Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Non vanno riconosciuti gli alimenti dal genitore al figlio disoccupato che non chiede il reddito di cittadinanza.
Non vanno riconosciuti gli alimenti dal genitore al figlio disoccupato che non chiede il reddito di cittadinanza.
Cass. civ., sez. I, ord., 20 dicembre 2021, n. 40882

Presidente Genovese – Relatore Falabella

Fatti di causa

1. - Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2013 S.L. ha convenuto in giudizio i propri genitori per sentirli condannare al pagamento di un assegno alimentare: ha domandato che tale assegno fosse a carico, nella misura di Euro 250,00 mensili, del padre e, nella misura di Euro 400,00 della madre.

L'attore ha riferito che nonostante la laurea "breve" conseguita in informatica, e nonostante si fosse attivato per la ricerca di un lavoro, la propria condizione lavorativa era rimasta precaria e tale da non permettergli una vita dignitosa: in particolare, ha dichiarato di vivere in un dormitorio dopo lo sfratto seguito alla vendita dell'alloggio in cui viveva con la madre e con la nonna.

Nel contraddittorio con i genitori evocati in lite, entrambi costituitisi, il Tribunale di Torino ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dall'attore nei confronti del padre, S.C. ; ha invece respinto la domanda volta ad ottenere il contributo alimentare da parte della madre, O.G. .

2. - S.L. ha proposto gravame, impugnando la statuizione di rigetto della pretesa da lui azionata nei confronti di O.G. .

La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'11 maggio 2017, ha respinto l'impugnazione.

3. - Avverso detta pronuncia S.L. ricorre per cassazione, facendo valere sei motivi di censura. Resiste con controricorso O.G. . Il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. - I motivi di ricorso si riassumono come segue.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, oltre che degli artt. 433 e 438 c.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto tardiva la produzione di documenti, prodotti con la comparsa conclusionale d'appello, che si sarebbero però formati successivamente alla chiusura del giudizio di primo grado.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 433,438,440,443,445,447 e 1966 c.c., e art. 91 c.p.c.. Viene osservato che l'art. 438 c.c., impone al giudice di apprezzare, quali presupposti dell'obbligazione alimentare, sia lo stato di bisogno che l'impossibilità dell'alimentando di mantenersi: la Corte di merito avrebbe malamente inteso il requisito dell'impossibilità "identificandolo con il riduttivo diverso concetto di incapacità". Il giudice del gravame, inoltre, avrebbe errato nell'attribuire rilievo ai mezzi di sostentamento del ricorrente, giacché la norma fa riferimento al mantenimento, e cioè alla possibilità, da parte dell'interessato, di far fronte dignitosamente alle esigenze fondamentali della sua vita: esigenze che vanno poi valutate in ragione delle condizioni concrete e della posizione sociale del soggetto. Inoltre la Corte di appello avrebbe conferito rilievo a "ipotetiche prospettive future", mentre nella fattispecie, per il riconoscimento e la quantificazione del diritto agli alimenti, avrebbe dovuto farsi riferimento alle situazioni economiche in atto, per come risultanti dalla documentazione prodotta. È poi dedotto che la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che l'accettazione, da parte dell'odierno istante, della proposta transattiva formulata dai convenuti - la quale prevedeva il pagamento, a titolo alimentare, e a meri fini transattivi, della complessiva somma di Euro 400,00 per la durata di due anni, a decorrere dal udienza del 2 ottobre 2014 - fosse legittima e non contraria all'ordine pubblico: viene osservato, in proposito, che l'accettazione di detta offerta avrebbe comportato la rinuncia alle prestazioni alimentari maturate nel periodo intercorrente tra la proposizione della domanda giudiziale e il 2 ottobre 2014. La sentenza impugnata è inoltre censurata nella parte in cui il rifiuto della proposta conciliativa è stato interpretato come elemento idoneo ad escludere lo stato di bisogno del richiedente. Allo stesso modo il ricorrente impugna la sentenza della Corte piemontese con riguardo al mancato accoglimento, da parte sua, dell'offerta di un alloggio preso in locazione dei genitori per destinarlo ad abitazione di lui: è osservato che il diritto agli alimenti sussiste anche se l'alimentando versi in stato di bisogno per sua colpa. Il giudice distrettuale - è infine rilevato -avrebbe errato nell'affermare che attraverso la detta offerta potesse attuarsi una forma di soddisfacimento dell'obbligazione alimentare.

