Non è soggetto a sospensione feriale il termine annuale di separazione ai fini del divorzio
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 21-09-2021) 23-11-2021, n. 36176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -
Dott. VELLA Paola - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1333/2021 proposto da:
G.O., rappresentata e difeso dagli avvocati Montesanto e Rosa Cristina Calella;
- ricorrente -
contro
T.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Montezebio n. 43, presso lo studio dell'avvocato Marcello D'Aiuto, e rappresentato e difeso dall'avvocato Loreto D'Aiuto;
- controricorrente -
Avverso la sentenza n. 1135/2020 della Corte d'appello di Salerno depositata il 14/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 1135/2020, depositata in data 14/10/2020, ha confermato la decisione non definitiva di primo grado del febbraio 2020, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra G.O. e T.P., rilevando, in particolare, che era decorso il termine annuale rispetto alla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione giudiziale dei coniugi e non era stata eccepita una riconciliazione dei coniugi, non rilevando da sola la mera protratta coabitazione dei coniugi nella casa coniugale.
In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che: a) non vi era violazione degli artt. 183 e 190 c.p.c., essendo il procedimento per divorzio improntato ad esigenze di pronta definizione del procedimento, in relazione all'accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; b) era decorso un anno, al momento del deposito del ricorso del T. per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in data 14/6/2019, dalla comparizione delle parti all'udienza residenziale nel giudizio per separazione giudiziale (avvenuta il 12/6/2018); c) nessun elemento era emerso in ordine ad una riconciliazione tra i coniugi, essendovi stata al più una coabitazione forzata per il comportamento della G. che si era ostinata a non lasciare spontaneamente la casa coniugale, in difetto di prova di un'effettiva ripresa delle relazioni materiale e spirituali tra i coniugi; d) era infondato anche il motivo di nullità per mancata partecipazione al giudizio del PM, emergendo che il PM fosse stato comunque almeno notiziato del procedimento, essendo intervenuto nel giudizio, come attestato dalla sentenza del Tribunale.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 27/10/2020, G.O. propone ricorso per cassazione, notificato il 18/12/2020, affidato a tre motivi, nei confronti di T.P. (che resiste con controricorso depositato il 30/12/2020). E' stata depositata nel luglio 2021 istanza del controricorrente di sollecita trattazione del ricorso.
E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. La ricorrente lamenta,: a) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 898 del 1970, art. 1 e art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, in relazione alla L. n. 742 del 1969, art. 1 e art. 3, ed al R.D. n. 12 del 1941, art. 92, sia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al mancato decorso, al momento del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, del termine dilatorio di un anno e trentuno giorni, operando nel calcolo la sospensione feriale dei termini, non operando in materia di separazione e divorzio alcuna deroga; b) la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 157 c.c., della L. n. 898 del 1970, art. 1 e art. 3, comma 1, n. 2, lett.b) e art. 4, commi 11 e 12, in relazione all'art. 183 c.p.c., comma 6, all'art. 190 c.p.c., nonchè all'art. 24 Cost., in relazione alla pronuncia sullo status effettuata in maniera "ragioneristica", con diniego delle istanze istruttorie e del termine per il deposito di note conclusionali, articolate dalla G. al fine di dimostrare l'insussistenza del protrarsi della separazione dei coniugi; c) la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 70 c.p.c., comma 1, n. 2, e alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 1, in relazione alla mancata partecipazione al giudizio di primo grado del PM non messo in condizione di partecipare in difetto di comunicazione del decreto di anticipazione dell'udienza presidenziale.
2. La prima censura è infondata.
Nella specie, i coniugi nel giudizio di separazione, erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno il 12/6/2018 ed i coniugi con provvedimento del 13/6/2018 sono stati autorizzati a vivere separati; il giudizio di separazione, emessa sentenza non definitiva sulla separazione dei coniugi n. 1534/2019, è tuttora pendente per l'istruttoria sulle questioni relative all'addebito ed agli aspetti economici; il 14/6/2019, il T. ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La L. n. 898 del 1970, art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), come modificato dalla L. n. 55 del 2015, stabilisce che la domanda di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta nel caso in cui "b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è' intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza".
