Nell'ipotesi di scientia fraudis, risulta ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di un immobile effettuata in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione, traendo origine dalla libera determinazione del coniuge e diventa un atto dovuto solo a seguito di un impegno assunto a causa dell'esposizione debitoria con un altro creditore e quindi l'accordo separativo, in tal caso, costituisce parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.
Cass. civ. Sez. III Ord., 05-07-2018, n. 1761227-10-2018 11:48 Avv. Antonino Sugamele
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