Interruzione, sospensione ed estinzione del giudizio.
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 03-07-2017) 10-01-2018, n. 395
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14530-2015 proposto da:
D.B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA ARDITI DI CASTELVETERE, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
Z.A.E., elettivamente domiciliata ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio AGATINO ALAIMO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
contro
G.M.;
- intimato -
avverso il decreto n. R.G. 54318/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 07/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La Corte d'Appello di Roma, sezioni minori e famiglia , con il provvedimento impugnato in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. derivante dalla sentenza di cassazione n. 5493 del 2012, ha stabilito in relazione all'affidamento e ai provvedimenti consequenziali del figlio minore di D.B.C. e Z.E., l'affidamento esclusivo alla madre e la ripresa dei rapporti tra padre e figlio da rimettere allo spontaneo accordo tra le parti; ha confermato il contributo mensile per il mantenimento del figlio in Euro 250 mensili. Infine ha regolato le spese processuali compensando quelle di primo grado in ragione della complessità della controversia oltre che quelle del giudizio di cassazione in quanto relativo all'ammissibilità del reclamo mentre ha applicato il principio della soccombenza in ordine al giudizio di appello.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione D.B.C.. Ha resistito con controricorso Z.E..
Nel primo motivo viene censurata la scelta della Corte d'Appello di lasciare all'accordo tra padre e figlio le modalità attuative del ripristino dei rapporti.
La censura è inammissibile in quanto il figlio delle parti è divenuto medio tempore maggiorenne essendo nato il (OMISSIS).
Nel secondo motivo viene censurata sotto vari profili la statuizione relativa alla regolazione delle spese processuali. In particolare viene contestata la compensazione delle spese relative al giudizio di cassazione in quanto fondato su motivazione superficiale e troppo succinta, in contrasto con il parametro normativo secondo il quale la compensazione può avvenire solo per gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte d'Appello ha infine errato anche in relazione al giudizio riassunto perchè ha revocato il divieto degli incontri e conseguentemente ha parzialmente accolto l'impugnazione.
I due profili di censura possono essere trattati congiuntamente in quanto eziologicamente connessi.
La Corte d'Appello all'esito della complessiva valutazione del rapporto giuridico dedotto nei diversi giudizi che si sono susseguiti ha, con valutazione del tutto insindacabile in quanto motivata in modo espresso ritenuto che la natura della sentenza di cassazione in quanto riguardante esclusivamente la rimozione di un ostacolo in rito alla prosecuzione del giudizio, costituiva una ragione particolarmente significativa per compensare le spese del giudizio di legittimità nonostante la complessiva quasi esclusiva soccombenza del ricorrente in ordine alle domande proposte, compresa quella non riproposta in sede di rinvio riguardante la sospensione del giudizio relativo alla decadenza dalla potestà genitoriale ed al regime di affidamento del minore.
Per quanto riguarda la soccombenza nel giudizio d'appello in sede di rinvio si è già sottolineato la rilevante prevalenza della soccombenza del D.B. e la conseguente coerenza con i parametri normativi della statuizione impugnata. Il motivo è manifestamente infondato.
Nel presente giudizio, infine il ricorrente è integralmente soccombente in quanto in ordine al primo motivo, ferma l'inammissibilità dichiarata, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha esaurientemente giustificato, proprio in funzione dell'effettivo ripristino dei rapporti padre figlio (ed anche in considerazione dell'età del minore al momento della pronuncia) la scelta di lasciare alla determinazione comune le modalità attuative degli incontri.
Sul secondo motivo si rinvia alle ragioni dell'inammissibilità ex art. 360 bis cod. proc. civ. (Cass. S.U. 7155 del 2017) per manifesta infondatezza.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3000 per compensi oltre Euro 100 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2017.
19-01-2018 22:44
Richiedi una Consulenza