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Sentenza

Indennità di fine rapporto - Ripartizione tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite - Elementi di valutazione.
Indennità di fine rapporto - Ripartizione tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite - Elementi di valutazione.
Cassazione civile SEZ. I

ORDINANZA 23 LUGLIO 2021, N. 21247

In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il "de cuius".  

In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23880 del 2008: In caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 1 marzo 1987, n. 74, riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento.
Avv. Antonino Sugamele

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