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Sentenza

Trapani. Separazione con addebito. Il marito dopo essere rientrato dagli Stati Uniti dove faceva il pizzaiolo, aveva assunto regolarmente un atteggiamento severo, violento e di prevaricazione nei confronti della moglie, mentre non era mai riuscito a costruire un adeguato rapporto affettivo con i figli.
Trapani. Separazione con addebito. Il marito dopo essere rientrato dagli Stati Uniti dove faceva il pizzaiolo, aveva assunto regolarmente un atteggiamento severo, violento e di prevaricazione nei confronti della moglie, mentre non era mai riuscito a costruire un adeguato rapporto affettivo con i figli.
Tribunale Trapani, Sent., 31-08-2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Daniela Galazzi - Presidente

dott.ssa Monica Stocco - Giudice

dott.ssa Arianna Lo Vasco - Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1278/2018 promossa da:

M.F.M. (C.F. (...)) rappresentata e difesa dall'avv. MAGADDINO MICHELE

ricorrente

contro

C.M. (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. LUCCHESE LEA DOMENICA

resistente
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 25/05/2018, parte ricorrente deduceva di aver contratto in data 14/09/1996 matrimonio con la parte resistente ed avanzava domanda di separazione personale con addebito a costui.

In particolare si doleva della condotta autoritaria ed aggressiva del marito, il quale, dopo essere rientrato dagli Stati Uniti in cui svolgeva la professione di pizzaiolo, aveva assunto regolarmente un atteggiamento severo, violento e di prevaricazione; deduceva inoltre che il marito non era mai riuscito a costruire un adeguato rapporto affettivo con i figli.

Infine, sotto il profilo economico, deduceva di trovarsi in grave difficoltà.

Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:

Dichiarare la separazione dei coniugi, addebitandola al marito in considerazione del suo comportamento illecito e contrario ai doveri imposti dal matrimonio e che ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per i motivi addotti nei propri scritti difensivi;

disporre l'affidamento del figlio minore G. alla madre con possibilità del padre di vederlo in giorni prestabiliti compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, previo accordo tra i coniugi stessi e comunque riaccompagnandolo per la notte presso il domicilio della madre ed in particolare che venga lasciata facoltà decisionale al minore in merito al pernottamento col padre e maggiore libertà decisionale sui giorni e tempi da trascorrere col padre fino a quando non si sarà instaurato un rapporto padre figlio sereno e disteso;

disporre che la casa coniugale sita in C. del G. via F. 22 venga assegnata alla M. che vi abiterà con il figlio minore G.;

disporre un assegno di mantenimento di mantenimento in favore della M. non inferiore ad Euro 250,00;

determinare l'assegno dovuto dal marito quale contributo per il mantenimento del figlio nella misura di Euro 400,00 da corrispondersi mensilmente entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria oltre al 70% delle sese di natura straordinaria, mediche scolastiche, di istruzione , ricreative sostenute dalla ricorrente per il figlio e quant'altro occorrente al minore determinandone le modalità di pagamento.

Da ultimo in via subordinata chiedeva confermarsi i provvedimenti presidenziali (Euro 400,00 per il mantenimento del minore, oltre al 70% delle spese straordinarie).

Si costituiva il resistente, contestando le avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.

Negava di avere mai tenuto i contegni descritti dalla moglie e di avere piuttosto sacrificato la propria vita per assicurare agiatezza alla famiglia, trascorrendo anche dei periodi all'estero, e poi investendo le proprie risorse fisiche e materiali nell'avvio di una pizzeria, poi intestata alla moglie.

Chiedeva invece addebitarsi a costei la separazione, evidenziando di avere scoperto che la M. aveva intrattenuto una relazione affettiva con un altro uomo in costanza di matrimonio.

Rappresentava inoltre di trovarsi in precarie condizioni economiche, avendo dovuto abbandonare il lavoro presso la pizzeria di famiglia, giacchè, come detto, ormai intestata alla moglie.

