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Sentenza

Il giudizio di divorzio va sospeso in caso di litispendenza internazionale
Il giudizio di divorzio va sospeso in caso di litispendenza internazionale
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 02-12-2020) 04-02-2021, n. 2654


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1147-2020 proposto da:

L.D.D.C.D.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA MARIA ZANASI, GIOVANNI FRAU;

- ricorrente -

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA TOMASSINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO DANOVI, MARZIA GHIGLIAZZA;

- controricorrente -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 11354/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato 11 /11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CAPASSO LUCIO che conclude chiedendo rigettarsi il proposto ricorso per regolamento di competenza; dichiarare inammissibile ed in ogni caso manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale; rigettare, inoltre la richiesta ex art. 96 c.p.c., comma 3, formulata dalla resistente.
Svolgimento del processo

CHE:

L.D.D.C.d.B.M. con ricorso depositato il 1/3/2019 ha chiesto al Tribunale di Milano la pronuncia di divorzio nei confronti di M.M.. Nel procedimento, che ha assunto il R.G.N. 11354/2019, il Tribunale di Milano, con ordinanza depositata in data 11/11/2019 e comunicata il 22/11/2019, oggetto dei presente regolamento, ha così provveduto, come da dispositivo: "dato atto della previa instaurazione in data 10/11/2017 del giudizio di divorzio tra le stesse parti M./ L. dinanzi all'Autorità Giudiziaria monegasca del Principato di Monaco, stante la litispendenza internazionale per l'effetto dispone la sospensione del presente giudizio".

Questo provvedimento è stato impugnato con atto notificato il 23/12/2019, corroborato da successiva memoria, da L.D.D.C.d.B.M., che ha proposto "Regolamento avverso ordinanza di sospensione emessa L. n. 218 del 1995 ex art. 7, comma 1", con la premessa che il ricorso è stato proposto come regolamento necessario di competenza, quale rimedio per verificare la legittimità dei provvedimento in esame che, incidendo sulla durata del processo, può pregiudicare i diritti di difesa, richiamando all'uopo Cass. Sez. U. n. 30877 del 22/12/2017, e che tuttavia lo stesso può ritenersi idoneo a convertirsi in "regolamento di giurisdizione", ove si ritenga questo lo strumento adatto. M.M. ha replicato con memoria difensiva di costituzione ex art. 47 c.p.c., u.c., seguita da memoria.

Il ricorrente ha chiesto di cassare l'impugnata ordinanza di sospensione e, in subordine, che la Suprema Corte di Cassazione sollevi questione di legittimità costituzionale della L. n. 218 del 1995, art. 7, con vittoria di spese.

La controricorrente ha chiesto di rigettare integralmente l'istanza di regolamento avversaria, nonchè la questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata, con ogni conseguente provvedimento sulle spese tutte di causa e con condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, per avere radicato il presente giudizio avanti l'A. G. italiana nonostante la sospensione in essere, in previa pendenza di omologo giudizio di divorzio davanti all'A.G. del Principato di Monaco, Stato di comune residenza dei coniugi, previamente e validamente adito.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso chiedendo "rigettarsi il proposto ricorso per regolamento di competenza; dichiarare inammissibile ed in ogni caso manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale; rigettare, inoltre la richiesta ex art. 96 c.p.c., comma 3, formulata dalla resistente.".
Motivi della decisione

CHE:

1. Giova premettere:

- che in data 10 giugno 2016 M.M., cittadina italiana, presentava al Tribunale di Milano domanda di separazione personale dal coniuge L.M., anch'egli cittadino italiano, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario l'8 marzo 1980, dal quale era nata il 30 ottobre 1999 la figlia C., coniugi entrambi residenti fin dal 1993 nel Principato di Monaco (giudizio iscritto al n. 34708/16 R.G.);

- che prima di ricevere la notifica del ricorso per separazione personale (occorsa il 16 settembre 2016) il L. in data 29 giugno 2016 aveva proposto al Tribunale di Monaco ricorso per divorzio, notificato il 4 luglio 2016 alla M. che, costituitasi in quel giudizio il 13 luglio 2016, aveva accettato espressamente la giurisdizione dell'A.G. monegasca;

