia) nelle mani della sig.ra (...), a far data dall'esecuzione dell'ordine di rientro delle figlie nell'abitazione materna - fermo restando per il pregresso l'importo alla stato determinato - alla luce dell'impossibilità del godimento della "abitazione coniugale" per fatto e colpa esclusivi del sig. (...). - disporre, alla luce delle osservazioni di cui sopra, l'incremento del mantenimento in favore del coniuge, ordinando al (...) il versamento - a titolo di mantenimento del coniuge - dell'importo di Euro 200,00, sempre
a far data dall'esecuzione dell'ordine di rientro delle figlie nell'abitazione materna - fermo restando per il pregresso l'importo alla stato determinato. - disporre quanto alle spese straordinarie per le minori in conformità di quanto già dedotto con la propria Memoria integrativa già in atti. - disporre l'ordine espresso, in capo al sig. (...), di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle figlie e dalla madre ... - condannare il sig. (...), al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito dai figli (...) e (...), ex art. 709 - ter c.p.c., di quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia. - condannare il resistente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00 ex art. 709-ter c.p.c. per avere reiterato, colpevolmente le proprie condotte generando un danno alle proprie figlie minori". per il convenuto: "1) Dichiarare la separazione delle parti…
In via principale
a) Darsi atto che (...) si dichiara disponibile a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, prevedere ex art. 337 ter c.c. che anche (...) si attivi in senso, dando incarico di avviare detto percorso ai servizi competenti con obbligo di relazionare il Giudice Tutelare trimestralmente od almeno ogni quattro mesi. b) Revocarsi l'affido delle minori (...) e (...) (...) ai Servizi sociali e disporre che le stesse siano affidate. ad entrambi i genitori con lo permanenza presso la madre e nella sua abitazione. C) Prevedere che il padre abbia possibilità di vederle e tenerle con sé ... D) Darsi atto che (...) si dichiara disponibile a contribuire al mantenimento delle due figlie corrispondendo la somma mensile di Euro 300,00 ... e quindi Euro 150,00 cadauno entro i primi 10 giorno di ogni mese,
importo aggiornabile Istat come per legge. E) Darsi atto che (...) si dichiara disponibile a sostenere in via diretta o rimborsare la quota del 50% delle spese non comprese nel mantenimento di cui al Protocollo di codesto Tribunale.
F) Revocarsi qualsivoglia contributo nel mantenimento stabilito in favore di (...) in difetto dei presupposti di cui all'arti 156 c.c. G) Prevedere che nulla (...) debba a titolo di concorso nel mantenimento per le figlie (...) e (...) nel periodo intercorrente tra maggio 2018 e maggio 2019 avendo provveduto solo egli in via integrale ed in forma mantenimento in forma diretta delle stesse presso di sé.
In via subordinata
Ferme le conclusioni prese sub A), D), E), F) e G) e la richiesta di declaratoria della separazione personale, qualora il Tribunale ritenesse di mantenere l'attuale affidamento ai Servizi sociali del Comune di Venezia delle minori (...) ... e (...) ... (...), confermare la loro collocazione presso la madre e nella abitazione della
stessa dando incarico ai Servizi affidatari di attivare un progressiva normalizzazione dei rapporti padre figlie con revoca della modalità degli incontri protetti, supervisione mensile dei servizi e previsione che gli incontri avvengano liberamente in fase iniziale con il padre almeno due volte la settimana con estensione della tempistica… (di cui al foglio di conclusioni) Spese rifuse o quantomeno compensate anche con riferimento ai costi di CTU.
Il P.M. concludeva con nota del 18.3.20211, agli atti chiedendo pronunciarsi la separazione con affido delle minori ai Servizi Sociali e loro collocazione prevalente presso la madre; non concludeva sulle condizioni
economiche. La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, dovendosi ritenere in tali evenienze venuto meno quel principio
del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del 21/01/2014). Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi. L'originaria richiesta attorea di addebito della separazione al marito è stata oggetto di rinuncia tacita da parte del nuovo difensore ed il Collegio è pertanto esonerato da ogni approfondimento al riguardo.
Quanto all'affidamento delle figlie minori, va ricordato in diritto che per derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione anche in negativo sulla inidoneità educativa del/i genitore/i che si escluda(no) dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza,
quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. La Corte di cassazione ha affermato: "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come per esempio nel caso in cui il genitore non "collocatario" "abbia esercitato ... il suo diritto di visita, (con) comportamenti. sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass. 17 dicembre 2009 n. 265587).
