Il ruolo dei nonni nella crisi familiare: la recente giurisprudenza
In tema di affidamento dei minori nella separazione dei coniugi il ruolo dei nonni e, più in generale, degli ascendenti si presenta fondamentale nella definizione delle misure giudiziali più adeguate nel caso concreto ad integrare, nel superiore interesse del minore, carenze manifestate dai genitori nell'esercizio delle funzioni (e responsabilità) genitoriali, ovvero a superare le difficoltà e carenze dagli stessi evidenziate nel rapporto con la prole, anche quando si accerti un livello di inadeguatezza, del singolo o di entrambi i genitori, non così elevato da dare causa ad ipotesi di decadenza ai sensi dell'art. 330 cod. civ.
Il riconoscimento normativo del rapporto affettivo nonni-nipoti
Giova premettere che nella definizione delle misure di gestione della crisi familiare il legislatore esprime un chiaro favor nei confronti della rete parentale, che rappresenta un indefettibile riferimento per il minore per l'esigenza di assicurare continuità delle c.d. relazioni affettive familiari allargate.
Chiara espressione ne è l'art. 337-ter cod. civ., nella parte in cui prevede il diritto del minore a “mantenere rapporti significativi ”, nonostante la disgregazione del suo nucleo familiare, con i parenti di ambedue le stirpi. Ed anzi, la decisione estrema di un affidamento ai nonni o ai congiunti dei genitori da parte del giudice del conflitto familiare ai sensi del citato art. 337-ter cod. civ. - direttamente o, indirettamente, attraverso la delega ai servizi sociali incaricati – non è soggetta ad un termine finale, a differenza di quanto prescritto dallo art. 4 della legge n. 183 del 1984 per l'affidamento familiare, ferma restando la possibilità di modifiche, sotto ogni aspetto, delle disposizioni concernenti i minori ai sensi dell'art. 337-quinquies cod. civ.
La stessa legge n. 183 del 1984 consente di privilegiare, nell'affidamento extrafamiliare del minore, la scelta verso gli ascendenti ed i parenti (fino al quarto grado), piuttosto che altri terzi soggetti, che, quando accolgono i minori nel loro ambito domestico, sono esonerati dall'obbligo di darne notizia al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni ex art. 9 della citata legge n. 813 del 1984, con l'effetto di risultare di fatto legittimi affidatari dei minori loro congiunti senza limiti di tempo.
Analoga formula di tutela giudiziale delle relazioni parentali è espressa dall'art. 317-bis cod. civ. ("gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni") e, per altro verso, dall'art. 315-bis cod. civ., laddove sancisce il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Nel ribadire il diritto a “rapporti significativi” tra ascendenti e nipoti il legislatore ha inteso porre l'attenzione sull'interesse del minore, collocando tali rapporti su di un piano diverso dal regime dell'affidamento condiviso o monogenitoriale, per il quale la tutela è tesa, invece, ad assicurare il carattere continuativo del rapporto. L'elemento su cui si incentra la tutela del rapporto nonni-nipoti, dunque, è la positiva incidenza sull'interesse del minore al mantenimento dell'affettività familiare e della serenità familiare, cedendo il passo il diritto (di allocazione, frequentazione e visita) dei nonni nel caso in cui tale valenza e funzionalità non siano sussistenti ed, anzi, il mantenimento dei rapporti abbia un incidenza negativa per il minore. Il diritto di visita degli ascendenti è, dunque, condizionato, dovendo riconoscersi ad esso tutela solo se con il suo esercizio – le cui modalità, in ipotesi di conflitto con i genitori affidatari, sono rimesse alla decisione del giudice - si persegue l'obiettivo di conservazione, sempre nell'interesse del minore, dei rapporti familiari più significativi e si garantiscono benefici per la sua serena crescita. L'assetto normativo del codice, dopo la riforma in tema di filiazione, mantiene una visione paidocentrica, in cui gli interessi del figlio assumono un ruolo di centralità e assoluta preminenza rispetto a quelli di cui sono portatori i genitori e gli altri familiari coinvolti negli assetti post-crisi familiare.
In funzione dell'interesse del minore è determinato dal giudice il potere-dovere degli ascendenti di contribuire alla sua crescita, da un lato attraverso la modulazione del diritto di visita dei nonni nei casi ordinari di affido condiviso ovvero in quelli di affido esclusivo, dall'altro mediante la previsione, ove richiesta, del collocazione presso l'abitazione dei nonni, fino alla partecipazione diretta nei casi di affidamento della prole in ambito familiare per incapacità o indisponibilità dei genitori.
Gli ascendenti, sia nella fase della fisiologica interrelazione affettiva familiare, sia nella fase della crisi, sono vocati naturalmente a garantire un ordinato e sano sviluppo psicofisico del minore e il loro ruolo viene riconosciuto dal legislatore in funzione della realizzazione degli interessi del minore, alla cui cura sono tenuti in funzione solidaristica (tali sono, ad esempio, la previsione di un possibile obbligo a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 cod. civ., ovvero la ritenuta estensione ai parenti del concorso agli oneri in favore del minore, ai sensi dell'art. 316-bis cod. civ. Si riconosce in tal modo una situazione presuntiva di vantaggio dell'apporto affettivo ed educativo degli ascendenti per lo sviluppo e la crescita del minore.
