Separazione: per la revisione dell'assegno non basta la modifica delle condizioni economiche
Cassazione civile, sez. I, sentenza 30 giugno 2021, n. 18608
Il Tribunale di Arezzo ha respinto il ricorso proposto da M.M. per la modifica degli originari provvedimenti emessi dal Tribunale di Perugia in ordine alla misura del contributo da quest'ultimo dovuto per il mantenimento della figlia minore G.C.
La Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dallo stesso M., e a parziale modifica delle precedenti statuizioni, ha ridotto il contributo per il mantenimento della minore. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione F.V.
La Suprema Corte, in accoglimento dei motivi di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. E' stato, in particolare, osservato che, in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta ex art. 9 della L. n. 898/1970, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di R.G.N. 25351/2015 Cons. est. Lauro Tricorni 4 una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale
Tali principi, che nei rapporti patrimoniali relativi ai procedimenti di divorzio, trovano il proprio fondamento normativo nell'art. 9 L. n. 898/1970 e nei procedimenti di separazione nell'art. 156 ult. co. c.p.c., devono applicarsi anche nella disciplina dei rapporti di natura patrimoniale riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio e ciò anche alla luce dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 154/2013 che ha eliminato ogni residua discriminazione tra i diritti dei figli naturali e quelli dei figli legittimi, parificandone ad ogni effetto la condizione.
Pertanto, si deve affermare che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minore che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno
04-07-2021 12:18
Richiedi una Consulenza