In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito.
Tribunale Salerno Sez. I Sent., 29/01/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile - composto dai magistrati:
Dott. Guerino Iannicelli - Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile - Giudice Rel.
Dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 422/2013 R.G.
avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
A.P., rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Antonio Virtuoso, in virtù di mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
T.G., rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Mario Perongini, in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione
RESISTENTE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.1.2013 A.P. nata a S. il (...) CF. (...), premesso di aver contratto matrimonio in Salerno in data 19.12.1992 con T.G. nato a G. V. P. (S.) in data (...) CF. (...) e che in precedenza dalla loro unione erano nati tre figli (R. nata in data (...), R. nato in data (...) e C. nata in data (...)) chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, con assegnazione della casa familiare, con affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia C. (al tempo minore) e suo collocamento presso la madre e previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore della prole.
T.G. si costituiva chiedendo di pronunciare la separazione dei coniugi, con assegnazione della casa familiare in suo favore, con affidamento della figlia minore C. ad entrambi i genitori, porre tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla prole a carico della ricorrente e prevedere altresì a carico della stessa un assegno per il mantenimento del resistente.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 10.1.2014 ed il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie integrative e di quelle ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 15.6.2017 veniva depositata sentenza n. 3005/2017 con cui veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle altre questioni.
Alla udienza del 24.10.2019 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 3005/2017 del 15.6.2017, attiene alla questioni afferenti alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente ed agli assegni di mantenimento.
La ricorrente ha ascritto la crisi familiare alla condotta del T. che si allontanava dalla abitazione coniugale recandosi per lunghi periodi all'estero per coltivare relazioni extraconiugali con donne di nazionalità straniera.
E' noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
È bene sottolineare che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si accerti la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, risultando la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. civ., sez. I, 17.1.2017, n. 977; Cass. civ., sez. VI, 14.8.2015, n. 16859).
Ciò significa, dunque, che un comportamento infedele successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non rileva affatto ai fini della pronuncia di addebito.
In questo senso, l'infedeltà costituisce la premessa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza secondo l'id quod plerunque accidt. Purtuttavia l'evento dissolutivo potrebbe non essere riconducibile alla condotta antidoverosa del coniuge, con la conseguenza che occorre l'elemento della prossimità (post hoc, ergo propter hoc) per far presumere la intollerabilità, il che avviene quando la richiesta di separazione personale segue, senza cesura temporale, l'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso, infrequente ma non eccezionale, di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel c.d. regime dei separati in casa) si prospetterebbe un fatto secondario, accidentale ed atipico, che contrasta con l'applicabilità della regola generale della causalità, onde il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit, spettando di conseguenza all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale.
Nel caso di specie la domanda di addebito non può trovare accoglimento sia in quanto i fatti allegati sono rimasti del tutto sforniti di prova (cfr. esiti dell'interrogatorio formale del resistente verb. ud. del 12.5.2017) sia in quanto dalla stessa prospettazione di parte ricorrente emerge la carenza del nesso di causalità - soprattutto sotto il profilo temporale - tra le condotte ascritte al resistente e l'irreversibilità della crisi familiare ("sin dai primi momenti della vita matrimoniale della coppia il T. aveva maturato l'insana abitudine di allontanarsi da casa per lunghi periodi ... per coltivare frequentazioni con donne di nazionalità straniera" cfr. pag. della memoria ex art. 709, comma 3, c.p.c. e "La crisi familiare risale ad undici anni fa quando preso atto della condotta di vita di mio marito che aveva frequenti relazioni extraconiugali e si allontanava spesso dalla casa coniugale e considerati gli atti di violenza subiti, ho deciso di allontanarmi dalla camera da letto pur continuando a coabitare" cfr. verbale udienza presidenziale del 14.5.2013).
B) Dall'unione coniugale sono nati i figli R. (in data (...)), R. (in data (...)) e C. (in data (...)) tutti ad oggi maggiorenni.
Com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio è divenuto economicamente indipendente, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (cfr. Cass. civ., sez. VI, 20 dicembre 2017, n. 30540; Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1858).
La ricorrente in sede di conclusioni (cfr. comparsa del 23.12.2019) chiede la conferma degli assegni di mantenimento solo per i figli R. (di anni 25) e C. (di anni 20), di tal che deve necessariamente dedursi che la primogenita R. (di anni 27) sia divenuta economicamente autosufficiente.
Conseguentemente, va revocato l'assegno di mantenimento previsto a carico del resistente per la prima figlia.
Va poi confermata, in relazione agli altri due figli, la misura del mantenimento previsto a carico del padre con l'ordinanza presidenziale del 10.1.2014 (Euro 200,00 per ciascun figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie) non essendo emersi ulteriori e diversi elementi di valutazione nel prosieguo del giudizio.
Va inoltre confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente attesa la convivenza con i due figli maggiorenni non autosufficienti.
C) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- assegna la casa coniugale, sita in B. (S.) alla via P. n. 24/b, a P.A. per convivervi con i figli maggiorenni non autosufficienti;
- dispone che il sig. G.T. versi alla signora P.A. entro il 5 di ogni mese per il mantenimento dei due figli maggiorenni e non autosufficienti R. e C. l'importo di Euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico, assegno, vaglia o contanti da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che il sig. G.T. provveda al pagamento delle spese straordinarie per i figli maggiorenni e non autosufficienti R. e C. (spese universitarie e sanitarie) nella misura del 50%;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2020.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2020.
14-06-2020 04:47
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