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Sentenza

La bigenitorialità è un diritto primario dei figli.
La bigenitorialità è un diritto primario dei figli.
App. Brescia, sez. III, dec., 2 novembre 2021

Presidente Castelli - Estensore Bruzzese

Premesso che:

il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, con decreto 11-18.12.2020, notificato in data 21.12.2020, reso nella causa R.G. 13288/2018, promossa dal Sig. (omissis), ha disposto in sintesi:

- il collocamento alternato dei (omissis), nata il (omissis), (omissis), nata il (omissis) e (omissis), nato il (omissis), con tempi paritetici presso ciascun genitore, anche durante le vacanze;

- la limitazione delle telefonate e invio di messaggi da ciascun genitore ai figli, nelle settimane non di propria competenza;

- la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre ad € 300 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;

- spese di lite compensate.

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo la Sig.ra (omissis).

La reclamante ha fatto la cronistoria dei procedimenti che si sono susseguiti tra le parti, sottolineando la condotta della controparte, che ritiene pregiudizievole per i figli.

Ha ricordato che, nel giugno 2015, il Sig. (omissis), in stato di ebbrezza, alla presenza dei figli, le aveva causato lesioni guaribili in venticinque giorni e, a seguito dell'episodio, il padre era stato temporaneamente allontanato, con provvedimento del Tribunale Minorile.

Il 21.06.2016 l'odierna reclamante aveva depositato al tribunale di Brescia ricorso ex art. 337-bis s.s. c.c. e il Tribunale aveva disposto l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre.

Il proponeva reclamo e, in parziale accoglimento, otteneva, col provvedimento di questa Corte in data 04.03.2018, un ampliamento del diritto di visita nei periodi di vacanze e una riduzione del contributo al mantenimento dei figli da € 1.500 ad € 1.200 mensili complessivi.

In data 28.09.2018 il padre depositava ricorso per la modifica delle condizioni di collocamento dei figli, stabilite nel citato provvedimento di questa Corte, allegando la variazione delle sue condizioni di lavoro, quale ufficiale dell'aeronautica, che gli consentiva di avere 15 giorni di permessi al mese, rendendo possibile, quindi, il collocamento settimanale dei figli alternato fra i genitori, col mantenimento diretto.

La reclamante ritiene che tale collocamento paritario, concesso dal Tribunale col provvedimento qui impugnato, sia pregiudizievole, in quanto la condotta del padre è volta a screditarla, agli occhi dei figli.

Nel corso del procedimento di primo grado, il padre è stato ammonito, ex art. 709-ter co.2 c.p.c., in data 11.1.2019, perché non le ha riportato i figli al termine delle vacanze natalizie, accusandola di maltrattamenti e abuso di alcol.

Nel periodo di Natale 2018 aveva sottoposto i minori, senza informarla, ad una visita neuropsichiatrica, per cercare di trovare un fondamento alle sue accusa di un malessere dei figli causato dalla madre, ma tali accuse non hanno trovato riscontro.

La reclamante sottolinea che, nel corso della CTU, i ambiato più volte difensore e CTP, rallentando le operazioni e ha ostacolato anche la successiva fase di monitoraggio, che, su accordo delle parti, era stata affidata alla stessa CTU, Dott.ssa (omissis).

Il 21.9.2020 il (omissis) denunciava gravi omissioni nella comunicazione al Giudice, a suo dire commesse dalla Dott.ssa (omissis), denunciava un grave malessere in capo ai figli e, soprattutto, alla maggiore, della quale chiedeva l'audizione.

(omissis) veniva sentita dal Giudice all'udienza del 27.10.2020 e ridimensionava le accuse mosse dal padre alla madre, riconducendo i litigi con la madre alle dinamiche relazionali tipiche dell'adolescenza, nel rapporto col genitore dello stesso sesso.

La Dott.ssa (omissis) nella relazione del 17.10.2020 evidenziava il riemergere dell'atteggiamento aggressivo e irrispettoso del (omissis), "riattivando importanti comportamenti già descritti nell'approfondimento psichiatrico" ed esprimeva preoccupazione per i minori, che il padre coinvolge nel conflitto genitoriale, ma la reclamante lamenta che la preoccupazione per la situazione psicologica dei minori non sia stata ascoltata.