Del resto, il riconoscimento in capo agli avi del diritto a mantenere rapporti con i nipoti è stato ritenuto dalla dottrina perfetto ed autonomo ancorché strettamente collegato a quello dei minori. La tutela offerta dal comma 2 dell'art. 317-bis cod. civ. consente, infatti, al giudice un più ampio margine di intervento rispetto a quanto prima previsto dall'art. 336 cod. civ., non essendo l'intervento di ripristino delle frequentazioni necessitato dall'esigenza di far fronte a situazioni di crisi coniugale.
Principio di bigenitorialità e ruolo di sostegno e supplenza dei nonni nella crisi familiare
La Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, n. 8100 del 2015; Cass. civ., sez. I, n. 5097 del 2014) riconosce la natura assolutamente primaria del diritto dei minori, figli di coniugi separati, “di coltivare rapporti con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale)”, affidando al giudice della separazione un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, per una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore (Cass. civ., Sez. I, n. 17191 del 2011). In questa prospettiva i provvedimenti giudiziali che disegnano l'assetto relazionale nella fase della crisi coniugale si sostanziano in misure che assicurino la maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela di favore per il minore, in funzione della più adeguata risoluzione del conflitto familiare dal quale la prole deve essere tutelata.
In tal senso, gli ascendenti e, più in generale, i membri della famiglia di origine dei genitori svolgono una indispensabile funzione di supporto alla cura dei minori ed anche di supplenza delle funzioni genitoriali nei momenti di assenza di uno od entrambi i genitori, espresse nei provvedimenti giudiziali di collocazione della prole e regolamentazione delle visite. Deve ritenersi sempre ammissibile l'intervento del tribunale ordinario ex art. 317-bis cod. civ. sia nel caso in cui non vi sia dissenso dei genitori a far valere il “diverso” e autonomo diritto dei figli al rapporto con gli ascendenti, sia nel caso in cui si debba prendere atto dell'assetto degli accordi intervenuti fra i genitori in merito al coinvolgimento dei nonni all'interno dei propri periodi di visita (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza del 20 marzo 2014). L'attuazione dell'interesse della prole a mantenere “rapporti significativi” con il proprio ascendente – in uno con il correlativo diritto dei nonni condizionato alla realizzazione dell'interesse dei nipoti – trova più ampio spazio di tutela nei casi di conflitto tra coniugi in merito all'affidamento ed alla collocazione della prole nel giudizio di separazione.
Nel caso in cui la risoluzione del conflitto sfoci in un provvedimento giudiziale di affidamento congiunto della prole ad entrambi i coniugi con collocazione stabile o preferenziale presso uno solo dei genitori, la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario può essere integrata da disposizioni giudiziali sul rapporto di frequentazione con i nonni (sul tema, cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 22219 del 2018; Cass. civ., Sez. I, n. 6919 del 08/04/2016, secondo cui è principio consolidato che, ex art. 155 cod. civ., il regime dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che la prole sia collocata presso uno dei genitori e che sia, a tal fine, stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore). La S. C. (Cass. civ., Sez. I, n. 24957 del 21.05.-7.10.2019; Cass. civ.,Sez. 6 - 1, n. 18817 del 23/09/2015) ha affermato che, in ipotesi di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice è chiamato a formulare deve avere riguardo all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. Oggetto della prognosi sono le concrete capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione. Il giudizio, dunque, deve essere formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, sia pur modulata dal giudice, condizione idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (nel senso della legittima modulazione/compressione del diritto di visita del genitore non collocatario, cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 9764 del 08/04/2019; Cass. civ., Sez. I, n. 7773 del 17/05/2012).
La decisione nel senso dell'affidamento genitoriale o familiare - od anche della sola collocazione - del minore si fonda sull'analisi della situazione concreta e del complessivo contesto di vita in cui il minore è cresciuto, sia tenendo conto delle carenze e criticità della gestione genitoriale, sia degli equilibri instaurati e delle risorse e disponibilità di cui il minore può giovarsi. I rapporti consolidati tra nonni e nipoti che hanno dato prova di capacità ed idoneità a colmare le lacune di entrambi i genitori orientano il giudice ad incentrare il regime di affidamento non può che essere incentrata verso la sfera familiare, che ha certamente un profilo di attenzione prioritaria rispetto alla opzione dell'affido istituzionale.
La giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Bologna, ordinanza del 30 marzo 2015; Trib. Campobasso, decreto 25 settembre 2014) osserva che il riconoscimento e la regolamentazione ex art. 317-bis cod. civ. dei diritti dei nonni alla frequentazione con i nipoti non può essere realizzato a discapito del diritto di visita del genitore non collocatario, dovendone essere rimesso a ciascuno dei due genitori la salvaguardia nell'esercizio dei rispettivi compiti di collocatario ovvero di esercente il diritto di visita. Tra gli elementi di valutazione delle attitudini e capacità genitoriali vi è anche la rete di rapporti affettivi intrafamiliari con i congiunti e gli ascendenti (di entrambi i genitori), naturalmente proiettati ad una funzione di supporto alla crescita del minore. In attuazione del principio della bigenitorialità, Cass. civ., Sez. I, n. 30191 del 20/11/2019 ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito di disporre la collocazione prevalente della minore presso il padre, genitore in grado di garantire alla medesima maggiore stabilità, sicurezza e continuità affettiva per la presenza costante all'interno di una struttura agrituristica dei nonni paterni ed altri familiari (zii e cugini) con cui nel tempo si è consolidato un buon rapporto. Analogamente, Cass. civ., Sez. I, n. 13274 del 16/05/2019 ha ritenuto contraria all'interesse del minore alla effettiva bigenitorialità la decisione del giudice della separazione di disporre l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, previo immediato allontanamento dalla casa, ove viveva con la madre, affetta da sindrome da alienazione parentale, e collocazione, per un semestre, presso una comunità, dedicata alla cura ed al sostegno dei minori, in ragione della sua situazione personale di sofferenza e "vittimismo" nella relazione con il padre e con i nonni paterni. La S.C. evidenzia che siffatta misura di collocazione temporanea in una comunità o casa – famiglia non può costituire l'unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio e ad assicurare al medesimo assistenza e stabilità affettiva. La dottrina più attenta osserva che l'ampio potere d'ufficio del giudice di individuare regimi diversi di affidamento nella ricerca della soluzione più adeguata alle questioni relative alla prole minore, e così dunque anche i provvedimenti inerenti l'affidamento può estrinsecarsi anche mediante l'assunzione di provvedimenti differenti addirittura da quelli richiesti, anche congiuntamente, dalle parti.
Tale discrezionalità investe tutti i provvedimenti relativi al minore, definitivi o provvisori, di tipo personale, quale l'affidamento condiviso ed esclusivo, l'affidamento familiare o istituzionale, la collocazione del minore presso gli ascendenti ed il relativo regime di frequentazioni, ovvero di tipo patrimoniale, come la partecipazione dei nonni al sostentamento dei minori per ulteriori spese e oneri. In concreto, la discrezionalità del giudice nell'adozione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il coinvolgimento dei nonni nella crisi familiare, in ipotesi di affidamento condiviso od esclusivo, si può manifestare nelle seguenti (e più ricorrenti) soluzioni: - l'affidamento ai nonni di incombenti in supporto degli impegni di lavoro dei genitori, quali l'accompagnamento od il ritiro da scuola e per le attività extrascolastiche.
La misura è stata ritenuta compatibile anche con l'affido del minore ai servizi sociali con collocazione presso il padre "nell'ambito degli spazi di permanenza” a lui riservati, in un caso in cui la regolare e proficua frequentazione tra nonni e nipote, incaricati di prelevarlo all'uscita da scuola e accompagnarlo presso l'abitazione materna, aveva consentito il superamento delle iniziali criticità relazionali (Cass. civ., Sez. 1 n. 10778 del 17/04/2019); - la necessità della collocazione parentale durante il periodo estivo (cfr. Cass. civ., sez. 6-1, n. 32231 del 13/12/2018, che nel caso di affido condiviso della minore e collocazione presso l'abitazione familiare, ha escluso che fosse venuto meno il legame affettivo della minore con la predetta abitazione per la temporanea sistemazione della minore presso i nonni materni; Cass. civ., Sez. I, n. 18131 del 26/07/2013; Trib. Min. Bologna 23 dicembre 2008, n. 138; Trib. Bologna 15 maggio 2006; Trib. Bologna 3 aprile 2009); - l'attribuzione ai nonni di una figura di garanzia in funzione di mediazione della crisi dei rapporti tra genitori (Cass. civ., sez. 6-1 n. 14728 del 19/07/2016, che ha ritenuto legittimo il “ricorso alla collaborazione della madre e dei nonni dei minori” negli impegni dei figli, qualora vi ostino le nuove convinzioni religiose di uno dei genitori, elemento non idoneo a giustificare l'affido esclusivo dei minori all'altro).
Più di frequente, tale funzione di garanzia si esprime nella necessità che i nonni supportino il genitore che abbia manifestato criticità negli incontri con la prole (Tribunale Siracusa, sez. I, 26/03/2019, n. 555, in un caso di affidamento dei minori al Servizio Sociale e contemporanea attuazione di un progetto che possa di garantire alla minore la possibilità di avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, attraverso plurime fasi programmate di incontri protetti o con la partecipazione dei nonni od altri familiari, presso il domicilio di uno dei genitori; Tribunale Perugia, sez. I, 10/01/2019, n. 42, in un caso di affido esclusivo, che ha delineato un articolato programma di intervento a favore dei genitori e dei nonni, condiviso con i Servizi e da questi supportato, per favorire il perseguimento effettivo della bi-genitorialità al fine del raggiungimento dell'affidamento condiviso; ed anche, Trib. Bologna 5 marzo 2009, n. 1263; Trib. Bologna 23 novembre 2006, n. 7995; Trib. Mantova 2 febbraio 2010); - nonché, ancor più di frequente, l'assunzione del ruolo di fonte di sostentamento economico alternativo (Cass. civ., Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509; Cass. civ., Sez. I, 16 settembre 2011, n. 19015; Cass. civ., Sez. I, n. 16925 del 4/20/2012 che ha ritenuto conforme al principio di bigenitorialità e non discriminatorio del padre il ruolo di supplenza svolto dai nonni nei periodi in cui questi è assente, in via “alternativa” alla presenza continua della madre; Tribunale Bari sez. I, 06/11/2019, n. 4129; Tribunale Parma, sez. 1, 04/04/2019, n. 562) o di collocazione abitativa (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 11413 del 22/05/2014, che ha ritenuto corretta la decisione di merito di affidare i figli minori al Servizio Sociale, disponendone la collocazione abitativa presso i nonni paterni A., con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sè liberamente, e autorizzando invece incontri dei minori con la madre e con i nonni materni solamente con modalità protette, alla luce della situazione di profondo malessere e dell'esposizione a gravi rischi psichici ed affettivi provocati dal comportamento manipolativo della madre che addebitava al coniuge ed ai suoi familiari molestie ed abusi inesistenti sui minori; tra le decisioni di merito, Tribunale Teramo, n. 632 del 04/07/2019).