Chiedeva di potere rimanere ad abitare presso il terzo piano dell'ampio - ed a suo parere divisibile - immobile coniugale in comproprietà.

Con sentenza parziale veniva formalizzata la separazione personale dei coniugi.

In corso di causa veniva disposto l'ascolto assistito del minore G.C., venivano assunte prove orali e disposta CTU psicologica su base familiare. Indi la causa veniva definitivamente posta in decisione all'esito dell'assunzione delle ultime prove orali.

Tanto premesso, nulla occorre aggiungere circa lo stato di separazione delle parti, essendo gia' acclarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.p.c.

Quanto alle reciproche domande di addebito, si osserva quanto segue. L'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez.1 n.14840 del 27 giugno 2006).

Tuttavia, quando l'addebito sia richiesto per aggressioni a beni di primaria importanza, quali l'integrità psicofisica, la Suprema Corte tradizionalmente ritiene sufficiente la dimostrazione anche di un singolo episodio, "trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona" (Cass. sent. n 433/2016).

Un unico gesto di violenza fisica - come le percosse - assurge, dunque, a fatto talmente grave, da solo sufficiente a fondare non soltanto "la pronuncia di separazione personale, in quanto causa determinante l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore" (Cass. ord. n. 7388/2017); ed infatti, ....Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 3925 del 19/02/2018).

Nel caso di specie, la domanda di addebito deve ritenersi fondata.

Rilevano in primo luogo, al riguardo, i chiari esiti, ben circostanziati e frutto di diretta osservazione, della prova orale con la figlia delle parti, sulle condotte aggressive e prevaricatorie tenute dal C. in costanza di matrimonio (soprattutto dal ritorno in Sicilia -2002- ed almeno sino alla fine del 2015), ben illuminate dalle circostanziate dichiarazioni rese dalla giovane (cfr. verbale di escussione).

Al contrario, neppure l'escussione del teste indicato dal resistente (cfr. verbale del 21.4.21) ha condotto alla dimostrazione che prima di allora la M. avesse tenuto comportamenti gravemente ingiuriosi nei confronti del marito; né, infine, al fine dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, può rilevare la ammissione - da parte della moglie - di una mera infatuazione per una altra persona a fine 2017, giacchè intervenuta quando ormai la crisi si era irreversibilmente sviluppata, proprio a causa delle precedenti condotte del resistente in spregio dei diritti fondamentali della persona e delle regole codicistiche che ricostruiscono i diritti ed i doveri nella vita matrimoniale.

Del resto, visioni diametralmente opposte delle parti circa la natura e la qualità ideale delle interazioni e dei rapporti familiari sono emerse anche dallo svolgimento dell'esame peritale sulle capacità genitoriali e sulle risorse della coppia (...lo stile del signor C. rispecchia autenticamente una cultura, in termini valoriali, e un modus operandi nel mondo del lavoro, fortemente connotati dall'idea del business tipicamente statunitense con cui egli si è formato, basata sul sacrificio e su un'ideale di vita in cui gli obiettivi di crescita economica si fanno sinonimo anche di benessere e realizzazione personale e di status sociale. Esso è strettamente connesso anche alla visione della famiglia vista come struttura unita e compatta, in cui trova spazio il concetto di "capo famiglia", dove il legame tra i membri è una sorta di dato a priori e non basato sul dialogo, sulla ricerca della mediazione e del compromesso e su una costruzione affettiva che si dipana nel corso del tempo. Il signor C. si è scontrato con il mancato riconoscimento e conferimento di tale status da parte della moglie, che invece ha una visione paritaria della famiglia, basata sul dialogo e sugli affetti, e in cui le risorse economiche sono un mezzo e non un fine, come è emerso chiaramente dai colloqui e dall'analisi dei fatti narrati.)

Le accurate riflessioni offerte dal CTU consentono dunque di passare al tema del regime di affido preferibile per il minore G., che negli anni ha vissuto una difficile relazione con la figura paterna, caratterizzata anche da un grave distacco.