Nel caso di specie, entrambi i genitori - ritenuti "inidonei" da una prima valutazione del C.T.U. - tali si sono confermati all'esito della causa e, soprattutto, del lungo e faticoso percorso psico - sociale posto in essere per superare quell'iniziale empasse. I Servizi Sociali, il Consultorio Familiare e la Neuropsichiatria
Infantile, infatti, concordano nel rilevare la chiusura e l'autoreferenzialità di entrambe le parti e restituiscono la sconfortante immagine di una condizione di persistente immobilità delle relazioni familiari
(se non addirittura, di scivolamento lungo il pericoloso crinale del disagio delle figlie). Per un verso, il dott. (...) - nominato C.T.U. - dopo una prima relazione sintetica per una provvisoria regolamentazione dei rapporti genitori - figlie, nella sua relazione finale, dopo più approfondito esame del caso e con motivazione logica e congrua anche in replica alle osservazioni dei consulenti di parte, ha concluso che la "prima istanza trasmessa dallo scrivente al Tribunale (è) oggi pressoché confermata nei contenuti espressi" che "gli incontri, le sedute di osservazione e d'interazione. sia in ambiente pubblico che in studio, effettuate in periodi assolutamente diversi sul piano cronologico, i colloqui clinici avuti con le minori nella parte finale dell'indagine hanno evidenziato, come nucleo centrale della situazione in trattazione le conflittuali, allarmanti e rigide problematiche personali e di coppia dei coniugi, condizionate da aspetti, da valori e principi connessi a distinti e contrapposti fattori socio culturali e ambientali" (rel. dott. (...), dep. 18.11.20119, p. 111). Dunque, nonostante l'ampio arco temporale intercorso dall'introduzione del giudizio e l'imponente dispiegamento di risorse processuali e socio - sanitarie, ancora oggi permangono, inalterate, le rigidità mostrate dai genitori fin dall'inizio della causa: esse, pur diverse nella genesi e nelle manifestazioni, conducono all'unico risultato dell'incomunicabilità. In questo senso è corretto sul piano concettuale precisare, con la difesa attorea, che non si tratta (neppure, occorre aggiungere) di "conflitto": questo, infatti, implicherebbe un confronto, quantunque ostile, nella specie sostituito da una chiusura così impenetrabile da precludere qualsiasi spostamento rispetto alla prospettiva autoreferenziale in cui le parti sono intrappolate (il CTU dice "invischiate"), ma che costituisce il presupposto ineludibile non solo di ogni progetto di condivisione della genitorialità, ma anche della possibilità, per il singolo genitore, di cogliere i
reali bisogni delle figlie. Lo stesso CTU ha "confermato che le Parti in lite sono coinvolte in una dinamica relazionale inelaborata e tuttora irrisolta, legata ai rispettivi, diversi e opposti, personologici modi di essere, a contraddizioni, ambivalenze, egoistici utilitarismi, a strumentalizzazioni, ad arroccamenti su rigide posizioni contrapposte, determinate da rivendicazioni e da rancori personali a genesi disaffettivo - personologica, per quanto subito e patito, per quanto posseduto e perduto, per quanto rinunciato e sprecato, dando di conseguenza vita a relazione interpersonale basata su agiti e contro-agiti a connotazione aggressiva" (rel. dott. (...), dep.