Le conseguenze dell'eccesso di delega ai nonni della funzione genitoriale
La valutazione della intensità e proficuità dei rapporti della prole con gli ascendenti dell'uno o dell'altro genitore, può giustificare provvedimenti nell'interesse della prole che dispongano l'affidamento del minore presso i nonni ovvero in ambito familiare (c.d. affidamento familiare) quando si accerti l'inidoneità oggettiva o la mancanza di disponibilità dei genitori, anche attraverso l'intervento dei servizi sociali, all'uopo delegati dal giudice.
L'art. 337-ter, comma 2, cod. civ. pone come presupposto per l'affidamento familiare la "temporanea impossibilità", locuzione che induce a qualificare tale forma di affidamento come necessariamente provvisoria. Tuttavia, si osserva che i provvedimenti giudiziali in favore dei minori e più in generale in ambito familiare possono anche essere formalmente definitivi, in quanto espressi in sentenza di separazione, ma pur sempre soggetti ad essere modificati in qualunque momento per il mutare delle circostanze che li hanno determinati.
Tale principio di indefinita possibilità di mutamento delle disposizioni nell'interesse della prole pur adottate con provvedimento suscettibile di acquisire autorità di giudicato è espresso dalla recente sentenza della Sezione unica civile del Tribunale di Como del 5.05.2019, che ha privilegiato la soluzione di un affido familiare del minore per il comportamento gravemente dismissivo della genitorialità da parte del padre. In particolare, il Tribunale, pur dando atto del fatto che il padre si era prodigato nella cura della figlia minore, garantendo dignitose condizioni di vita e la frequenza scolastica, in assenza di una sfera affettiva materna, ha valutato il comportamento “massicciamente delegante” della crescita del minore in favore dei parenti (percorso scolastico, socializzazione, alle attività ludico-formative, profili normativi ecc.) elemento decisivo per derogare al regime di affidamento del figlio minore ad uno dei genitori, ritenuto in concreto pregiudizievole per l'interesse esclusivo morale e materiale della prole (sul tema, da ultimo, Cass. civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 16738/2018; Cass. civ., Sez. I, n. 977 del 17.01.2017, secondo cui l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore).
Tuttavia, l'affidamento familiare è disposto nella prospettiva della creazione di condizioni che consentano un auspicabile recupero della funzione genitoriale e l'attuazione di misure di progressiva riattivazione del rapporto genitore-figlio. Il giudice ha, dunque, tenuto conto già in sentenza della possibile linea di evoluzione dei rapporti e delle concrete circostanze che legittimano una probabile modifica in un periodo breve del regime di affidamento familiare. Lo stesso provvedimento di affidamento familiare è infatti destinato ad essere supportato dalla rete dei servizi sociali, il cui intervento, nella interazione con il genitore interessato, può legittimare una successiva diversa valutazione da parte del giudice. La soluzione dell'affido familiare non è certamente l'unica nel caso di eccesso di delega delle funzioni genitoriali ai parenti. Ad approdo contrario giunge, infatti, una recente pronuncia di merito (Trib. Bari, Sez. I, sentenza del 06/11/2019) che, a fronte della persistente indifferenza ed inidoneità della madre a svolgere le funzioni genitoriali, da sempre delegate al padre e soprattutto ai nonni di entrambi i rami – che avevano denunciato la inidoneità genitoriale ed i rischi ai quali la madre esponeva la figlia minore –privilegia la soluzione dell'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso il padre attesa la discontinuità affettiva della madre e l'assenza di supporto della di lei famiglia di origine nel luogo di residenza della minore.