- che il Tribunale di Monaco rendeva in data 3 novembre 2016 provvedimenti provvisori di natura economica, disponendo indagine finanziaria sulla situazione economico-finanziaria delle parti;

- che, intanto, nel giudizio di separazione personale instaurato dinanzi al Tribunale di Milano, il Presidente del detto Ufficio Giudiziario autorizzava il 19 gennaio 2017 i coniugi a vivere separatamente, riservandosi di emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti;

- che la M. in data 2 marzo 2017 dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio di separazione pendente dinanzi al Tribunale di Milano, ma il coniuge dichiarava formalmente di non accettare la rinuncia;

- che il Presidente del Tribunale di Milano rendeva in data 8 marzo 2017, nel suindicato giudizio di separazione personale, i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. ed escluso che si fosse verificata l'estinzione del giudizio predetto, confermava l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente mentre nulla disponeva ulteriormente in punto di assegno economico di mantenimento in favore della M. dato atto dei provvedimenti giudiziali a contenuto economico già vigenti tra le parti; disponeva, inoltre, non luogo a provvedere sia in ordine all'assegnazione della casa secondaria estera che in punto di responsabilità genitoriale sulla figlia minore, come anche in punto di obblighi contributivi economici a carico dei genitori;

- che, avverso la predetta ordinanza, proponeva reclamo la M. in data 28 marzo 2017, reclamo rigettato dalla Corte di Appello di Milano in data 20 giugno 2017;

- che con sentenza n. 45 del 7 gennaio 2019 (passata in giudicato per mancata impugnazione) il Tribunale di Milano, confermata la giurisdizione dell'A.G. procedente e la competenza territoriale dell'adito Tribunale, pronunciava, decidendo sullo status, la separazione personale dei coniugi, confermando il provvedimento di non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa secondaria estera, alla responsabilità genitoriale sulla figlia (divenuta maggiorenne) ed agli obblighi contributivi economici in favore della stessa; riteneva, inoltre, non sussistere i presupposti per la sospensione del giudizio di separazione personale in relazione ai procedimenti aperti innanzi all'Autorità Giudiziaria monegasca (che non aveva pronunciato alcuna sentenza divorzile tra le parti in causa);

- che, con separata ordinanza il Tribunale di Milano rimetteva la causa davanti al G.I. per il prosieguo del giudizio di separazione personale relativamente alle statuizioni accessorie, giudizio che con verbale di udienza del 5 novembre 2019 veniva dichiarato estinto ex artt. 181-309 c.p.c.;

- che in data 11 ottobre 2017, intanto, la M. aveva proposto all'Autorità Giudiziaria monegasca domanda di divorzio, preso atto che il L. in data 26 novembre 2017 aveva dichiarato di rinunciare alla domanda di divorzio anteriormente proposta innanzi al Tribunale di Monaco, con conseguente estinzione del predetto precedente procedimento divorzile;

- che il L., notificata la sentenza (non definitiva) di separazione personale dei coniugi n. 45/2019, resa dal Tribunale di Milano, e preso atto della mancata impugnazione della medesima, depositava in data 1 marzo 2019 davanti al Tribunale ambrosiano domanda di divorzio (giudizio iscritto al RGN. 11354/2019);

- che in detto giudizio divorzile si costituiva la M. con comparsa depositata il 20 settembre 2019, eccependo la litispendenza internazionale ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 7, per avere essa resistente già instaurato giudizio divorzile innanzi l'A.G. monegasca in data 11 ottobre 2017 e chiedendo di conseguenza di dichiarare la sospensione del giudizio RGN. 11354/2019 successivamente instaurato dinanzi al Tribunale di Milano ed avente il medesimo oggetto;

- che con l'ordinanza dell'11 novembre 2019, comunicata il 22 novembre 2019 (oggetto del presente procedimento), il Tribunale di Milano, dato atto della previa instaurazione in data 11 ottobre 2017 del giudizio di divorzio tra le stesse parti M./ L. dinanzi all'Autorità Giudiziaria del Principato di Monaco, stante la litispendenza internazionale, per l'effetto disponeva la sospensione del giudizio iscritto al RGN. 11354/2019, dinanzi ad esso pendente.