Il Tribunale ha affermato che, vista la relazione positiva della CTU sulla situazione dei minori fino al periodo pre-estivo, non era verosimile che una loro situazione di sofferenza potesse essersi manifestata dopo breve tempo, ad ottobre e che nessuna preoccupazione era emersa dall'audizione di a, ma la reclamante ritiene che il Tribunale non abbia considerato che, nel periodo estivo, i figli avevano trascorso più tempo col padre e questo poteva aver determinato il peggioramento, inoltre il Tribunale non ha neppure chiesto una relazione alla CTU, a chiusura del monitoraggio, durato quasi un anno.

Se i figli ancora mantengono un buon equilibrio, la reclamante afferma sia merito suo, perché ha saputo creare per loro un ambiente sereno a casa e ha sempre cercato di favorire il loro rapporto col padre.

Sottolinea che il suo positivo atteggiamento è stato riconosciuto nelle relazioni psico-sociali e nelle CTU.

Ricorda che entrambi i genitori sono stati sottoposti a due perizie psichiatriche e nell'ultimo elaborato, del Dott. (omissis) evidenziata, riguardo al padre, la "forte polarizzazione sulla vicenda separativa, con svalutazione verso la madre dei minori" Afferma che la volontà espressa da a di trascorrere maggior tempo col padre non è interpretabile addirittura come desiderio del collocamento paritario e, comunque, non è estensibile agli altri due figli più piccoli, che vedono nella madre il punto di riferimento.

Peraltro, il collocamento paritario richiede una forte collaborazione tra i genitori, che, nel caso di specie, manca.

La reclamante lamenta altresì che il Tribunale non abbia accertato la reale possibilità del padre di godere di 15 giorni di permesso mensili, né abbia chiesto al Ministero della Difesa conferma circa la durata di questo contratto, che consentirebbe così ampi permessi

Segnala il rischio che i figli siano lasciati dal padre alla nonna materna, che sempre lo accompagna, quando lui si trasferisce a (omissis) per stare con loro, ma, se così fosse, sarebbe meglio che i minori stessero con la madre.

Infine, la reclamante contesta l'insufficienza dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre.

I CUD del (omissis), in qualità di tenente colonnello, riportano un reddito lordo di € 42.574,33 nel 2017, € 63.022,31 nel 2018 ed € 70.457,26 nel 2019, mentre i CUD della (omissis), riportano un reddito lordo di € 11.405,01 nel 2017, € 9.577,6 nel 2018 ed € 9.212,18 nel 2019. Nel periodo del lock-down la (omissis) ha percepito solo lo stipendio base, mentre il (omissis) ha mantenuto integro lo stipendio.

Il Tribunale non ha considerato il costo di € 550 al mese, che lei sostiene per l'affitto, ma ha considerato il costo dell'affitto per € 500 che il padre paga (omissis) (mentre (omissis) vive con la madre).

Inoltre, il Tribunale non ha disposto il pagamento diretto da parte del Ministero della Difesa, ex art. 156 c.p.c., nonostante il padre sia tutt'ora moroso nel pagamento dell'importo di € 4.000, relativo al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'ordine di pagamento al datore di lavoro, che aveva disposto la Corte d'Appello il 04.03.2018.

Il padre, inoltre, non provvede al pagamento delle spese straordinarie, ritardando ogni decisione in merito.

Chiede che la Corte d'Appello, fermo l'affido condiviso, voglia disporre che il padre possa tenere con sé i figli a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera h.20, oltre a 20 giorni durante le vacanze estive, 7 durante le vacanze invernali e 3 durante le vacanze pasquali;

elevare il contributo del padre al mantenimento a complessivi € 1.500 mensili, con pagamento diretto del datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie;

spese di lite rifuse.

Il Sig. (omissis), costituitosi, chiede il rigetto del reclamo.