Del resto, secondo l'indirizzo consolidato di legittimità (Cass. civ., Sez. I, n. 24996 del 2010, in un caso di minore affidato ai nonni materni) le nuove disposizioni della legge n. 54 del 2006, riconducendo l'innovato regime nell'ambito delle sopravvenienze valutabili, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., devono ritenersi applicabili anche ai giudizi di separazione personale ancora in corso. Quando la misura dell'affido parentale si renda necessaria per superare difficoltà manifestate dai genitori nello esercizio delle proprie funzioni, anche in assenza delle cause alla decadenza ex art. 330 c.c., il Giudice della separazione è legittimato a disporre l'affidamento della prole a terzi, avvalendosi della facoltà già prevista dall'art. 155, comma 6 c.c. (vecchio testo). Tale norma non può ritenersi venuta meno a seguito dell'entrata in vigore dalla L. n. 54 del 2006, stante anche la riserva generale di cui all'art. 155 c.c., comma 2, nuovo testo ed il disposto dell'art. 6, comma 8, della L. n. 898 del 1970 sullo scioglimento del matrimonio. Il medesimo principio è stato più recente espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, n. 1191/2020 del 19/09/2019-21/02/2020) con riferimento ad un caso in cui il giudice di appello, pur disponendo l'affidamento delle figlie minori alla madre in senso limitativo della responsabilità genitoriale ex art. 333 cod. civ., aveva delegato i servizi sociali comunali per la scelta della miglior collocazione protettiva etero-familiare, nell'interesse delle minori, per gli interventi di supporto socio-educativo e per determinare le modalità di esercizio del diritto di visita del padre (a fronte della iniziale sospensione e limitazione delle frequentazioni tra figlie, padre e nonni paterni).
Per la S.C. la “scarsa presenza del padre in casa nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé le figlie” ed anche la delega delle funzioni genitoriali alla nonna paterna, “spesso in difficoltà per la gestione delle nipoti”, quale comportamento violativo della responsabilità genitoriale, legittima la soluzione dell'affido esclusivo della prole con limitazioni. Tale situazione di fatto ha prodotto, nella specie, il disagio manifestato dalle minori per la mancanza di comunicazione e trasparenza nella relazione padre-figlie e per il contesto di vita “svalutante verso la madre”, tale da orientare legittimamente la decisione di merito verso l'affido della prole in via esclusiva alla madre.
Il dissenso o l'ostacolo dei genitori ai rapporti nonni-nipoti
Dalla prassi giudiziale si rileva che, ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ. il mantenimento del rapporto nonno-nipote (e la necessità di una tutela, sia pur indiretta, del diritto di visita dell'ascendente) non deve trovare esplicita regolamentazione quando si presenti consolidato nel tempo e non sia stato intaccato dalla situazione di crisi, salva l'ipotesi in cui vi sia esplicito dissenso in merito tra i coniugi. La sussistenza di una relazione affettiva nonni-nipoti, rispondente alle ordinarie dinamiche familiari, consente di presumere il suo positivo impatto sulla crescita armonica del minore, con conseguente pieno ed incondizionato riconoscimento del diritto dei nonni alla frequentazione.
E', infatti, interesse del minore mantenere inalterati i rapporti affettivi già costituitisi e, proprio in funzione della realizzazione di tale superiore interesse, appare configurabile una situazione giuridica tutelabile in capo agli avi. Ne deriva che, se i nonni rappresentano figure di riferimento significative per un equilibrato e pieno sviluppo della personalità del minore, il loro interesse al legame con il nipote è degno di tutela anche nel caso di opposizione espressa dei genitori. Nel caso di dissenso dei coniugi sull'affidamento e collocazione della prole, nonchè sulla estensione e modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario e dei nonni, l'affettività familiare deve essere garantita dal giudice attraverso l'adozione, anche d'ufficio, di provvedimenti temporanei nell'interesse dei nipoti ex art. 317-bis cod. civ. L'intervento ex officio, anche in senso modificativo della domanda dei genitori o dei nonni, integra la tutela ordinariamente riconosciuta agli ascendenti dall'art. 336, comma 2, cod. civ. per la regolamentazione del regime delle frequentazioni quando sia paventato il pericolo di compromissione del legame relazionale con i nipoti. Il dissenso che legittima l'assunzione di disposizioni giudiziali per la regolamentazione del rapporto fra ascendenti e nipoti si può manifestare attraverso condotte di ostacolo (di uno o di entrambi, anche per motivi non congruenti) al mantenimento del rapporto fra ascendenti e nipoti, già stabile e di valenza significativa. E' il caso affrontato da Cass. Civ., Sez. I, n. 19780 del 25 luglio 2018, che, in una situazione di conflitto tra genitori e nonni, ha riconosciuto il diritto dell'ascendente – tutelabile ex art. 317-bis cod. civ. - ad avere rapporti continuativi con i nipoti, di coltivare e mantenere rapporti significativi con gli stessi in ragione di una preesistente relazione affettiva stabile, nei limiti in cui da tale relazione il minore tragga un beneficio per il suo sviluppo psicofisico. Tale diritto trova fondamento, sul piano giuridico ma anche sociale, nell'assunzione da parte dei nonni di un ruolo di riferimento fondamentale per un'armoniosa ed equilibrata sfera esistenziale e affettiva del minore, che, privato in modo improvviso ed ingiustificato del consolidato rapporto familiare, è esposto ad irreversibili pregiudizi della propria personalità. Sul medesimo tema si segnala Tribunale Catania, sez. I, 29/11/2018, n. 4706 che ha privilegiato la soluzione dell'affido esclusivo della prole al padre, con regime controllato di incontri con la madre, affetta da disagio psichico sfociato nell'ossessivo sospetto nei confronti dei suoceri, al punto da impedire ai figli di frequentare i nonni e la famiglia di origine.
