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Sentenza

La revisione assegno divorzile è consentita solo se si sono alterati gli equilibri economici.
La revisione assegno divorzile è consentita solo se si sono alterati gli equilibri economici.
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 21/06/2022) 01-07-2022, n. 21051

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere -

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3412/2018 proposto da:

I.M., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Roberti, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carmen Trimarchi, in Roma, via Giuseppe Tuccimei, n. 1;

- ricorrente -

contro

S.G., rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Vivaldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Livorno, via Ricasoli, n. 118;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Messina depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza dell'8/11/2011 il tribunale di Messina, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra S.G. e I.M., aveva posto a carico di S. un assegno mensile di divorzio di Euro 375,00 in favore dell'ex coniuge.

2.Con decreto del 4/4/2017 il tribunale di Messina ha rigettato la domanda di S. volta ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile in quanto, per quel che qui ancora rileva, la situazione economica dell'ex moglie non poteva dirsi migliorata per effetto della vendita per Euro 182.000,00 dell'immobile di sua proprietà sito in Livorno giacchè la resistente non aveva fatto altro che sostituire un bene ad un altro bene.

3. S. ha proposto reclamo avverso la citata decisione e I.M. si è costituita in giudizio resistendo all'impugnativa.

4.L'adita corte d'appello di Messina, con decreto n. 2849/2017 pubblicato il 17/07/2017, ha parzialmente accolto il reclamo rideterminando in Euro 200,00 mensili l'assegno di divorzio a carico del S. a favore dell'ex moglie.

5.La corte territoriale ha rilevato che alla monetizzazione dell'immobile costituente casa familiare in costanza di matrimonio ceduto pro quota dal S. all' I. nell'ambito degli accordi presi nel giudizio di divorzio, di per sè non rilevante ai fini della revisione dell'assegno - e poi dalla stessa venduto per il corrispettivo di Euro 182.000,00 si era accompagnata la sopravvenuta disponibilità da parte della I. della nuda proprietà di un appartamento - sito in (OMISSIS) ove la stessa si era nel frattempo trasferita con la figlia - per concessione gratuita da parte del padre della reclamata, titolare dell'usufrutto.

6. Detta sopravvenuta disponibilità aveva reso possibile la vendita della casa di (OMISSIS) che così non doveva più essere destinata ad abitazione della reclamata.

7. Sicchè, prosegue la corte territoriale, costituendo detta gratuita disponibilità di una nuova abitazione un incremento economico una tantum, sebbene per sua natura inidoneo a dare luogo ad autosufficienza economica stabile e consolidata dell'ex moglie, nondimeno la circostanza poteva incidere sulla misura dell'assegno divorzile, che veniva, di conseguenza, ridotto.

8. I.M. ha proposto ricorso per la cassazione del predetto decreto, con atto notificato in data 17/01/2018, sulla base di un solo motivo, cui resiste S.G. con controricorso pure illustrato da memoria.

9. Con l'unico motivo proposto (violazione e falsa applicazione di legge della L. n. 898 del 1970, art. 9, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente deduce l'erroneità della decisione impugnata per aver considerato sopravvenuta, ai fini dell'adeguamento dell'assegno divorzile, una circostanza preesistente alla sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed addirittura coeva al procedimento di separazione personale.

10. A sostegno della censura prospettata, la ricorrente riporta testualmente la memoria ex art. 183 c.p.c., presentata da S. nel giudizio di separazione personale recante il NRG 2367/2016, in cui si legge che "la moglie si è trasferita a Messina in un'abitazione di cui detiene la nuda proprietà, portando con sè tutti gli effetti personali dando incarico al marito di vendere anche l'auto che teneva a Livorno in quanto ne aveva acquistata una nuova". Pertanto la corte territoriale aveva provveduto in assenza dei presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 19870, art. 9.

11. Il motivo è infondato.

12. La L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, dispone: "Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6".

13. Dal tenore letterale della norma si evince che la revisione dell'assegno divorzile può essere disposta solo quando, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sopravvengano circostanze nuove che mutino le condizioni economiche delle parti.

14. Inoltre, per consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. (cfr. Cass. n. 9056/1999; id. 10133/2007; id. 7666/2022).

15. Nella specie, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione dell'assegno divorzile, la Corte d'appello ha ritenuto di valutare in correlazione la sopravvenuta vendita della casa familiare, casa che in sede di divorzio era stata assegnata alla I. per destinarla a residenza sua e della figlia, con il sopravvenuto trasferimento della I. e della figlia in Messina e l'utilizzazione a fini residenziali della casa concessale gratuitamente dal padre, usufruttuario dell'immobile in questione di cui ella è solo nuda proprietaria.

16. Nella correlazione fra l'acquisizione della liquidità finanziaria conseguente alla vendita della casa di (OMISSIS) e nella contestuale fruizione gratuita dell'abitazione a (OMISSIS), la corte territoriale ha individuato un fatto sopravvenuto idoneo a determinare un miglioramento delle condizioni patrimoniali della I. rispetto a quelle valutate in sede di divorzio tale da giustificare l'accoglimento della domanda di revisione nell'importo statuito.

17.Tale valutazione non è attinta dalla censura della ricorrente e fondata sul richiamo del contenuto della memoria ex art. 183 c.p.c., depositata dallo stesso S. nel corso del giudizio di separazione.

18. Tale riferimento difetta invero di specifico collegamento con la valutazione correlata svolta dalla corte territoriale in sede di richiesta di revisione fra le sopravvenute circostanze della vendita della casa familiare e quella del trasferimento nell'abitazione concessa gratuitamente.

19. Il ricorso è pertanto rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

20. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura di Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2022
Avv. Antonino Sugamele

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