Afferma che le vicende giudiziali pregresse non sono rilevanti, comunque, avendole la controparte riportate, evidenzia che il Tribunale Minorile aveva rilevato una fragilità caratteriale della madre, che aveva mostrato anche momenti di scarsa responsabilità, mentre aveva evidenziato il buon rapporto padre-figli, per cui, caduta ogni limitazione alla sua responsabilità genitoriale, i Servizi Sociali di (omissis), con l'avallo del Tribunale dei Minorenni, gli concedevano tempi quasi paritetici di frequentazione dei figli già a luglio 2016.

Con riguardo alla sua condotta nel periodo di Natale 2018, afferma che aveva accompagnato i figli al pronto soccorso dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, perché avevano crisi di nervi e, in quell'occasione, con la visita del neuropsichiatra, aveva scoperto che avevano assistito a una scena di violenza il 30.8.2018, che comportava strascichi penali per la (omissis), il compagno di lei al tempo e la madre di lei, che era ubriaca a casa coi minori, nonostante il tribunale dei Minorenni avesse prescritto che si sottoponesse a verifica dal NOA, prima di occuparsi dei nipoti.

La (omissis) veniva denunciata per lesioni da sua madre.

Afferma che ora i figli, trascorrendo pari tempo con ciascun genitore, sono sereni.

Il padre ha deciso di sacrificare la propria carriera e ha assunto anche un impegno economico considerevole, per prendere un'abitazione a (omissis) e dedicare più tempo possibile ai figli e aiutare anche la madre, che è priva di altri supporti.

I risultati scolastici dei figli e la loro condotta a scuola sono lo specchio della serenità che l'assetto disposto dal tribunale ha dato loro.

Produce un tema della figlia maggiore, che dimostra la stima per il padre e l'affetto per entrambi i genitori e per la nonna paterna.

Le abitazioni dei genitori distano solo 800 metri, dunque il trasferimento dei figli è agevole.

Ritiene ingiustificata l'impugnazione della madre, che tenta solo di gettare discredito su di lui, senza apportare valide motivazioni, basate sull'interesse dei figli, per ridurre drasticamente la sua presenza.

Afferma che la controparte fornisce una versione parziale dei fatti, omettendo di indicare le sue mancanze: ad esempio, non dice che nella relazione del CTU del novembre 2019 le si contesta di non aver condiviso col padre una scelta importante, come quella dell'orario scolastico sapendo che ciò avrebbe alimentato il contenzioso e non dice che, nell'estate del 2020, ha ignorato il consiglio del CTU di non introdurre il suo nuovo compagno nella vita dei bambini, portandolo con loro in vacanza.

Esaminando le censure avversarie, il reclamato osserva che il Tribunale non ha omesso di valutare la nota 17.10.2020 del suo ausiliario, ma, correttamente, non ha dato a questa nota un peso prevalente, valutando nel suo complesso la CTU e l'esito del successivo monitoraggio.

Il tribunale ha chiarito che, essendo stata verificata l'idoneità genitoriale di entrambe le parti, che hanno problemi nel rapporto tra di loro, ma non nel rapporto coi figli, dei quali ciascun genitore si occupa adeguatamente, non vi sono motivi per limitare il diritto alla bigenitorialità, inoltre ha valorizzato la chiara volontà espressa da (omissis), che, invece, la madre tenta di travisare.

(omissis), che già trascorreva col padre cinque giorni consecutivi a settimane alterne, ha dichiarato di "volerlo vedere un po' di più" e ciò non poteva che tradursi nella richiesta di un collocamento paritario.

Riguardo alla sua possibilità di godere dei giorni di permesso mensili necessari per tenere con sé i bambini, che la controparte mette in dubbio, precisa che i giorni di licenza ammontano a dieci, ai quali si aggiungono i fine settimana. Dalla metà del 2019 sino alla fine del 2020 ha garantito la sua presenza a (omissis) per 12 giorni al mese, senza mai mancare e, dal dicembre 2020, con l'emissione del decreto impugnato, ha sempre tenuto con sé i figli per 14 giorni al mese, senza lasciarli ad altri.