2. Tanto premesso, va, innanzi tutto, affermata l'ammissibilità del proposto regolamento, profilo soggetto a rilievo di ufficio, in adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 30877 del 22/12/2017, le quali, rimeditando la questione riflettente l'inscrivibilità della decisione sulla sussistenza della litispendenza internazionale nell'alveo della giurisdizione o della competenza, hanno affermato che in tema di litispendenza internazionale (sia essa infra comunitaria che extra comunitaria) l'ordinanza con la quale il Giudice successivamente adito abbia sospeso il processo finchè quello precedentemente adito non abbia affermato la propria giurisdizione, non involge alcuna questione di "giurisdizione", risolvendosi invece nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti l'identità delle due cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente, con la conseguenza che avverso detto provvedimento non risulta esperibile il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. 3. L'istanza di regolamento risulta articolata in tre punti:

A) l'individuazione della legge applicabile, ed in particolare se debba trovare applicazione la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 7, come ritenuto dal Tribunale di Milano, o, piuttosto l'art. 19 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, come propugnato dall'istante L. sulla base di una nozione di "oggetto del giudizio" desunta appunto dal detto regolamento;

B) nel caso in cui debba applicarsi la L. n. 218 del 1995, art. 7, se possa essere predicata un'interpretazione evolutiva della norma che mutui i criteri applicativi propri dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 2201/2003, quanto al concetto di identità di causa e di oggetto, con riferimento alla materia matrimoniale;

C) ove tale assimilazione di disciplina non possa essere realizzata in via di interpretazione evolutiva, se possa configurarsi il vulnus di costituzionalità della L. n. 218 del 1995, art. 7, in relazione alla disparità di trattamento, non consentita dall'art. 3 Cost., con riferimento alla disciplina della litispendenza internazionale infra-comunitaria rispetto a quella extra- comunitaria, in quanto questa disposizione limita la competenza giurisdizionale italiana escludendo la prevenzione della domanda di separazione personale (viceversa riconosciuta dall'art. 19 del Reg. (CE) cit.) in misura maggiore nei rapporti con giudici extracomunitari che nei rapporti con giudici degli altri Stati membri dell'Unione.

4. L'istanza proposta deve essere disattesa sotto tutti i profili, in linea con le condivise considerazioni svolte in proposito dal Procuratore Generale, che si recepiscono.

5. invero, con riferimento al profilo sub A), va rimarcato che il Principato di Monaco i pur essendosi allineato a talune politiche economiche e fiscali dell'Unione Europea, non ne fa parte, sicchè non risulta applicabile al caso in esame il Regolamento (CE) n. 2201/2003 che all'art. 19 disciplina la litispendenza internazionale infra-comunitaria (v. Cass. Sez. U. n. 5420 del 18/3/2016; Cass. Sez. U. n. 21108 del 21/11/2012); pertanto, la norma applicabile al caso di specie risulta, come rettamente affermato nell'impugnata ordinanza, la L. n. 218 del 1995, art. 7, ed i richiami all'art. 19 del Reg, CE n. 2201/2003, operati dal Giudice a quo, vanno intesi nel senso che il dato comune alle due espressioni normative è costituito unicamente dalla obbligatorietà della sospensione del processo successivamente instaurato, nel caso di litispendenza internazionale.

La L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1, richiede, affinchè si verifichi una situazione di litispendenza internazionale con conseguente sospensione obbligatoria (e non facoltativa come invece nel caso di pregiudizialità della causa straniera, disciplinato dalla L. cit., art. 7, comma 3) del processo successivamente instaurato, che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo (Cass. n. 11185 del 15/5/2007; Cass. Sez. U. n. 21108 del 21/11/2012; nonchè Cass. Sez. U. n. 16862 del 2/8/2011, che ravvisa identità di petitum e causa petendi tra il procedimento di separazione personale previsto dagli artt. 150 c.c. e ss. ed il procedimento, vertente tra le stesse parti, per la sospensione della comunione domestica di cui all'art. 175 del c.c. svizzero); proprio tenendo presente la necessità di tale identità di oggetto e titolo postulata dalla L. n. 218 del 1995, art. 7, va osservato che detta identità non è ravvisabile tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e quello di divorzio (scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario; v. Cass. Sez. U. n. 14620 del 18/7/2016; Cass. Sez. U. n. 9884 del 20/7/2001; Cass. Sez. U. n. 10935 del 20/10/2001).

