Marito infedele tradito dalle tracce dei pagamenti a siti di incontri online.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 9 dicembre 2020 – 16 febbraio 2021, n. 3879
Presidente Valitutti- Relatore Parise
Ragioni della decisione
1. Il Tribunale di Verona, con la sentenza n.2012/2018, accertava che la separazione tra i coniugi Fe. Dal Zo. e As. Sa. era addebitabile all'ex marito, a cui carico poneva l'assegno mensile di Euro1.000 a titolo di mantenimento dell'ex moglie, oltre alle spese.
2. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n.1523/2019 depositata il 9-4-2019, ha rigettato l'appello proposto da Fe. Dal Zo. avverso la citata sentenza del Tribunale di Verona.
2. Avverso la sentenza d'appello Fe. Dal Zo. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, a cui resiste con controricorso As. Sa..
3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1.Mancata ammissione delle istanze istruttorie (prove testimoniali) - Violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 - Violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. Ili Cost. per motivazione apparente - Violazione dell'art. 24 Cost.; violazione degli artt. 2697 c.c., 112-115 c.p.c., 183 c.p.c., 244 c.p.c., 356 c.p.c.; Violazione degli artt. 146, 151, 156 c.c.; 2. Mancata ammissione delle istanze istruttorie (prove testimoniali) - Nullità processuale ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 4 consistita nella violazione del diritto di difesa(violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost.) e nella manifesta illogicità della motivazione- Violazione art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; 3. Mancata ammissione delle istanze istruttorie (prove testimoniali) - Omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; 4. Violazione di legge - Violazione dell'art. 2729 c.c. in tema di valutazione degli elementi indiziari; 5. Violazione di legge - Violazione dell'art. 2697 e dell'art. 156 c.c. - 179 c.c. Con i primi tre motivi il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale, ritualmente articolata e richiesta, anche in appello all'udienza di precisazione delle conclusioni, in ordine al tema dell'addebito ed alle sue condizioni economiche. In particolare, sotto plurimi profili e con diffusi e articolati richiami della giurisprudenza di questa Corte, lamenta l'apparenza, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata ed assume la violazione del suo diritto di difesa, per non essergli stato consentito di provare che la separazione non era a lui addebitabile, sia in relazione alle sue presunte infedeltà (fatto del 16-7-2013 e altri elementi indiziari posti a base della decisione - sms, pagamenti per siti di incontri on line con donne e fotografie prodotte dall'ex moglie), sia per l'intervenuta pacificazione, tramite l'intervento di un sacerdote, dopo l'episodio di luglio 2013, tanto che i coniugi avevano organizzato assieme il matrimonio della figlia del 7-9-2013, sia perché aveva assistito l'ex moglie, malata oncologica dalla primavera del 2013. Deduce pertanto che l'allontanamento dalla casa coniugale della moglie, avvenuto in data 11-9-2013, era stato improvviso ed immotivato. Quanto alle situazioni patrimoniali delle parti e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, assume il ricorrente che non gli sia stato consentito di provare che non aveva più la disponibilità delle somme di cui aveva dato conto nelle dichiarazioni rese in sede presidenziale, richiama una serie di documenti, lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e anche dell'art.156 c.c., nonché contesta la valenza probatoria attribuita dai giudici di merito ad altri elementi (esborso per il canone di locazione sostenuto dall'ex moglie, che aveva abbandonato la casa coniugale e conduceva una vita agiata, difficili condizioni economiche del ricorrente che è pensionato ed ha problemi di salute). Sotto altro profilo rileva che l'episodio del 16-7-2013 non poteva ritenersi dimostrato e gli elementi indiziari non erano gravi precisi e concordanti, sicché per effetto della mancata ammissione delle prove testimoniali era stato omesso l'esame di fatti decisivi. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art.2729 c.c. per avere erroneamente la Corte d'appello attribuito valore, seppure indiziario, ai documenti prodotti dalla Sa. e soprattutto per avere considerato quegli indizi come gravi, precisi e concordanti. Effettua una disamina dei documenti (pag.n.56-57 e 58 ricorso) e rileva che quelle risultanze erano state contestate ed erano inidonee a dimostrare i fatti allegati dalla Sa.. anche perché prive di autenticità. Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'art.2697 c.c. e degli artt.156 e 179 c.c. in quanto i documenti che il ricorrente aveva prodotto non erano stati attentamente esaminati, poiché le somme prese in considerazione dalla Corte territoriale erano state dallo stesso ricevute in eredità e/o gestite dagli zii e poi restituite ai nipoti o percepite a titolo risarcitorio per infortuni.
2. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione e tutti concernenti la mancata ammissione delle prove testimoniali, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
2.1. E' infondata la censura sul vizio motivazionale in ordine all'addebito della separazione. La Corte d'appello ha esaminato in dettaglio il fatto del 16-7-2013 ed anche la versione fornita dal ricorrente, ritenuta, motivatamente, inverosimile (pag.n.5, 6 e 7 della sentenza impugnata), ed ha esaminato anche le altre risultanze istruttorie (sms, pagamenti per siti di incontri on line con donne e fotografie prodotte dall'ex moglie), argomentando in modo idoneo, superiore al minimo costituzionale (Cass.S.U. 8053/2014), il convincimento espresso, anche in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, ritenendo dimostrati nei contorni essenziali i fatti rilevanti e non plausibile la versione degli accadimenti data dall'odierno ricorrente.
Peraltro il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. n.16214/2019). Il ricorrente si limita a riproporre la propria ricostruzione dei fatti in relazione alle infedeltà addebitategli, all'asserita pacificazione con l'ex moglie e a plurimi elementi fattuali, senza specificamente confutare le ragioni fattuali del convincimento espresso dai giudici di merito e, quindi, senza allegare la specifica decisività, nel senso precisato, delle circostanze che intendeva dimostrare rispetto alla valutazione probatoria effettuata dalla Corte territoriale.
2.2. In ordine alle condizioni economiche delle parti, il ricorrente denuncia la violazione dell'art.116 c.p.c., che ricorre solo quando il giudice di merito disattenda il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 18092/2020), il che non è nel caso di specie, lamentando il ricorrente, in buona sostanza, l'erronea valutazione del materiale probatorio. L'omesso esame di elementi istruttori (in tesi il canone di locazione pagato dall'ex moglie, la condizione di pensionato del ricorrente e i suoi problemi di salute) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415/2018). Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass.n. 21187/2019).
3. Il quarto motivo è infondato.
3.1. Secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020).
Il ricorrente, nel dare atto che la Corte di merito ha fondato la decisione su risultanze documentali da cui ha ritenuto di trarre indizi gravi, precisi e concordanti, non denuncia il vizio di sussunzione nel senso precisato, ma assume che quei documenti fossero inidonei a provare i fatti allegati dalla Sa., sicché non ricorre la denunciata violazione dell'art.2729 c.c.
4. Il quinto motivo è inammissibile.
4.1. Il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge (2697, 156 e 179 c.c.), si duole, in realtà, della valutazione probatoria e di merito, sostenendo che i documenti dallo stesso prodotti non fossero stati attentamente esaminati. Inoltre la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 313/2020), non denunciato con il quarto motivo.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro4.100, di cui Euro100 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi deH'art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma I-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2020
18-02-2021 14:14
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