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Sentenza

Separazione e divorzio. Accesso ai conti dell'altro coniuge. Nessuna limitazione all'accesso agli atti.
Separazione e divorzio. Accesso ai conti dell'altro coniuge. Nessuna limitazione all'accesso agli atti.
I giudici amministrativi sono tornati a regolare la controversa materia dell'effettivo contenuto del diritto all'accesso ai documenti patrimoniali e reddituali riferibili all'altro coniuge, conservati nelle banche dati del Fisco. Lo hanno fatto richiamando la tesi più favorevole alla tutela delle parti deboli del processo della famiglia e riconoscendo, in linea con il proprio precedente storico (sentenza 2472/2014), il pieno diritto del coniuge a esperire l'azione. 


1. No alle autorizzazioni.-
Va riformato il   diniego all'accesso alla documentazione fiscale del coniuge richiesta dall'altro coniuge perché non esiste alcuna riserva di acquisizione degli stessi documenti al    processo civile secondo «gli specifici strumenti di quel processo». La riforma ha infatti semplicemente ampliato i poteri del giudice,ma non ha costituito alcun ostacolo all'accesso difensivo della parte, senza che al richiedente possa essere opposta la    mancanza di qualsivoglia    preventivo placet autorizzativo da altro giudice: sì dunque all'accesso con la facoltà di prendere visione ed estrarre copia, ove possibile con modalità telematiche previo il rimborso dei costi.Consiglio di Stato,sezione quarta, n. 5347del 29 luglio 20192. 
Domanda indeterminata Premessa la confermadell'attualità dell'interesse del coniuge a conoscere gli attireddituali e scali dell'altro coniuge, anche dopo la emissione della sentenzaseparativa, se l'i  stanza di accesso ha ad oggetto un «elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari nanziari con i quali il coniuge abbia intrattenuto rapporti»    - e manca quindi dell'indicazione puntuale delladocumentazione di cui si    chiede l'e  sibizione – la relativa domandadi accesso non può essere accolta per indeterminatezza della stessa.Consiglio di Stato,sezione quarta, n. 5345 del 29 luglio 20193. 
Stop a Garante ed Entrate.Rigettato il ricorso dell'agenzia delle Entrate e del Garante della protezione dei dati personali, che si    opponeva alla richiesta di accesso. Il   coniuge può esercitare il   proprio diritto di accesso sui ai    documenti scali dell'altro coniuge e in particolare a quelli nell'archivio dei rapporti finanziari; la richiesta è fondata perché utilea tutelare gli interessi economici e la serenità dell'assetto familiare, soprattutto verso i fgli minori. Consiglio di Stato, sezionequarta, n. 2472del 14 maggio 20144. 
Niente giudice ordinario. Va riformato il diniego della Pa all'accesso, sul presupposto della richiesta di una previa autorizzazione del giudice ordinario, posto che le modiche normative non sono una limitazione dell'accesso ai documenti contenuti nell'archivio dei rapporti nanziari.La richiesta è poi sufficientemente specificata in quanto limitata temporalmentee relativa a dati in possesso della agenzia    delle Entrate. Di questi va quindi disposta la esibizione.Tar Marche, Sezione Prima,n. 658 del 25 ottobre 20195. 
Vince l'interesse concretoVa riformato il   diniego all'accesso «di prender visione ed estrarre copia di tutta la documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale ...    con accesso all'archivio rapporti finanziari» formulato da un coniuge in danno dell'altro. Ciòin quanto vi è concretezza ed attualità nel tutelare l'interesse giuridico in pendenza di un giudizio di separazione o divorzio. L'istanza è «sufcientemente precisa nell'i  ndividuare l'oggetto della richiesta, anche tenendo conto delle notoria efficacia dei sistemi informatici in dotazione all'agenzia delleEntrate». Sì alla presa visione, senza estrazione di copia.Tar Sicilia, sezionedi Catania,n. 457 del 7 marzo 2019
Avv. Antonino Sugamele

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