Nel caso di specie, nell'operare la sospensione del giudizio divorzile instaurato dinanzi al Tribunale di Milano successivamente a quello proposto innanzi all'Autorità Giudiziaria monegasca, il Giudice a quo ha rettamente inteso verificare, anche in relazione alla disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere dettato della L. n. 218 del 1995, art. 64, pervenendo a positiva conclusione, che: - l'Autorità Giudiziaria monegasca, adita per il divorzio in data 1 ottobre 2017 (risultando il precedente giudizio divorzile, instaurato in data 29 giugno 2016 dinanzi alla medesima A.G., già estinto in epoca anteriore) fosse competente a decidere secondo le regole di competenza proprie dell'ordinamento italiano, risultando entrambi i coniugi residenti, da tempo, nel Principato di Monaco; - l'atto introduttivo del giudizio fosse stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si svolgeva il processo; -la sentenza straniera eventualmente a pronunciarsi non si ponesse in contrasto con altra sentenza pronunciata da un Giudice italiano passata in giudicato (situazione questa che veniva esclusa proprio dal fatto che il Giudice italiano era tenuto a sospendere il processo divorzile L. n. 281 del 1995 ex art. 7); - non fosse pendente in Italia un processo avente il medesimo oggetto tra le stesse parti, instaurato anteriormente al processo straniero, non potendosi a tal fine far riferimento al giudizio di separazione personale dei coniugi, dichiarato già estinto (in data 5 novembre 2019) dopo la pronuncia della sentenza sullo status, passata in giudicato; - la sentenza resa dall'A.G. monegasca non fosse idonea a produrre alcun effetto contrario all'ordine pubblico italiano.

6.1. Quanto al profilo sub B), riflettente la sollecitata interpretazione evolutiva della L. n. 281 del 1995, art. 7, anche volendo accedere alla tesi secondo cui l'art. 19 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 adotta, ai fini della litispendenza internazionale infra-comunitaria, in materia matrimoniale, un concetto di "identità di cause" più ampio ed elastico di quello tenuto presente dall'art. 27 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, in materia civile e commerciale, ponendo, sostanzialmente, sullo stesso piano le domande di divorzio, di separazione personale di coniugi e di annullamento del matrimonio (conclusione che si vuole trarre dalle pronunce della CGUE del 6/10/2015 in C-489/14 e del 16/1/2019 in C-386/17), questo ampio concetto di identità di cause in materia matrimoniale fa leva non tanto sulla specificità o meno del provvedimento richiesto al Giudice, quanto piuttosto(su una situazione complessiva (di rilievo sociologico, prima ancora che giuridico) di "crisi del matrimonio" che ha determinato il "bisogno di tutela giurisdizionale" che non risulta utilizzabile per una corretta ermeneusi della L. n. 218 del 1995, art. 7, che, disciplinando la litispendenza internazionale in generale (e quindi sia infra- che extra-comunitaria) non può assimilare in via automatica ed assoluta gli effetti derivanti dal principio della cd. "mutua fiducia" tra gli Stati membri dell'Unione Europea, volti a garantire la circolazione ed il riconoscimento del giudicato in ambito comunitario. Con la conseguenza che, in caso di litispendenza internazionale extra-comunitaria (quale quella ricorrente nel caso di specie), non venendo in rilievo i principi del Regolamento (CE) n. 2201/2003, per difetto della ratio sottesa, (principi destinati ad operare quale lex specialis rispetto alle previsioni della L. n. 218 del 1995, art. 7, ed in tali limiti da riconoscersi come preminenti sulla suindicata norma), il concetto di "identità di cause" con riguardo, segnatamente, alle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio, resta ancorato a quello tracciato dalla riflessione giurisprudenziale della S.C. come innanzi riportato.