Quale Ufficiale Superiore dell'Aeronautica Militare, oltre alle licenze, gode della possibilità di usufruire dell'orario flessibile, dello smartworking, dei permessi e del recupero delle ore di straordinario effettuate, come risulta dalla normativa che regola il rapporto, pertanto può continuare a sostenere l'attuale regime di frequentazione senza che la sua attività lavorativa ne risenta, come risulta dal rapporto comportamentale del 5.5.2021 del Comandante del suo reparto, che allega.

Riguardo al mantenimento dei figli, ritiene più che congruo l'importo stabilito a suo carico, considerato il collocamento paritario e le spese da cui egli è gravato, infatti, oltre all'affitto a (omissis), deve pagare il mutuo per la casa di (omissis) e i costi di mantenimento di due case, nonché i costi di viaggio.

Effettua molte spese per i figli (abbigliamento, materiale scolastico ecc.) e ha lasciato alla (omissis) gli  assegni famigliari.

Peraltro, nel 2020 il suo reddito si è ridotto ad € 67.758,82.

Riguardo al pagamento diretto da parte del suo datore di lavoro, afferma che non vi sono i presupposti, peraltro ricorda che, nel gennaio 2021, il Ministero della Difesa aveva comunicato al legale della (omissis) di non poter eseguire i pagamenti nei termini indicati dal tribunale, per problematiche legate ai sistemi informatici utilizzati, per cui si era convenuto che il mantenimento sarebbe stato versato dal padre a partire dal febbraio 2021, come è stato fatto.

Afferma che sono sfornite di prova le affermazioni avversarie circa presunti insoluti anteriori al maggio 2018 e circa il mancato pagamento delle spese straordinarie. Produce la corrispondenza con le richieste della (omissis) e i suoi pagamenti del 2020. Chiede il rigetto del reclamo. Solo in subordine, qualora vi fossero dubbi circa la conferma del regime disposto dal tribunale, chiede di rinnovare l'audizione di (omissis).

Il P.G. chiede il rigetto del reclamo.

I Servizi sociali hanno depositato la relazione aggiornata sul nucleo famigliare e all'udienza del 2.11.2021, la causa è stata discussa e la Corte si è riservata la decisione.

Motivi

La Corte osserva che l'idoneità genitoriale di ciascuna delle parti era stata accertata nei precedenti giudizi in corso tra le stesse, dove era stato disposto il collocamento dei figli presso la madre, solo perché la lontananza dei rispettivi luoghi di residenza (a (omissis) la madre e (omissis) il padre), non consentivano un collocamento paritario dei minori.

Anche la CTU espletata in primo grado ha confermato la buona capacità genitoriale di entrambe le parti, che si rapportano coi figli in modo adeguato, ma, purtroppo, ancora non riescono a controllare la conflittualità nel loro rapporto.

Per superare questo problema, è auspicabile un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, ma la conflittualità, di per sé, non è un motivo sufficiente per privare i figli del diritto alla bigenitorialità, al quale occorre dare prevalenza.

La convenzione di New York 20.11.1989, ratificata dall'Italia con L. n. 176/1991 riconosce "il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo" (art. 9, comma 3) e, all'art. 18, la convenzione fa riferimento alla necessità di "garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo".

La risoluzione del Consiglio Europeo n. 2079 del 2015, sottoscritta anche dall'Italia, invoca l'adozione, da parte di tutti gli stati membri "di misure volte a distribuire equamente la responsabilità sui figli fra i genitori" oltre che " l'equivalenza del ruolo di padre e madre nei giudizi di separazione coniugale" e l'adozione della c.d. "shared residence", definita come quell'arrangiamento per cui il minore trascorre tempi tendenzialmente uguali coi due genitori;

La Corte di Strasburgo ha più volte richiamato le autorità nazionali alla necessità di adottare tutte le misure che è ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli (Corte EDU, 17/11/2015, Bondavalli c. Italia; Corte EDU, 23/02/2017, D'Alconzo c. Italia)

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 8 aprile 2019 n. 9764, decidendo proprio un caso in cui era elevata la conflittualità tra i genitori, ha richiamato le decisioni della Corte di Strasburgo, improntate alla necessità di garantire l'effettività della vita privata e familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione Edu (L. 04/08/1955, n. 848), e ha precisato: "Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione."