Terzo motivo: omesso esame circa il fatto decisivo relativo all'impegno del richiedente nel procurarsi un lavoro che gli consentisse di provvedere al proprio mantenimento. Viene dedotto che la Corte di merito avrebbe mancato di considerare alcune circostanze rappresentative dello sforzo profuso dal ricorrente nel tentativo di reperire un'occupazione lavorativa: occupazione che non era stata trovata per ragioni che non dipendevano dalla volontà dello stesso S. .

Quarto motivo: omesso esame circa un fatto decisivo relativo al conflitto di interessi del teste C.B. e circa il fatto che "con le dichiarazioni dei testi C. e Cr. all'udienza del 2 ottobre 2014 di primo grado non era stata formulata alcuna proposta concreta lavorativa". Viene ricordato che con la comparsa conclusionale di appello l'odierno istante aveva contestato il conflitto di interessi esistente tra di lui e il testimone C. : conflitto di interessi che avrebbe reso non credibile la testimonianza di quest'ultimo. È lamentato che la Corte di appello non abbia reso alcuna pronuncia al riguardo. Viene altresì dedotto essere stato contestato, con l'atto d'appello e con la comparsa conclusionale d'appello, che le deposizioni testimoniali di C. e Cr.Da. avrebbero dato conto della sottoposizione a S. di vere e proprie proposte lavorative.

Quinto motivo: omesso esame circa il fatto che l'accettazione della proposta transattiva formulata in primo grado implicava la rinuncia alla prestazione alimentare per il periodo intercorrente tra il 9 maggio 2013 e la data in cui la detta proposta era stata formulata (2 aprile 2014). Il motivo si raccorda a quanto dedotto col secondo mezzo di censura: se il ricorrente avesse accettato la proposta formulata con decorrenza dal 2 ottobre 2014, avrebbe inevitabilmente rinunciato alle prestazioni alimentari maturate nel periodo successivo al momento di proposizione della domanda giudiziale.

Sesto motivo: omesso esame circa il fatto decisivo relativo al comprovato e ammesso stato di bisogno del richiedente. È spiegato che la resistente aveva ammesso lo stato di bisogno attraverso la formulazione dell'offerta transattiva avente ad oggetto il pagamento della prestazione alimentare per la somma di Euro 150,00 mensili per due anni, a decorrere dal giorno dell'udienza del 2 ottobre 2014, e attraverso l'offerta di provvedere al pagamento del canone della locazione dell'immobile da destinare ad abitazione del figlio. Inoltre la Corte di appello avrebbe mancato di considerare lo scarso reddito annuale dell'istante, proveniente da lavoro precario ed occasionale, il fatto che lo stesso fosse sprovvisto di abitazione, di beni personali e strumenti di lavoro, di residenza e copertura sanitaria, affetto da patologie legate a scarsa e cattiva nutrizione, gravato di debiti e impossibilitato ad accedere al credito perché segnalato al CRIF e al registro dei protesti.

2. - Il ricorso, nel suo complesso, è infondato.

2.1. - Va respinto il primo motivo.

Il ricorrente fa menzione, nel ricorso, di plurimi documenti, tutti prodotti con gli scritti conclusionali di appello: documenti che si sarebbero formati successivamente alla sentenza di primo grado e che non si sarebbe potuto produrre prima (anche se dal tenore del motivo si desume che, perlomeno in massima parte, i documenti in questione avrebbero potuto essere versati in atti in un momento anteriore a quello della rimessione della causa in decisione: e cioè nel segmento processuale ricompreso tra la costituzione in giudizio dell'appellante e l'udienza di precisazione delle conclusioni). Ora, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (Cass. 10 maggio 2019, n. 12574).

2.2. - Il secondo motivo propone due questioni - con riguardo a quanto argomentato dalla Corte di appello per dar conto dell'infondatezza della pretesa attorea - che non hanno consistenza.