18.11.20119, p. 112). Le figlie, peraltro, a loro volta mimano il contegno dei genitori e anche tra loro pericolosamente lo replicano, trattandosi a ben vedere dell'unica modalità di relazione interpersonale nella quale sono state finora immerse, venendo così esposte "dai genitori, seppure con distinto gradiente a inequivocabile forma
di pregiudizio" (rel. dott. (...), dep. 18.11.20119, p. 113). Per tali ragioni, e sulla scorta delle caratteristiche di personalità che il CTU bene ha descritto per ciascun genitore, reputando entrambi non (pienamente) idonei (v. rel. dott. (...) dep. 18.11.20119, pp. 116 - 120), deve confermarsi l'affidamento di (...) e (...) "ai Servizi Sociali dell'Ente Comune di Venezia, con collocamento delle stesse presso l'abitazione materna, con esercizio del diritto di visita paterno, una volta alla settimana, alla presenza di operatore esperto ((che) in caso di necessità intervenga sul piano tecnico correggendo eventuali comportamenti inadeguati del genitore in osservazione e relazioni in tal senso al committente Servizio Affidatario), in esclusivo ambiente protetto, per periodo che dovrà essere valutato per tempi e per modalità dal competente Servizio Sociale, tuttora chiamato a sostenere sia la (...), ancora. non compiutamente in grado di tutelare, nel modo più idoneo la prole, sia il (...), risultato gravemente carente in quei requisiti necessari e sufficienti a sancire integra capacità genitoriale" (rel. dott. (...), cit., p. 121). Pertanto, i Servizi Sociali di Venezia - (...) assumeranno, senza necessità di assenso dei genitori - anche le scelte di maggiore rilevanza per (...) e (...) (...) in tema di residenza, salute, educazione ed istruzione.
Inoltre, considerato che dall'ultima relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della ULSS 3 incaricato del monitoraggio delle minori emerge l'indicazione circa l'opportunità che esse "possano sperimentare modelli relazionali e familiari che adottino strategie educative e comunicative non connotate dal conflitto" (v. rel. Servizi Sociali di (...), dep. 30.11.20119, p. 16), si reputa indifferibile l'individuazione - da parte del Servizio Sociale Affidatario - di un loro inserimento extra - familiare in orario diurno. Quanto sopra, non esclude peraltro il prevalente collocamento delle minori presso la madre e nell'abitazione da questa condotta in locazione avendo ella motivatamente rinunciato all'assegnazione della casa familiare, in comproprietà col marito e da questi tuttora occupata. I Servizi Affidatari riferiranno al GT con cadenza semestrale sia sull'andamento dell'affidamento che sui progetti extra - familiari attivati. Gli stessi organizzeranno, riferendone parimenti al GT ogni sei mesi, le visite paterne con le modalità protette suggerite dalla CTU sopra richiamata e senza possibilità, allo stato, di libera frequentazione o comunicazione del padre con le figlie vuoi in forma personale, vuoi via filo, a mezzo del web o per lettera. Diversamente, non è sistematicamente consentito (v. artt. 342 bis ss. c.c.) imporre al padre un divieto, che in un provvedimento definitorio come il presente si rivelerebbe di per sé sine die, di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e dalle figlie: fermi gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento, eventuali comportamenti che possano comportare turbamento per le seconde andranno comunque evidenziati nella
relazione periodica dei Servizi Affidatari. Del pari, non ci può che limitare a prendere atto della dichiarata disponibilità di "(...) ... a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità", mentre com'è noto il Giudice non può prevedere ex art. 337 ter c.c. (ossia, disporre) che anche (...) si attivi in senso, dando incarico di avviare detto percorso… ostandovi la libertà di autodeterminazione costituzionalmente tutelata. Vanno invece accolte le domande sanzionatoria e risarcitoria articolate dalla ricorrente per i comportamenti avversari ostativi all'attuazione del regime di affidamento delle figlie e per loro pregiudizievoli. Innanzitutto, può provvedersi d'ufficio alla irrogazione, a carico del convenuto, della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 709 ter c.p.c. nella misura simbolica di Euro 3000,00. (...), infatti, costantemente ostacolato le modalità di affidamento di (...) e (...), sia sul piano sostanziale che su quello processuale: egli - evidentemente ritenendosi legibus solutus - si è rifiutato di collaborare per l'attuazione dell'ordinanza del 30.1.20119 fino a rendere necessari mezzi coercitivi e successivamente ha tentato di sabotare gli incontri con una serie di piccoli "dispetti", per esempio recandosi agli incontri protetti presso i Servizi ora accompagnato dal proprio