Di opposto tenore è il possibile ventaglio di opzioni che si presenta per il giudice della separazione nel caso in cui il dissenso (o la condotta di ostacolo) dei genitori al rapporto della prole con gli ascendenti intervenga in una situazione in cui il legame tra nonni non si presenti stabile e solido ovvero sia del tutto assente, per ragioni ora riconducibili al sostanziale scarso o nullo interesse dei nonni verso la sfera della affettività familiare, ora all'impedimento alla relazione nonni-nipoti imposto dai genitori alla prole sin dalla nascita. Anche nelle ipotesi in cui il legame affettivo non abbia concretezza e significatività deve riconoscersi la legittimità dell'adozione di provvedimenti ex officio ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ. al fine di dare riconoscimento e piena attuazione al diritto del minore al rapporto affettivo con i nonni, con conseguente parziale limitazione della responsabilità genitoriale (Cass. civ., Sez. I, n. 1860 del 02/02/2015 che, in ipotesi di affido condiviso con collocazione del minore presso la madre, che ha ritenuto correttamente valutata dal giudice di merito la personalità e la capacità genitoriale della madre, a fronte della personalità e dei contegni del padre).
Si osserva, in particolare, che il vincolo familiare è immanente allo status di figlio e prescinde dalla circostanza che il legame affettivo sia stato in passato in concreto coltivato e vissuto dai nonni, dovendo sempre riconoscersi, secondo una interpretazione del citato art. 317-bis costituzionalmente orientata dagli artt. 2 e 30 della Costituzione e dell'art. 8 della Conv. EDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto al recupero ovvero alla attuazione di tale legame in termini di significatività (cfr. Corte EDU, Marckx c. Belgio, 13 giugno 1974, Bronda c. Italia, 9 giugno 1998, Ticli e Mancuso c. Italia, 23 marzo 1999, che equiparano il rapporto di vita condivisa tra minore ed ascendenti a quello esistente tra un genitore ed un figlio, quale espressione di “un aspetto fondamentale della vita familiare”; Corte EDU, sentenza del 21 ottobre 2008, sul caso Clemeno c/Italia; Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2014 nel caso Zhou c/Italia - ma anche le sentenze Corte EDU sui casi Kruskic c/Croazia del 25 novembre 2014 e Nistor c/Romania del 2 novembre 2010 - ove si è riconosciuta piena tutela risarcitoria ai nonni del minore, cui non era stato adeguatamente ed efficacemente garantito il mantenimento del rapporto affettivo con i nipoti ed al contempo pregiudicato il diritto al rispetto della vita familiare dei secondi). La Corte EDU, Sez. II, 20 gennaio 2015, n. 107, X c. Italia, infine, ha affermato l'esistenza del diritto dei nonni ad una relazione affettiva con i nipoti, al di là del rapporto sussistente tra genitori e figli, verificando se l'ordinamento statale abbia posto in essere tutte le misure necessarie a garantire il diritto di visita, in ragione dei margini applicativi della tutela apprestata dall'art. 8 Conv. EDU, la cui limitazione può essere giustificata esclusivamente in presenza di «circostanze eccezionali», ossia di situazioni di evidente indegnità dei familiari, o nelle quali l'interesse del minore ad una crescita sana risulti fortemente compromesso. In definitiva, la riforma in tema di filiazione, che ha portato al riconoscimento del diritto degli ascendenti ex art. 317-bis cod. civ. si colloca appieno nel solco dell'orientamento della giurisprudenza europea, perché riconosce in capo ai nonni il diritto ad avere relazioni familiari con i nipoti e, conformando in radice tale diritto, pone pur sempre l'interesse dei minori in posizione prevalente, cui è orientato il contenuto dei provvedimenti di tutela e l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il reale benessere del minore. La tutela della posizione di “diritto condizionato” dei nonni alla frequentazione dei nipoti ex art. 317-bis cod. civ. presuppone una specifica manifestazione di disponibilità dei primi alla instaurazione del rapporto affettivo, nei confronti dei quali non può essere configurata una posizione di responsabilità – e di dovere od obbligo - alla stessa stregua di quella genitoriale.
I provvedimenti nell'interesse della prole atti a consolidare il legame familiare con gli ascendenti sono, tuttavia, privi di tutela coercitiva nei confronti dei nonni che continuano a manifestare il proprio disinteresse verso l'affettività familiare. In tali casi il diritto del minore al rapporto con gli ascendenti non trova tutela né rilevano le eventuali modalità esecutive dell'esercizio del diritto di visita dell'ascendente. Il disposto dell'art. 315-bis cod. civ., che sancisce il diritto del minore alla conservazione di rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali, non trova rispondenza in un diritto-dovere di frequentazione e di visita dell'ascendente, alla cui libera determinazione è rimessa l'attuazione del rapporto affettivo con i nipoti. Del resto, proprio in un caso di condotte ostative dei genitori alla frequentazione con i nonni, Cass. civ., Sez. 1-6 n. 15238 del12/6/2018 ha affermato che il diritto alla riunione tra figli minori e genitori non è assoluto, dovendo tener conto degli interessi e dei diritti e delle libertà di tutte le persone interessate, in particolare degli interessi del minore e dei diritti ad esso conferiti dal citato art. 8 della Conv.EDU (la S.C. richiama l'orientamento espresso da Corte EDU, sentenza del 29.6.2004, sul caso Volesky c. Repubblica Ceca; sentenza del 22.11.2005, sul caso Reigado Ramos c. Portogallo).