L'art. 438 c.c. prevede che gli alimenti possano essere richiesti "solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". La situazione di bisogno va intesa come incapacità della persona di provvedere alle fondamentali esigenze di vita; esprime, dunque, l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (Cass. 8 novembre 2013, n. 25248). Il non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento indica, poi, l'involontaria e non imputabile mancanza di un reddito di lavoro. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire, al riguardo, che il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (Cass. 6 ottobre 2006, n. 21572; nello stesso senso: Cass. 14 febbraio 1990, n. 1099; Cass. 30 marzo 1981, n. 1820). Anche se il rilievo non ha stretta attinenza alla controversia in esame, giacché il profilo non è stato investito dalle deduzioni delle parti e dalla decisione impugnata, si reputa opportuno aggiungere, per completezza, che l'accertamento dell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari non può poi prescindere dalla verifica dell'accessibilità dell'alimentando a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno (sì pensi, oggi, al reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4 del 2019, convertito dalla L. n. 26 del 2019). È da credere, infatti, che, nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti giochi lo stesso ruolo dell'imputabile mancanza di un reddito di lavoro; nell'uno e nell'altro caso si delinea l'insussistenza di quell'impedimento oggettivo ad ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per l'insorgenza del diritto in questione.

Nel rilevare che presupposto dell'obbligazione alimentare è, oltre allo stato di bisogno, "l'incapacità" da parte dell'interessato, "di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento" (pag. 3 della sentenza impugnata), la Corte di appello ha mostrato di ben intendere la fattispecie delineata dall'art. 438 c.c.. La nominata incapacità dell'alimentando è stata infatti correttamente intesa come "esistenza di una situazione indipendente dalla sua volontà, che non gli consenta di procurarsi autonomamente i mezzi necessari al sostentamento" (sempre pag. 3 della sentenza). Ed è appena il caso di aggiungere come il termine "sostentamento" assuma, qui, un valore lessicale pienamente sovrapponibile a quello di "mantenimento" (parola, questa, che assume comunemente il detto significato, quando è riferita a un persona): il modulo di definizione della fattispecie fatto proprio dalla Corte di appello è, del resto, pienamente conforme a quello adottato, nelle pronunce che si sono sopra citate, da questa S.C..

2.3. - Non coglie nel segno la terza censura svolta nel secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha fatto riferimento alle condizioni del ricorrente (siccome laureato e in possesso delle competenze specialistiche che gli consentirebbero di svolgere attività lavorativa in un settore che non può definirsi in crisi: pag. 4 della sentenza impugnata), non per conferire rilievo a vicende future, ma per chiarire che S.L. non versava nell'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente; è da osservare, al riguardo, che, sintomaticamente, il rilievo in questione è stato svolto, in sentenza, dopo aver richiamato le deposizioni testimoniali acquisite al processo; deposizioni che, secondo la Corte di appello, avevano dato conto delle opportunità di avviamento al lavoro offerte al ricorrente.

2.4. - Il tema dell'impegno speso dal ricorrente per il reperimento di una occupazione lavorativa - tema che è cruciale ai fini dell'accertamento dell'insorgenza dell'obbligazione alimentare, come si è visto - è affrontato col terzo motivo.

Il mezzo di censura è inammissibile.

Con esso, si rimprovera alla Corte di appello di non aver preso in considerazione una serie di elementi (l'iscrizione al centro per l'impiego di Torino, la partecipazione a un concorso, l'invio di curricula, lo svolgimento, in passato, di attività lavorative, alcuni fatti inerenti alla situazione reddituale dell'istante, la pubblicazione di un libro che non veniva però venduto) e si denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Va osservato, al riguardo, che taluni dei fatti in questione risultano specificamente presi in considerazione (lo svolgimento di attività lavorative e la pubblicazione del libro), mentre per gli altri non risulta chiarito se furono oggetto di dibattito in sede processuale (e quindi se, oltre ad essere documentati, come è riferito nel ricorso per cassazione, furono pure allegati). Non risulta, inoltre, che tali ulteriori fatti possano ritenersi decisivi, visto che la Corte di appello ha argomentato l'insussistenza di uno sforzo diligente del ricorrente quanto al reperimento di un'occupazione lavorativa da precise circostanze: il mancato riscontro di una incapacità dell'istante a procurarsi un'occupazione, il rifiuto delle opportunità su cui hanno deposto i testimoni, il possesso di competenze che consentivano al ricorrente di immettersi sul mercato del lavoro e lo svolgimento, in passato, da parte sua, di determinate attività (pure menzionate nel motivo, come si è detto).