cane, nonostante la richiesta di astenervisi formulata dall'operatore (per cui v. ancora rel. dep. 30.11.20119), ora con materiale ludico con cui le figlie hanno imbrattato i locali e non mantenendo la promessa di ripulire fatta all'educatrice (v. rel. dep. 30.11.20119); oppure trattenendovisi oltre l'orario richiesto dagli operatori. Il contegno del padre non è stato affatto collaborativo a realizzare il programmato recupero di una sana genitorialità e pertanto va sanzionato anche senza necessità di approfondire la sussistenza - peraltro facilmente desumibile dalla CTU in atti - di un pregiudizio per le figlie. La sanzione amministrativa di cui all'art. 709 ter c.p.c. prescinde infatti per sua natura dall'esito
positivo della verifica di un pregiudizio per il minore e si fonda sull'obiettivo ostacolo al "corretto svolgimento delle modalità di affidamento". Secondo l'opinione interpretativa che appare preferibile, invece, il rimedio risarcitorio cumulabile con detta sanzione pubblicistica non può totalmente prescindere dal riscontro di un illecito, nella duplice componente di condotta (o contegno passivo) non solo non iure ma anche contra ius. La norma, infatti, fa riferimento al pregiudizio per il minore ed evoca il "risarcimento", ossia una tutela privatistica la cui accentuata sfumatura punitiva non può tuttavia svincolarlo completamente dalla dimensione
compensativa della responsabilità civile cui è anche nominativamente ascritto. Pertanto, anche la domanda risarcitoria proposta in corso di causa da (...) a tutela delle figlie minori può trovare accoglimento, alla luce della preoccupata valutazione del C.T.U. circa gli effetti del comportamento
paterno. Sebbene il C.T.U. abbia fatto riferimento alla c.d. Sindrome di Alienazione Parentale oggi profondamente messa in discussione anche nel dibattito giurisprudenziale (sul quale v. per tutte Cass. Civ. ord. 17 maggio 2021, n. 135217), va chiarito che essa non merita sul piano del diritto una centralità che giustifichi una presa
di posizione favorevole o contraria e soprattutto che le consenta di orientare l'accoglimento o la reiezione della domanda risarcitoria qui svolta. Ed infatti, anche coloro i quali hanno espresso motivato scettiscismo - se non il netto rifiuto - per la qualifica nosografica della P.A.S. come vera e propria "sindrome", piuttosto che come generico disturbo del comportamento relazionale, ne hanno comunque ribadito il "grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore" (così testualmente il Parere della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza sulla sentenza n. 7041 del 20.3.20113 della Corte di Cassazione, reperibile in rete scrivendo questo titolo nella finestra di dialogo del motore di ricerca). In tal modo sgombrato il campo da possibili censure gnoseologiche alla C.T.U. se ne deve qui valorizzare la restituzione della condizione attuale di (...) e (...), confermata dagli operatori pubblici con la relazione dimessa un anno dopo quella del C.T.U. e nella quale le bambine sono rappresentate costrette a "dover scegliere alternativamente l'uno o l'altro genitore, senza possibilità di integrazione psichica" e intente a mimare "alcuni atteggiamenti tipici dei due genitori, mimando anche la loro reciproca conflittualità" (rel. Consultorio Familiare (...) - dep. 30.11.20210, pag. 10 e rel. n. P.I. (...) pag. 15). Ne induce gli operatori del Consultorio a giudicare la situazione "di grave rischio evolutivo e di pregiudizio per lo sviluppo psicofisico delle minori" (ibidem, p. 10), anche perché "i tempi evolutivi delle bambine non coincidono con i tempi degli adulti, ancora fermi nel passato e nel conflitto" (rel. n. P.I. (...) pag. 16). In tal modo ritenuto dimostrato il pregiudizio causato in primis all'atteggiamento paterno di "narcisismo e onnipotenza" (così definito dal consulente psichiatra, dott. (...) - v. rel. dep. 18.11.20119, p. 116), che ha costretto ad allontanarne le figlie, imponendo loro anche in tal modo ulteriore "dispiacere" (v. rel. n. P.I. cit. p. 15 e anche rel. dott. (...), ult. cit. passim e p. 115), nel provvedere alla liquidazione dei danni non può che farsi riferimento per analogia iuris alle Tabelle di questo Tribunale per perdita del rapporto parentale. Sebbene non si tratti, ausplicabilmente, di una perdita definitiva, tenuto conto delle modalità conflittuali dell'allontanamento di (...) e (...) dal padre e delle loro attuali possibilità modalità di interazione con lui appare congruo riconoscere a ciascuna di loro la somma equitativamente determinata in Euro 5000,00. Il convenuto, va pertanto condannato al relativo pagamento in favore di ciascuna delle figlie, maggiorato cdegli interessi legali corrispettivi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. Va