Omesso mantenimento: Non è sufficiente a condannare l'ex quanto dichiarato dalla moglie.
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 4 luglio 2022, n. 25562
L'effettivo stato di bisogno della persona offesa, che costituisce il presupposto della fattispecie tipica del reato in esame non può essere meramente desunto dalla esistenza del provvedimento civile adottato in sede di separazione o divorzio (tra le tante, Cass. pen. sez. VI, n. 3061 del 17/02/1984, CED Cass. 163476; Cass. pen. sez. VI, n. 11529 del 18/06/1980, CED Cass. 146501). Il relativo accertamento in sede penale non può essere infatti meno rigoroso - quanto in particolare alla nozione di indisponibilità in proprio dei mezzi di sussistenza - rispetto a quello relativo alla concreta capacità economica del soggetto obbligato a fornire tali mezzi (cfr. Cass. pen. sez. VI, n. 6769 del 05/12/1989, dep. 1990, CED Cass. 184257). Si è infatti più volte affermato che l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato (Cass. pen. sez. VI, n. 49979 del 09/10/2019, CED Cass. 277626).
Per converso, anche con riferimento allo stato di bisogno dell'avente diritto non possono essere dirimenti la mancanza di un proprio reddito o una situazione di mera disoccupazione, essendo necessario invece accertare l'impossibilità del suddetto soggetto a procurarsi i mezzi di sussistenza senza ricorrere all'aiuto di terzi soggetti. Ove risulti accertata la sua capacità di lavorare, va dimostrato infatti che il soggetto si sia inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente, e quindi l'impossibilità di procurarsi da solo, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, i mezzi di sussistenza.
Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado ad un uomo per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., per aver fatto mancare alla moglie separata - disoccupata e non titolare di beni immobili - i mezzi di sussistenza, omettendo di versarle le somme poste a suo carico dal Tribunale nelle more del procedimento di divorzio. Ricorrendo in Cassazione, l'imputato ne sosteneva l'erroneità in quanto la Corte di appello aveva finito per considerare integrato il reato dal solo omesso versamento dell'assegno senza considerare lo stato di bisogno e l'entità dei mezzi di sussistenza.
La Cassazione, nell'accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra, in particolare rilevando, sulla base della giurisprudenza applicabile (dianzi richiamata), che la sentenza emessa in sede civile aveva dato atto di plurime circostanze idonee ad incrinare il ritenuto stato di bisogno della persona offesa (la capacità della donna di produrre reddito; la rinuncia alla richiesta di aiuto economico al marito anche negli anni della disoccupazione) basato dal primo giudice soltanto dalla mancanza di un'occupazione della persona offesa e quindi di redditi propri.
Ha, infine, puntualizzato come laddove difetti lo stato di bisogno, non è consentito riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 12-sexies della L. n. 898/70 (attualmente art. 570-bis c.p.), in quanto detta norma prevede l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 c.p. per il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della stessa legge, con la conseguenza che la sanzione predetta non è applicabile all'inosservanza dell'ordinanza emessa, a norma dell'art. 4 della legge citata, dal Presidente del Tribunale in via temporanea e urgente nell'interesse dei coniugi e della prole (Cass. pen. sez. VI, n. 2824 del 03/02/1999, CED Cass. 212887), ricordando che tale limite è stato superato soltanto dalla novella del 2018, che ha sanzionato la mancata corresponsione di "ogni tipologia di assegno" dovuto in caso di scioglimento del matrimonio.
15-07-2022 20:22
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