I provvedimenti giudiziali a tutela del diritto dell'ascendente alla relazione con il nipote comportano una imposizione nei confronti dei genitori che si traduce in obblighi di astensione e di facere, modellati sulla falsariga delle disposizioni dettate nel caso di condotte di impedimento all'esercizio dell'affidamento e di esercizio del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario. Si pensi alla possibilità di limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriali – che ne garantiscono la sostanziale salvaguardia - quali la disposizione di scelte terapeutiche e di cura di uno o di entrambi i genitori, oppure l'allontanamento temporaneo del genitore dalla casa familiare per la realizzazione dell'interesse del minore alle relazioni familiari ritenute più significative. Tali provvedimenti realizzano la concreta attuazione del diritto, tanto dei nonni, quanto dei nipoti, al rispetto della loro vita privata e familiare. Di contro, proprio quando il legame nonni-nipoti sia privo del requisito di “significatività”, sarà eventualmente onere per i genitori dimostrare la interruzione o mancata costituzione del rapporto sia ascrivibile, anche in forma di concorso, all'inerzia o disinteresse nel tempo dell'ascendente. La valutazione del giudice non può che avere l'angolo prospettico della responsabilità genitoriale e per l'influenza negativa per la crescita della prole che deriva dai comportamenti di ostacolo alla affettività familiare posti in essere dai genitori. Quando tali condotte di ostacolo assumono la qualifica di comportamenti pregiudizievoli per la personalità del minore, suscettibili di ledere la sua capacità di autodeterminazione, acquistano rilevanza quali ipotesi di abuso della responsabilità genitoriale ex art. 330 cod. civ. ovvero, più frequentemente, come comportamenti che legittimano l'azione di misure di tutela ex art. 333 cod. civ. (sul tema, cfr. Cass. civ. sez. 6-1, n. 15971 del 29/07/2015). L'esistenza di una progettualità educativa rappresenta il contenuto inelubile della responsabilità genitoriale e la assenza di tale proiezione progettuale giustifica l'adozione dei provvedimenti a tutti gli effetti ablativi o limitativi della responsabilità ex articoli 330 c.c. e 333 cod. civ. La prassi giurisprudenziale è orientata, tuttavia, a ritenere che le condotte di ostacolo, sia pure arbitrarie, non sono ex se sufficienti per l'adozione di un provvedimento di decadenza, che dissolve o paralizza la relazione con il genitore. Ed anche il rimedio di cui all'art. 333 c.c. assume valore residuale, volto a tutelare le situazioni pregiudizievoli per il minore in assenza quando altri e più agili strumenti si presentino inidonei allo scopo. Misure come l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine sono, infatti, adottabili solo in casi estremi, di irrecuperabilità della capacità genitoriale (Cass. civ., sez. I, n. 22589 del 27/09/2017 che, sia pure in un caso di dichiarata decadenza dei genitori, ha ritenuto non motivata l'esclusione della idoneità dei nonni a prendersi cura della minore, in tenera età, o di fornire un valido sostegno per permettere una serena crescita della stessa, anche in funzione della predisposizione di misure di verifica e di sostegno alla possibilità di recupero della funzione genitoriale). Il sistema di tutele offerto dall'art. 317-bis cod. civ., quando la condotta di ostacolo alla frequentazione con i nonni non si manifesti come elemento integrativo di altre violazioni idonee ad arrecare un grave pregiudizio al figlio, consente di elidere gli effetti pregiudizievoli di comportamenti arbitrari ed emulativi dei genitori non rispondenti ad una razionale scelta educativa per i figli e, per la sua flessibilità, costituisce lo strumento più adeguato alla risoluzione dei conflitti di interesse all'interno del nucleo familiare in ordine alle frequentazioni con gli ascendenti (cfr., Cass. civ., Sez. I, 29/01/2016 n. 1743, con riferimento ad un caso di affidamento esclusivo del minore alla nonna paterna, per la dichiarata decadenza della madre, e contestale regime di visita e permanenze del fanciullo presso i nonni materni; Cass. civ., Sez. I, n. 21591 del 03/12/2012, che ha ritenuto che la posizione conflittuale dei figli rispetto alla figura paterna – da addebitarsi in realtà al difetto di cooperazione fra i coniugi e alla scelta di non voler avvalersi di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali - non giustificasse affatto la opzione verso un regime di affido esclusivo dei minori alla madre).
Sul tema, giova richiamare la decisione Corte EDU sul caso Manuello e Nevi c. Italia del 20 gennaio 2015 che, in ragione dell'art. 8, par. 2, Conv. EDU, ha condannato lo Stato al risarcimento del danno morale per la mancata esecuzione da parte dei Servizi sociali incaricati dei provvedimenti regolatori degli incontri nonni-nipote. Nella citata sentenza la Corte EDU richiama il dovere del giudice procedente, anche attraverso l'audizione del nipote, di accertare se, al di là delle condotte ostative dei genitori ovvero della spontaneità del rifiuto del minore alle frequentazioni con i nonni, sia comunque rispondente all'interesse di quest'ultimo l'intervento giudiziale di regolamentazione del rapporto familiare, anche con l'eventuale mediazione dei Servizi sociali e di educatori.