infine preso atto che la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente per sé in memoria integrativa non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e deve pertanto ritenersi rinunciata. Passando agli aspetti economici della vicenda, va innanzitutto rilevato come non sussista la necessità di aggiornare la documentazione reddituale delle parti, dipendente pubblica l'una e pensionato l'altro. Nondimeno, considerato che (...) all'epoca dell'introduzione del giudizio guadagnava circa 1300,00 Euro mensili netti ed era proprietaria esclusiva di un immobile a Mestre - ora alienato, non è fondata la sua richiesta di assegno di mantenimento per sé. La relativa corresponsione va dunque esclusa con effetti ex nunc dalla data di pubblicazione della presente sentenza per il sopravvenuto consolidarsi della situazione di fatto sopra richiamata. Posto invece che egli è a sua volta proprietario di altro immobile, peraltro attualmente non messo a reddito, e tenuto conto dei tempi di permanenza delle figlie necessariamente sempre presso la madre, il padre va onerato del pagamento - entro il giorno 5 di ogni mese ed a mani della madre - della somma di Euro 300,00 mensili per ciascuna figlia con decorrenza dalla prima mensilità in cui ha trovato effettiva attuazione l'ordinanza del 11.2.20119 (ossia dal giugno 2019: v. rel. dott. (...) e comunicazione Servizi Sociali dep. 30.5.20119); per il periodo pregresso continuano invece ad avere effetto i provvedimenti presidenziali che avevano posto in capo al padre l'obbligo di versare alla madre Euro 150,00 mensili per ciascuna figlia, assumendo la mancata attuazione del regime di collocazione ivi previsto contorni "meramente potestativi", se non del tutto arbitrari. Spetta inoltre al padre contribuire al 50% delle spese straordinarie per le figlie secondo le modalità del Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.20119.
A diverse conclusioni non si può invece approdare valorizzando i documenti nuovi (tra cui disdetta conduttore di San Donà di Piave) prodotti dal convenuto dopo la chiusura dell'istruttoria e in sede di precisazione delle conclusioni: essi non sono ammissibili - e pertanto non possono essere considerati ai fini del decidere - in quanto depositati in violazione del contraddittorio delle parti. In ogni caso, sia la posta "passiva" rappresentata dal mantenimento (peraltro, non documentato nel quantum) per il figlio di primo letto (...), invalido civile (v. già doc. 5 conv.), che la proprietà dell'immobile di San Donà di Piave in capo al convenuto, al pari della vendita dell'immobile già di proprietà della ricorrente e la sua "prospettiva" reddituale non costituiscono fatti autenticamente nuovi, idonei a immutare le determinazioni del Collegio sul regime economico della separazione e non giustificano una rimessione della causa sul ruolo con
sacrificio della ragionevole durata del processo. Le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/2 e poste a carico del convenuto maggiormente soccombente per il restante 1/2 liquidato per tale quota come da dispositivo, tenuto conto in particolare della complessità dell'attività svolta, anche perché articolatasi in un procedimento principale e tre distinti sotto - procedimenti, e del valore indeterminabile medio della controversia. Per le stesse ragioni gli oneri di CTU liquidati a parte sono da porsi definitivamente a carico di (...) per 1/4 e di (...) per 3/4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, - dichiara la separazione personale tra (...) e (...), unitisi in matrimonio a Venezia il 31/05/2008, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA al n. 47, parte I dell'anno 2008; - ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato; - provvede come in parte motiva su affidamento, collocazione, visite e mantenimento delle figlie minori; - condanna (...) al pagamento, in favore delle figlie ed a titolo di risarcimento del danno, di Euro 5000,00 ciascuna oltre interessi fino al saldo; - condanna (...) al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della sanzione pecuniaria di Euro 3000,00; respinge le restanti domande delle parti; - compensa le spese di lite per 1/2 ponendo a carico di (...) il restante 1/2 liquidato per tale quota in complessivi Euro 10.504,68, di cui Euro 1.579,50 per la fase di studio della controversia, Euro 1.007,50 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 3.510,00 per la fase istruttoria/di trattazione, Euro 3.037,50 per la fase decisionale, Euro 1.370,18 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; - pone gli oneri di CTU liquidati a parte definitivamente a carico di (...) per 1/4 e di (...) per 3/4.
08-02-2022 06:44
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