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Sentenza

Il Tribunale di Marsala, nel giudizio di separazione tra coniugi, ha disposto in via provvisoria e d'urgenza l'affido condiviso con domicilio paritetico ed alternato della figlia minore ad entrambi i genitori ed assegnato a ciascuno di essi in uso esclusivo una porzione della casa coniugale, già oggetto di divisione in appartamenti autonomi con ingressi separati, idonei a garantire un adeguato spazio abitativo per la minore.
Il Tribunale di Marsala, nel giudizio di separazione tra coniugi, ha disposto in via provvisoria e d'urgenza l'affido condiviso con domicilio paritetico ed alternato della figlia minore ad entrambi i genitori ed assegnato a ciascuno di essi in uso esclusivo una porzione della casa coniugale, già oggetto di divisione in appartamenti autonomi con ingressi separati, idonei a garantire un adeguato spazio abitativo per la minore.
Tribunale di Marsala, ordinanza 7 ottobre 2021
Il Tribunale di Marsala, con ordinanza presidenziale del 7 ottobre 2021, nel giudizio di separazione tra coniugi, ha disposto in via provvisoria e d'urgenza l'affido condiviso con domicilio paritetico ed alternato della figlia minore ad entrambi i genitori ed assegnato a ciascuno di essi in uso esclusivo una porzione della casa coniugale, già oggetto di divisione in appartamenti autonomi con ingressi separati, idonei a garantire un adeguato spazio abitativo per la minore. L'ordinanza richiamata affronta il tema della possibilità di assegnazione parziale della casa coniugale ad entrambi i genitori nel giudizio di separazione, in funzione di una più piena realizzazione delle condizioni di affido condiviso della prole minore. Le relative statuizioni in ordine a siffatta soluzione abitativa riguardano situazioni di fatto il cui accertamento è rimesso alla sfera della valutazione discrezionale del giudice del merito ex art. 337 sexies cod. civ. Nel contemperamento degli interessi in gioco, in sede di assegnazione della casa coniugale il giudice dovrà tener conto in via prioritaria dell'interesse dei figli, oltre che della concreta divisibilità dell'immobile, in ragione della idoneità ed autonomia abitativa delle frazioni ricavate e della adeguatezza degli spazi per i figli. Ai fini della assegnazione parziale non può che restare estraneo qualsivoglia profilo relativo alla ponderazione tra interessi di natura economica dei coniugi, ivi compresa la denunciata situazione di sperequazione reddituale tra gli stessi, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, ai sensi degli artt. 337 bis e 337 sexies cod. civ.
Avv. Antonino Sugamele

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