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Sentenza

Le esenzioni fiscali per gli atti di separazione si applicano anche alle unioni civili
Le esenzioni fiscali per gli atti di separazione si applicano anche alle unioni civili
Scioglimento giudiziale unione civile - Applicabilità art. 19 della legge 6  marzo 1987, n. 74.
Articolo Unico

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

QUESITO

L'istante, in qualità di Notaio che redige l'atto (di seguito "Notaio"), rappresenta che i signori Tizio e Caio hanno acquistato la piena proprietà su unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di nuova costruzione, in forza di atto di compravendita ricevuto dallo stesso Notaio.

Secondo quanto rappresentato, in tale atto, gli stessi hanno dichiarato di essere uniti civilmente (con unione trascritta nel Registro delle Unioni Civili), hanno operato la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni ed hanno chiesto di fruire delle agevolazioni "prima casa".

In seguito, gli stessi hanno intrapreso le procedure per lo scioglimento dell'unione civile con predisposizione dei relativi accordi a contenuto patrimoniale, che includeranno il trasferimento dei diritti immobiliari pari al 50% dall'uno all'altro, senza corrispettivo alcuno.

Il Notaio istante, facendo presente di dover "ricevere l'atto portante il trasferimento di diritti immobiliari tra uniti civilmente, che sciolgono il loro vincolo con procedura giudiziale, attuativo di accordi di patrimoniali di cui alla emananda sentenza, dunque 'funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi' dell'unione civile", chiede se sia applicabile al caso in esame l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale stabilisce che "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

In sede di documentazione integrativa, è stata prodotta una bozza del ricorso introduttivo della procedura, in corso di deposito presso il Tribunale competente.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Notaio ritiene che al descritto atto di trasferimento di diritti immobiliari sia applicabile, in via diretta e non analogica, in sede di registrazione dell'atto, la disciplina di cui al citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987.

Al riguardo, ritiene che le fattispecie di accordi patrimoniali di sistemazioni di crisi del rapporto originanti da divorzio (scioglimento del vincolo matrimoniale) e quelle originanti da scioglimento giudiziale (o da "negoziazione assistita" di cui all'articolo 6 della legge n. 132 del 2014) delle unioni civili hanno il medesimo carattere di "negoziazione globale", finalizzati alla stabile definizione della crisi dei rapporti di coppia (Cassazione n. 2111 del 2016 e n. 3110 del 2016) e trovano quell'identità di ratio normativa che ha portato il legislatore alla ampia formulazione del citato comma 20 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, chiaramente ispirato ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 e, nel caso che occupa, all'articolo 53 della Costituzione.

Per l'istante infatti, la disciplina trae la sua ragione nel fine esplicito di "assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Inoltre, l'istante fa presente che il comma 25 del medesimo articolo 1 della legge n. 76 del 2016 richiama molte norme della disciplina sul divorzio (di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'istante ritiene che dalla soluzione prospettata discenda quale corollario inevitabile quello di non poter imputare al cedente la decadenza dal relativo beneficio (aliquota IVA agevolata per acquisto della "prima casa") nell'ipotesi "di mancato decorso del quinquennio dall'acquisto", per evitare che dalla complessa sistemazione degli assetti patrimoniali scaturiscano ripercussioni fiscali sfavorevoli potenzialmente controproducenti alla soluzione della crisi dell'unione civile.

In tal senso, l'Agenzia delle entrate si è già espressa favorevolmente in materia accordi in sede di separazione o divorzio escludendo la decadenza dall'agevolazione con risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019, aderendo ai principi contenuti nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 21 marzo 2019 n. 7966 (negli stessi termini, le sentenze n. 13340 del 2016 e n. 8104 del 2017).

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (recante "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio") prevede che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

Detta disposizione è stata oggetto di vaglio costituzionale in diverse occasioni; in particolare:

- con la sentenza 15 aprile 1992, n. 176, laCorte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in relazione sia all'allora vigente articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, in materia di imposte ipotecarie e catastali, sia all'articolo 1 della Tariffa allegata al medesimo d.P.R. "nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione";

- con la sentenza 10 maggio 1999, n. 154, la medesima Corte ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui "non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi". Con tale sentenza, la Consulta ha precisato che la ragione del trattamento fiscale di favore per gli atti e provvedimenti afferenti ai procedimenti di divorzio, e anche a quelli di separazione, risiede nella "esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale" dei coniugi coinvolti, e ciò anche al fine "di promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole" (cfr. anche Corte Costituzionale sentenza 11 giugno 2003, n. 202).

Con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l'esenzione di cui all'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici "relativi" al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.

Come chiarito con la risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, l'esenzione di cui al citato articolo 19 si applica anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di "negoziazione assistita" di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell'accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Tale parificazione degli effetti non è suscettibile di trovare applicazione oltre il caso considerato.

L'esenzione in esame, invece, non trova applicazione con riferimento all'istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 132 del 2014, posto che la stessa norma prevede che "L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale" (cfr. anche risposta pubblicata n. 80 del 27 febbraio 2020).

Le unioni civili sono disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"), che all'articolo 1, istituisce "l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione" e ne comporta il riconoscimento giuridico finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.

Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, il successivo comma 20 stabilisce che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

In relazione allo scioglimento dell'unione civile, il comma 25 del medesimo articolo 1 prevede che "Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162".

Dunque, trovano applicazione anche allo scioglimento dell'unione civile le richiamate disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. "negoziazione assistita" (decreto legge n. 132 del 2014). Alla luce del descritto quadro normativo, si ritiene che anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".

Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi del richiamato articolo 19.

In tema di agevolazione "prima casa", si richiama la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, paragrafo 2.2., nella quale (dopo aver chiarito che il trasferimento al coniuge dell'immobile o di una quota di esso in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio concretizza un atto relativo al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è esente da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi del citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987), è stato precisato che se detto trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale non si verifica la decadenza dall'agevolazione "prima casa", se il coniuge cedente non provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
Avv. Antonino Sugamele

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