I Servizi sociali sono solitamente delegati al giudice per lo svolgimento di poteri di indagine necessari ad individuare il regime di affido più idoneo e favorevole ai minori e di monitorare la famiglia di origine che manifesti tratti di inadeguatezza alla loro cura, anche per adattare in concreto quel regime alle nuove e più rispondenti esigenze del minore (sul tema, cfr. Cass. civ. n. 1191/2020, sopra citata, che ha escluso che possa essere ritenuto atto abnorme – sub specie di una sorta di “delega in bianco” – per essere sempre possibile la verifica del giudice sollecitata dai genitori, il provvedimento con il quale, in un caso di limitazione della responsabilità genitoriale veniva affidato ai Servizi sociali la modulazione in concreto degli incontri tra padre, figlie e nonni paterni, con possibilità di modifica sine die in ragione delle esigenze delle minori).
La decisività del rifiuto opposto dal minore
L'articolazione della partecipazione dei nonni alla vita del nipote nella crisi familiare deve rispondere al miglior interesse del minore ed in funzione di questo la regolamentazione del rapporto con l'ascendente può anche essere esclusa ove la frequentazione con i nonni costituisca una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo. Si osserva che la tutela del diritto alla affettività familiare degli ascendenti non può trovar tutela quando sia lo stesso minore ad esprimere il rifiuto di instaurare ex novo, ricostruire, rinsaldare e mantenere la relazione, prescindendo da eventuali comportamenti ostruzionistici posti in essere dal genitore in presenza di un minore.
Caso tipico è il rifiuto di incontrare i nonni per la accertata situazione di disagio derivante dalla ostilità dei genitori al ripristino del rapporto con nonni-nipote (Cass. civ., Sez. I, n. 8100 del 2015). Ad esso deve essere equiparato, nella prospettiva della impraticabilità di una tutela del diritto dei nonni, il caso del rifiuto spontaneamente espresso dal nipote al mantenimento dei rapporti affettivi con i nonni.
Caso tipico di valutazione negativa del giudice in ordine alla frequentazione dei nonni è il riscontrato disagio del minore nell'approccio con il relativo genitore, tale da prospettare l'opportunità di evitargli il peso di tali relazioni in una fase di difficile recupero del suo equilibrio e della sua serenità cruciali per la sua crescita e lo sviluppo della sua personalità (Cass. civ., Sez. 6-1 del 28/06/2018, che ha ritenuto corretta la sospensione degli incontri nipote-nonni paterni basata sul riscontro di un disagio importante da parte della bambina per gli abusi perpetrati ai suoi danni dal padre e conosciuti dai nonni). In questa ipotesi, Cass. civ. Sez. I, n. 752 del 2015 ha rilevato che il giudice della separazione deve tenere conto del rifiuto, espresso dal minore nel corso del procedimento, dei rapporti con i nonni, perché esprime la volontà dell'adolescente di non esporsi a una situazione di conflitto che non è in grado di sostenere.
Nel caso di specie, il desiderio della bambina era motivato dalla persistente e assai dolorosa rielaborazione del gravissimo lutto costituito dalla perdita della madre. I giudici di merito, preso atto della incapacità del padre di risolvere il conflitto e della sua insistenza ad interpretare univocamente la volontà del minore in senso esclusivo del rapporto con gli ascendenti del ramo materno, hanno delineato dei percorsi processuali, aperti peraltro alla partecipazione degli operatori e specialisti finalizzati al recupero di tale affettività relazionale. L'assenza di una positiva aspirazione del minore alla instaurazione di una relazione con gli ascendenti rende vane le prospettive di tutela del diritto di questi, che ordinariamente è limite esterno all'esercizio della responsabilità genitoriale. In questi casi non sussiste (necessariamente) una situazione di conflitto di interessi tra genitori ed ascendenti che il giudice è chiamato a bilanciare né, atteso il primato dell'interesse del minore, può ritenersi che prevalga la generale funzione educativa dei genitori. Sul punto, Cass. civ., Sez. I, n. 752 del 19 gennaio 2015 ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, tenuto conto del rifiuto consapevolmente opposto dalla nipote, aveva rigettato le richieste dei nonni di una regolamentazione degli incontri con la minore, per la sostanziale non coercibilità in forma specifica ex art. 317-bis, comma 2, cod. civ. della complessa situazione esistenziale, in tal modo esaltando “l'interesse preminente della minore in riferimento alla situazione attuale, destinata ad evolversi nel tempo, con auspicabili diversi e positivi esiti”.
Se in tali casi l'ascolto del minore assume un ruolo fondamentale per l'adozione dei provvedimenti più idonei nel suo interesse per ricomporre il conflitto e recuperare il rapporto con i nonni, tale previsione non può risolversi in una imposizione al minore di un'attività processuale da assumere coercitivamente e autoritativamente o addirittura come una violazione del suo habeas corpus, presupponendo invece una adesione del minore al confronto con l'istanza giurisdizionale (Cass. civ., Sez. I, n. 5097 del 2014).
16-03-2020 18:40
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