Deve rammentarsi che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini della deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4, debba non solo indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso e il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, ma anche il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

2.5. - Parimenti inammissibile è il quarto motivo, con cui il ricorrente mira a incrinare l'argomento della sentenza impugnata che è basato sulle deposizioni testimoniali assunte dal giudice di prima istanza.

Il ricorrente lamenta, anzitutto, che il giudice del gravame abbia mancato di prendere in considerazione la propria contestazione circa l'attendibilità dei testimoni escussi, che era stata svolta in comparsa conclusionale di appello, avendo riguardo al profilo del conflitto di interessi. Sul punto, all'evidenza, si è fuori dal perimetro descritto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, il quale contempla il vizio consistente nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.). Peraltro, il ricorrente non chiarisce se e in quali termini il tema dell'attendibilità dei testimoni potesse ritenersi specificamente investito da uno dei motivi di gravame, sicché va fatta applicazione del principio per cui ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). In ogni caso, la questione attiene all'accertamento di fatto e non potrebbe trovare comunque ingresso in questa sede: infatti, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511).

Analoghe considerazioni sollecita la deduzione secondo cui le dichiarazioni rese dai testimoni non avrebbero avuto ad oggetto la sottoposizione, a S. , di vere e proprie proposte di lavoro: anche a tale proposito deve negarsi possa trovar riscontro la censura di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5. Nella fattispecie, si verte, infatti, sul significato che il giudice del merito ha conferito alle deposizioni raccolte (e quindi sulla valutazione di una parte del materiale probatorio sottoposto al suo esame). Ebbene, esula dal vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio (Cass. 1 giugno 2021, n. 15276) e la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332). Peraltro, è la stessa Corte di appello a chiarire che la testimone Cr. si limitò a manifestare la propria disponibilità a inviare il curriculum del ricorrente ad alcune aziende (proposta cui S. non aderì): sicché la censura, sotto questo profilo, nemmeno coglie il preciso contenuto della pronuncia impugnata.

2.6. - Col sesto motivo il ricorrente si duole anzitutto del mancato apprezzamento della condotta processuale della controricorrente, che avrebbe riconosciuto, con la propria proposta transattiva, il proprio stato di bisogno.

La censura è da disattendere. In primo luogo, lo stato di bisogno è oggetto di un giudizio alla cui formazione concorrono valutazioni di ordine giuridico, mentre la confessione, ai sensi dell'art. 2730 c.c., ha ad oggetto fatti obiettivi (si veda, se pure in altro ambito, Cass. 2 agosto 2005, n. 16260); in secondo luogo, viene in questione la proposta di un accordo transattivo, la quale non può rilevare come confessione (cfr. Cass. 19 giugno 2015, n. 12691 e Cass. 23 gennaio 1997, n. 712, secondo cui il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di animus confitendi, ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma si inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante).

Il motivo propone, poi, una ulteriore doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 5 relativa a fatti che non possono ritenersi decisivi (alla luce della riconosciuta possibilità del ricorrente di provvedere al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa) e che, comunque, non si spiega come siano stati oggetto di discussione in sede processuale.

2.7. - Resta da dire delle censure svolte nel secondo e nel quinto motivo a proposito della proposta transattiva del 2 ottobre 2014.

Le doglianze sono inammissibili, in quanto attaccano una ratio decidendi aggiuntiva rispetto a quella basata sulla mancata prova dell'oggettiva impossibilità, da parte del ricorrente, di svolgere un'attività lavorativa con cui procurarsi i mezzi per il sostentamento; ratio, quest'ultima, che è stata vanamente contrastata, secondo quanto sopra osservato.

Va ricordato, in proposito, che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. Il motivo, dunque, risulta inammissibile per difetto di interesse (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

3. - In conclusione, il ricorso è respinto.

4. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto (Ndr: testo originale non comprensibile).
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza