Separazione tra coniugi. Ai fini dell’addebito, non è sufficiente la prova della violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c., essendo necessario allegare e provare la rilevanza causale di tali violazione nella rottura dell’unione coniugale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE PRIMA
Composto dai seguenti:
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
nella causa iscritta al R.G. n. del 2016 posta in delibazione all'udienza del 3.7.2019 e vertente tra XXX () rappresentata e difesa dall'avv., giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in;
RICORRENTE
E
YYY () rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in;
RESISTENTE E P.M.
– INTERVENTORE EX LEGE-
oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni: come da verbale di udienza del 3.7.2019;
FATTO E DIRITTO
XXX ha chiesto di pronunciarsi sentenza di separazione dal resistente indicato in epigrafe deducendo che gli stessi avevano contratto matrimonio civile in in data 15.2.1990; che dall'unione erano nati ***, in data 3.6.1991, e *** in data 14.9.1995; che *** era maggiorenne ed economicamente indipendente mentre *** non era ancora indipendente economicamente; che il matrimonio era cessato per le incompatibilità caratteriali delle parti; che il resistente aveva poi mostrato un crescente disinteresse per la ricorrente ponendo quindi condotte contrarie ai doveri coniugali. Per questi motivi, ha chiesto di pronunciare la separazione , di assegnare alla ricorrente la casa coniugale in comproprietà, rimanendo a carico di ciascuna delle parti il pagamento della metà della rata del mutuo contratto per il relativo acquisto , ove vi abita anche ***, dichiarare la ricorrente economicamente autosufficiente e di porre a carico del resistente un assegno di € 400 per il mantenimento di ***, di porre a carico del resistente il pagamento delle rate del finanziamento di cui al punto f e g delle conclusioni.
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di separazione e deducendo che l'unione era cessata a causa della relazione extraconiugale intrapresa dalla ricorrente con ***; che tale circostanza era stata ammessa dal sig. *** in un procedimento penale il quale aveva dichiarato di avere tale relazione dal 2012; che ciò era stato confermato dalla ricorrente nella denuncia querela posta a fondamento del procedimento penale n. R.G. /2015; che di tale relazione vi era evidenza anche nella allegata relazione investigativa privata; che la ricorrente aveva abbandonato la casa familiare nel 2014 andando a vivere con il sig. *** umiliando il resistente; che le domande formulate dalla ricorrente erano infondate; che *** era dipendente a tempo indeterminato presso l'*** con contratto che si allegava. Per questi motivi, ha chiesto di pronunciare la separazione personale delle parti con addebito alla ricorrente, di assegnare la casa familiare al resistente ove vi coabiterà con ***, ponendo a carico della ricorrente di pagare la sua metà del contratto di mutuo e dei finanziamenti contratti dalle parti.
Il Presidente, all'udienza del 15.9.2016, sentite le parti, ha adottato i provvedimenti necessari ed urgenti nulla disponendo circa la ex casa familiare siccome *** era maggiorenne ed economicamente indipendente.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., sono stati sentiti i testi ammessi. All'udienza del 25.6.2018, parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.. Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 23.10.2018, acquisita documentazione relativa al proc. penale R.G. /18, all'udienza del 9.7.2019 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza e la domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c..
La domanda di addebito della separazione formulata dal resistente non appare fondata.
Al riguardo va osservato che, ai fini dell'addebito, non è sufficiente la prova della violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c., essendo necessario allegare e provare la rilevanza causale di tali violazione nella rottura dell'unione coniugale (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). In tale prospettiva, infatti, “il giudice deve verificare se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri anzidetti sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale … contemperando i comportamenti di entrambe i coniugi, non potendo, la condotta dell'uno, essere giudicata prescindendo da quella dell'altro” (Corte d'Appello di Roma n. 601/2014).
Ciò premesso, si deve osservare che la domanda di addebito formulata dal resistente è fondata sulla violazione da parte della ricorrente del dovere di fedeltà per aver avuto la stessa una relazione extraconiugale con *** dal 2012 tanto da portarla a lasciare nel 2014 la casa familiare per trasferirsi, forse incinta, presso quest'ultimo.
Tale circostanza non è stata contestata tempestivamente, nella memoria integrativa, da parte della ricorrente.
***, sentito, ha dichiarato di non aver iniziato la relazione con la ricorrente nel 2012 ma successivamente a seguito di un imprecisato litigio tra quest'ultima e il marito ma non ha sostanzialmente negato l'inizio della relazione durante l'unione coniugale delle parti, pur se non sfociata in una convivenza. Lo stesso teste ha dichiarato di non rammentare quanto dichiarato in data 30.9.2015 dinnanzi ai Carabinieri di, cfr, doc. allegata alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte resistente, ove viene indicato che lo stesso avrebbe dichiarato che intratteneva da tre anni una relazione sentimentale con la ricorrente.
Alla luce di tale evidenza e del predetto verbale, utilizzabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. quale argomento di prova atipica, ritenuta provata la relazione extraconiugale riferita dal resistente e la contrarietà di tale condotta ai doveri coniugali, sussistono i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata dal resistente atteso il nesso di causalità tra tale condotta posta in essere durante il matrimonio rispetto al venir meno dell'unione delle parti sfociata da ultimo nell'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare nel luglio 2014.
In tale contesto non sposta tale valutazione quanto riferito dal teste ***, teste di parte ricorrente, circa una non meglio precisata relazione intrattenuta dal resistente con una donna di dopo la strage di Nassirya.
Va pertanto la separazione va addebitata alla ricorrente.
Venendo alle statuizioni concernenti i figli delle parti, nulla deve essere disposto in relazione agli stessi siccome maggiorenni ed economicamente indipendenti giuste dichiarazioni delle parti e documentazione allegata alla comparsa di costituzione del resistente.
Nulla va pertanto previsto per il loro mantenimento.
Nulla può quindi essere disposto dal Tribunale circa l'assegnazione della casa familiare stante l'assenza di figli minori ovvero maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Va infine dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande formulate dalle parti circa le modalità di riparto degli oneri derivanti dal contratto di mutuo contratto per l'acquisto della ex casa familiare e dai contratti di finanziamento in atti siccome soggette a rito ordinario e non al rito presente rito, dovendosi poi osservare che tale riparto non può che seguire le disposizioni contrattuali e quindi l'individuazione dei soggetti onerati o coobbligati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
– dichiara la separazione personale di XXX e YYY ;
– addebita la separazione alla ricorrente;
– rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
– condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente le spese di lite liquidate in € 4000 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri 30.1.2020
Il Giudice estensore Il Presidente
06-03-2020 20:20
Richiedi una Consulenza