Orbene, la causa di divorzio rappresentata dalla protratta separazione legale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, per un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, non interrotta da riconciliazioni, vale a dire dal ripristino della vita comune, è stata correttamente accertata dal Tribunale e dalla Corte d'appello.
Nella specie, la pronuncia di separazione giudiziale parziale era passata in giudicato.
L'ammissibilità di una pronuncia parziale sulla separazione giudiziale o non definitiva è stato già da tempo risolta in senso affermativo dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 15279/2001: "Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma; infatti, la stessa presuppone l'iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una "causa petendi" (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un "petitum" (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione; pertanto, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell'art. 329 c.p.c., comma 2, l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l'addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione").
Il termine di legge dilatorio di dodici mesi, unitamente alla mancata ripresa della vita coniugale, era del pari decorso, non incidendo sullo stesso la sospensione feriale dei termini processuali, sia perchè non si è di fronte chiaramente ad un termine processuale, operante nel caso di giudizi iniziati, sia perchè non si verte neppure in ipotesi di un puro e semplice termine sostanziale di decadenzal Cui si ritiene applicabile la sospensione feriale dei termini processuali (Cass. 23638/2011; Cass. 442/2016; Cass. 1868/2016; Cass. 11604/2021). Si tratta invero di un termine (il decorso di un arco temporale di dodici mesi) che integra, in unione con l'accertamento della protratta separazione personale dei coniugi, una causa o un presupposto della domanda di divorzio. La L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3, quindi, nella parte in cui contempla la separazione dei coniugi quale causa di divorzio, prevede una fattispecie complessa, che include sia l'atto legittimante i coniugi a vivere separati (ossia il titolo della separazione), sia lo stato di separazione protratto per il tempo stabilito dalla legge. Cosicchè devono essere respinti i ricorsi proposti prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunziato la separazione giudiziale, e prima che sia integralmente decorso il periodo di separazione previsto per legge (Cass. 1260/1999).
Sulla suddetta fattispecie complessa ed in particolare sul componente rappresentato dal decorso di un arco temporale di dodici mesi non può quindi incidere la sospensione feriale dei termini processuali.
4. La seconda censura è inammissibile.
La ricorrente lamenta che sulla riconciliazione tra i coniugi, esclusa dai giudici di merito, abbia inciso una decisione eccessivamente accelerata ed il diniego delle istanze istruttorie.
Ora, la Corte d'appello ha accertato che, sulla base della documentazione in atti (una querela sporta dal T. nei confronti della G. per asseriti comportamenti violenti ai suoi danni, un decreto di citazione a giudizio della stessa per lesioni ai danni dell'ex coniuge, un procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dall'ex marito per ottenere che la G. lasciasse la casa coniugale), doveva escludersi un'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, il cui onere della prova gravava sulla parte interessata, non rilevando al riguardo la mera coabitazione dei coniugi (definita "forzata"), non indicativa di un'effettiva ripresa della vita materiale e spirituale.
La Corte di merito ha fatto applicazione di principi di diritto da ultimo ribaditi da questa Corte (Cass. 20323/2019: "La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva ").
In ordine al diniego delle istanze istruttorie, la doglianza è inammissibile per difetto assoluto di autosufficienza.
5. Il terzo motivo è del pari infondato.
La Corte d'appello ha accertato che il P.M. era stato notiziato del procedimento, quanto meno all'epoca del passaggio in decisione, essendo intervenuto in giudizio, come attestato dalla sentenza di primo grado.
Ora, questa Corte ha costantemente ribadito che "per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza", non essendo quindi necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, nè la formulazione di conclusioni (Cass. 572/2000; Cass. 19727/2003; Cass. 10894/2005; Cass. 22567/2013) 6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021
05-12-2021 14:57
Richiedi una Consulenza