Il Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il CTU, giacchè intrinsecamente logiche, improntate alla tutela del superiore interesse del minore ed al diritto di costui alla bigenitorialità, nonché supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, considerazioni che qui in parte si richiamano.

...E' stato riscontrato che egli vive in un contesto domestico adeguato, curato e tale da garantirgli i bisogni materiali, psico-fisici, educativi e affettivi necessari. Il minore vive insieme alla madre ed è a stretto contatto con il domicilio del padre, al piano di sopra. Nell'abitazione, come rilevato dalle osservazioni e dalla descrizione fatta ai colloqui, il minore trascorre gran parte del proprio tempo libero, specie come sottolineato dallo stesso e dalla madre, nei periodi di maggiore impegno scolastico e meno in estate. Ha anche la possibilità di frequentare l'abitazione del padre senza alcuna difficoltà di sorta dovuta a spostamenti all'esterno.

I contatti però sono sporadici, anche quelli telefonici e G. non mostra una particolare propensione a cercare la figura paterna in modo costante, ma lo fa solo occasionalmente e in modo incostante.

Egli ha assunto come stabile e costante punto di riferimento genitoriale, quasi esclusivamente la madre, inoltre frequenta abitualmente solo la famiglia materna, nonna, zia, cugini. Ha un buon rapporto anche con la sorella e la sua nuova famiglia. Occorre sottolineare la mancanza della famiglia di ramo paterno, per svariati motivi.

Il padre negli anni è stato sempre più tagliato fuori dalla sua vita, per molteplici vicissitudini. Tra queste sicuramente l'evento della separazione ha comportato una frattura attualmente profonda, ma va altresì considerato che il legame, per quanto affettuoso e significativo, ha sempre avuto la connotazione di una comunicazione poco costante e a tratti conflittuale.

Si tratta di una conflittualità non sempre manifesta e non sempre diretta. Talvolta si è trattato, come riportato dai colloqui e dalla documentazione studiata, di violenza assistita, che ricordiamo si presenta anche in casi di violenza psicologica e verbale tra i coniugi.

In altre circostanze tale conflittualità è stata indiretta, specie da parte del minore, agita con silenzi, indifferenza, rifiuto, che costituiscono forme di aggressività passiva e al contempo, forme di richiesta di attenzioni e di aiuto.

Dalla valutazione e dall'osservazione delle caratteristiche del minore, di alcuni tratti più evidenti della sua personalità, del suo stile di vita, sono stati riscontrati segnali di malessere.

Esso potrebbe essere verosimilmente riconducibile alle modalità con cui il soggetto, per il proprio stile caratteriale e il proprio temperamento di base, tendenzialmente fragile e introverso, ha fronteggiato le crisi economiche e relazionali intra-familiari.

In merito alla relazione con il padre in particolare, il minore, all'interno di un legame di base presente e solido, ha sviluppato una forma di sfiducia e di svalutazione.

G. infatti nel parlarne alterna critiche a neutralità, ma non manifesta in nessun caso atteggiamenti di complicità. ... Lo stesso C. nel rispondere alla domanda sulle punizioni al test A. - I dice di avergli dato botte qualche volta.

La poca propensione ad incontrare il padre è da interpretare presumibilmente come un tentativo di evitamento della consapevolezza della rottura coniugale.

... dall'analisi comparata di tutti gli elementi, è probabile che l'evitamento del padre sia da interpretarsi anche come una sorta di accusa inconsapevole nei suoi confronti. Inoltre va evidenziato anche che il padre viene spesso cercato in relazione a necessità economiche, come sostiene lo stesso. Per comprendere tale delicato passaggio, anche in chiave simbolica e relazionale e da non ridurre al suo mero aspetto concreto, bisogna tenere presente che il padre stesso ha trasmesso questi valori, di cui si è già scritto nei paragrafi precedenti, con cui ha sempre veicolato il proprio affetto attraverso il canale economico e anche nei casi in cui tale affetto veniva meno lo stesso si mostrava pronto a sottrarre il proprio supporto materiale ed economico ai vari membri della famiglia di volta in volta.