La Corte ritiene che la decisione del Tribunale impugnata rispetti i principi sopra riportati.

Le difficoltà pratiche, che, in precedenza, non consentivano di attuare a pieno, nel caso di specie, il regime del collocamento paritario, sono state superate dal padre, che ha preso casa a (omissis), dove si trasferisce a settimane alterne.

Non sono emerse inadempienze del padre all'osservanza dei periodi di frequentazione coi figli stabiliti dal Tribunale, pertanto il timore della madre al riguardo non ha trovato concreto riscontro.

Le relazioni dei Servizi Sociali in data 31.08 e 08.09.2021 rivelano un buon rapporto dei figli con ciascuno dei genitori, coi quali sono risultati essere a proprio agio e sereni.

Gli insegnanti, sentiti, hanno espresso un giudizio più che positivo su (omissis), (omissis) e(omissis), che frequentano con assiduità e con ottimo profitto.

I Servizi Sociali hanno altresì segnalato che il padre "ha acconsentito al tempo scuola di (omissis) individuato dalla madre, in modo tale che la minore potesse iniziare la scuola in data 07.09.2021, senza ulteriori ritardi.". La questione aveva dato origine all'ennesima causa tra i genitori, dunque la soluzione conciliativa costituisce un passo importante verso il superamento della conflittualità.

In conclusione, non vi sono motivi per derogare al regime preferenziale del collocamento paritario, che meglio attua il diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.

Con riguardo alla questione economica, il Tribunale correttamente, considerato il consistente divario tra i redditi delle parti, ha disposto, nonostante il collocamento paritario, un contributo a carico del padre di complessivi € 900, da versare alla madre mensilmente.

Non sono emerse esigenze particolari dei figli, riguardo alle spese ordinarie, che non possano essere soddisfatte col suddetto contributo, in aggiunta al mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, per il periodo paritario in cui tiene con sé i minori, pertanto non vi sono ragioni per accogliere la domanda della reclamante di aumentare il contributo fisso a carico del padre.

Una modifica appare invece opportuna riguardo alla suddivisione delle spese straordinarie, che risulta equo porre per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre, alla luce della rilevante differenza tra i redditi delle parti, che permane, nonostante il contributo aggiuntivo del padre al mantenimento ordinario e considerato il fatto che il reddito del padre è aumentato nel tempo (€ 42.574,33 nel 2017 ed € 67.758,82 nel 2020), mentre quello della madre è diminuito (€ 11.405,01 nel 2017 ed € 9.212,18 nel 2019 - nel presente procedimento (omissis) ha chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

Una suddivisione paritaria delle spese straordinarie, nell'attuale situazione, finirebbe per pregiudicare i minori, che potrebbero dover rinunciare a vacanze, attività extrascolastiche ecc. che il padre potrebbe permettersi di pagare, ma il cui costo non sarebbe sostenibile dalla madre in egual misura.

Non risulta provata un'inadempienza del padre ai suoi obblighi di mantenimento, che giustifichi l'ordine di pagamento diretto al suo datore di lavoro.

Considerato che nelle cause relative all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli non si hanno vere e proprie domande contrapposte, ma una sollecitazione dei poteri d'ufficio del giudice, nell'interesse dei figli e che, in applicazione di tali poteri d'ufficio, è stata parzialmente accolta, pur sotto un diverso profilo, la domanda della madre di un aumento del contributo a carico del padre, la Corte ritiene vi siano i presupposti per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo riguardo alla modifica dei tempi di frequentazione padre/figli e alla modifica del contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del padre; in parziale riforma dell'impugnato decreto del Tribunale di Brescia reso nel procedimento R.G. 13288/2018 in data 11-18.12.2020, dispone che le spese straordinarie per i figli siano poste per il 60% a carico del padre e per il 40'% a carico della madre. Fermo il resto. Spese compensate
Avv. Antonino Sugamele

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