6.2. Va, inoltre, osservato che, anche ove si fosse voluto interpretare il dettato della L. n. 218 del 1995, art. 7, secondo i principi relativi alla litispendenza infra-comunitaria, in materia matrimoniale, ricavabili dal dettato dell'art. 19 del Regolamento (CE) 2201/2003 - e, quindi, ritenere l'identità di cause tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e quello divorzile -, sta di fatto che, pur risultando il giudizio di divorzio instaurato dall'odierna resistente dinanzi all'A.G. monegasca con ricorso dell'11 ottobre 2017 allorquando era ancora pendente dinanzi al Tribunale di Milano il procedimento per separazione personale dei coniugi, questo giudizio di separazione è stato tuttavia dichiarato "estinto" ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. in data 5 novembre 2019. Sicchè quel giudizio che volevasi preventivamente instaurato in Italia, ai fini della litispendenza internazionale, comunque dal 5 novembre 2019 non avrebbe potuto più condizionare lo svolgimento del giudizio divorzile instaurato l'11 ottobre 2017 dinanzi all'A.G. monegasca, come esattamente ritenuto dal Tribunale di Milano che ne ha dato atto. In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato che, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, il giudice successivamente adito deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione allorquando a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione (Cass. Sez. U. n. 398 del 1.5/07/1999; Cass. n. 24376 del 01/12/2010; Cass. n. 7478 del 31/03/2011); e che, per tale motivo, la questione relativa alla sussistenza della litispendenza, proponibile in ogni grado di giudizio e rilevabile d'ufficio, deve essere decisa avuto riguardo anche agli eventi processuali rilevanti sopravvenuti (Cass. n. 26862 del 22/12/2016).

7. Quanto al profilo sub C) riflettente la dedotta questione di legittimità costituzionale, l'odierno ricorrente prospetta, segnatamente, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della L. n. 218 del 1995, art. 7 e art. 64, lett. f), nella parte in cui non prevede che la preventiva pendenza in Italia del giudizio di separazione personale non valga ad escludere la competenza giurisdizionale del Giudice extracomunitario successivamente adito con domanda di divorzio, con manifesta ed irrazionale disparità di trattamento della medesima situazione in caso di successiva proposizione al Giudice di uno Stato membro dell'Unione Europea della domanda di divorzio, va esclusa l'ammissibilità stessa della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza nel caso concreto, ove si consideri che, scrutinando la fattispecie concreta, il Tribunale di Milano ha, innanzi tutto, accertato che il procedimento di separazione personale giudiziale, già instaurato innanzi al Tribunale di Milano tra le parti, era stato dichiarato estinto con verbale di udienza del 5 novembre 2019.

8. Da ultimo, va osservato che le questioni involte dal proposto ricorso per regolamento di competenza escludono la configurabilità di un abuso dello strumento processuale, sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che, per aversi responsabilità aggravata ai sensi della predetta disposizione normativa, occorre pur sempre sul piano soggettivo la mala fede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvedersi agevolmente dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, ancorchè manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U. 9912 del 20/4/2018). Nel caso di specie è proprio l'accuratezza delle difese svolte dalla resistente ad evidenziare la connotazione tutt'altro di speciosità e dilatorietà delle argomentazioni giuridiche fatte valere dal ricorrente e, quindi, ad escludere che costituissero espressione di violazione di quel minimo grado di diligenza cui fa riferimento la pronuncia delle Sez. U. n. 9912 del 20/4/2018; nè a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base di quanto deciso con l'ordinanza della S.C. n. 20166 del 25/7/2019, espressamente invocata dalla resistente, che attiene ad una ben precisa e diversa ipotesi di condotta processuale manifestamente dilatoria.

9. In conclusione l'istanza di regolamento di competenza va rigettata; al giudice del merito è rimessa la liquidazione anche delle spese del presente giudizio di regolamento.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.

- Rigetta l'istanza;

- Rimette al giudice del merito la decisione sulle spese del regolamento di competenza;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;

- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021
Avv. Antonino Sugamele

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