Per quanto concerne il rapporto con la figura materna, esso è sempre stato ed è attualmente valido. Il minore presenta però dei tratti di dipendenza e infantilismi che sostengono e rinforzano lo stato di alienazione verso il padre.

Tali ampie considerazioni inducono a progettare un regime che consenta al minore da un lato di essere supportato, svincolandosi dalla figura materna e dal contesto domestico e incoraggiato attraverso un' opera di valorizzazione degli aspetti positivi e sani del padre, dall'altro di essere condotto ad un progressivo riavvicinamento al padre, sempre che entrambi i genitori - in ciascuno dei quali il CTU ha ravvisato deflessioni psicologiche e fattori di fragilità, per quanto non incompatibili con l'esercizio delle funzioni genitoriali - riescano a collaborare, superando la fase recriminatoria in cui si trovano invischiati.

Per tale ragione appare opportuno predisporre (non allo stato la presa in carico ma) un percorso di monitoraggio, supervisione ed eventuale supporto della coppia genitoriale da parte degli operatori del Consultorio, che riferiranno a mesi 6, salve urgenze, al GT.

Secondo il CTU, infatti, la modalità di affido condiviso appare la più opportuna, per proseguire il tentativo di risanare delle fratture nel rapporto del C. con G., nella misura in cui i tre attori coinvolti, genitori e figlio, intraprendano responsabilmente un percorso di supporto psicologico presso le A. territorialmente competenti (Servizio di Psicologia e UONPI), valutando in itinere e dopo aver ottenuto dei traguardi di continuità nell'accesso al percorso e di crescita, un percorso psicoeducativo di facilitazione del rapporto padre / figlio, anche - eventualmente - presso il servizio di Spazio Neutro.

Quanto al diritto di visita del genitore non prevalente, nella specie il C., pertanto, pare opportuno prioritariamente rimetterne la regolazione all'accordo delle parti, con la supervisione del Consultorio, nel rispetto della sensibilità del minore e del grado di maturazione raggiunto.

Passando agli aspetti economici, va confermata l'assegnazione della unità immobiliare già adibita a casa familiare alla M., apparendo l'attuale assetto dei rapporti tra le parti idoneo a garantire anche la continuità dei rapporti genitoriali.

Tuttavia non può farsi luogo nella presente sede ad alcuna statuizione divisionale, dovendo tali questioni eventualmente essere regolate in separato giudizio.

Il C., da ultimo, ha manifestato disponibilità al versamento mensile della somma - precedentemente concordata - di Euro 280,00 rivalutabili in favore della M., a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma che appare equa, comparativamente valutate: l'età del minore, le certe potenzialità reddituali del C. e l'attuale oscillante andamento del mercato del lavoro.

Il C. naturalmente sarà onerato anche della contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie, nei termini di cui al vigente locale protocollo sottoscritto con il COA.

Non occorre, infine prevedere alcun assegno di mantenimento tra le parti, ciascuna di esse godendo di una propria autosufficienza economica e di adeguate capacità lavorative.

Il tenore delle statuizioni adottate giustifica la compensazione delle spese di lite e la paritaria ripartizione tra le parti (con le precisazioni di cui in decreto per la parte a carico dell'Erario) delle spese di CTU, liquidate come da separato contestuale provvedimento.
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita, letta la propria sentenza n. 549/19:

- addebita la dichiarata separazione personale al resistente C.M.;

- affida in via condivisa il minore G. ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo la regolazione del diritto di visita nei termini di cui in parte motiva e con la supervisione del Consultorio familiare di Castellammare del Golfo, che riferirà entro mesi 6 al GT salve diverse urgenze;

- assegna la casa familiare alla ricorrente;

- onera C.M. di versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ricorrente la somma di Euro 280,00 rivalutabili, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie del minore secondo protocollo;

- respinge ogni altra domanda.

Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000.

Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del 3 agosto 2021.

Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2021.
Avv. Antonino Sugamele

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