Il titolo idoneo alla trascrizione nell'ambito della separazione tra coniugi dinanzi al giudice
Il titolo idoneo alla trascrizione nell'ambito della separazione tra coniugi dinanzi al giudice
La giurisprudenza di legittimità e parte della dottrina hanno più volte ribadito che gli atti traslativi tra coniugi possono perfezionarsi sia nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell'udienza ex art. 711 c.p.c., sia in quello di comparizione davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi dell'art. 4, comma 16, L. n. 898/1970 sulla base di una equiparazione tra atto pubblico notarile e verbale di separazione redatto dal Cancelliere.
Molteplici sono i riferimenti normativi che consentirebbero di riconoscere al verbale le caratteristiche previste dall'art. 2699 c.c., tra cui l'art. 130 c.p.c., che assegna al cancelliere il compito di redigere tale documento, ancorché "sotto la direzione del giudice", l'art. 57, comma 1, c.p.c., secondo cui "il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti"; l'art. 44 disp. att. c.p.c., secondo cui "oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati; nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese"; e ancora l'art. 126 c.p.c., in forza del quale il cancelliere, tra l'altro, deve sottoscrivere il processo verbale, il cui contenuto deve comprendere anche "le dichiarazioni ricevute".
Non possono tuttavia trascurarsi alcune incongruenze derivanti da siffatta impostazione non potendosi agevolmente applicare al Cancelliere quel reticolato normativo che vincola il notaio nel confezionamento dell'atto pubblico (con particolare riferimento a tutte quelle prescrizioni formali che concorrono al perfezionamento dell'atto stesso). Il verbale, infatti, è soprattutto "l'atto con il quale si conserva memoria scritta del compimento di determinate attività"(20), tanto che in esso il cancelliere "deve indicare sinteticamente le attività compiute e le difese svolte, senza necessità di una analitica e particolareggiata descrizione di ogni loro aspetto o modalità". in altri termini, mentre il verbale è a tutti gli effetti atto pubblico, il Cancelliere assume la veste di pubblico ufficiale senza tuttavia assumere su di sé tutti gli oneri ed obblighi prescritti dalla legge a carico del notaio e senza che tale differenziazione di trattamento possa coerentemente giustificarsi razionalmente.
Inevitabilmente, aumentano gli inconvenienti e i rischi cui possono andare incontro i trasferimenti c.d. "fai da te", mancando quella "funzione di adeguamento" e crescendo i rischi del mancato conseguimento della pienezza di effetti dell'atto posto in essere. Saremmo pertanto di fronte a due diverse modalità di circolazione di beni immobili, una rigorosamente disciplinata sotto la supervisione del notaio ed un'altra che, mascherata dal buon intento di deflazionare il contenzioso giudiziario, elude le suddette norme o comunque rende il sistema meno efficiente introducendo strumenti alternativi nella circolazione dei beni immobili e offrendo quindi al cittadino livelli di tutela differenziati e solo apparentemente uguali. A identità di effetti non possono non corrispondere identiche regole e garanzie nell'interesse dei singoli contraenti e della collettività in genere.
D'altronde, i Registri Immobiliari non rappresentano semplici "banche dati" dove è riversata qualunque notizia e qualunque atto riguardante gli immobili. Il legislatore, infatti, stabilisce con rigore quali atti e quali effetti possano essere pubblicizzati, tenuto conto delle presunzioni, a volte relative ed a volte assolute, che la legge collega alla trascrizione di un determinato atto. È evidente che la tenuta del sistema si fonda sulla qualità e correttezza dei dati e delle informazioni immesse nel sistema nell'ottica dell'accrescimento della sicurezza della circolazione giuridica a beneficio dell'intero sistema economico. A sua volta, l'affidabilità di un'informazione contenuta in un atto non può prescindere dall'affidabilità del soggetto che forma il relativo atto.
08-10-2020 20:27
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