Il genitore affidatario ha l'obbligo di favorire il diritto di visita dell'altro genitore.
Tribunale di Frosinone – Sezione penale – Sentenza 9 marzo 2018 n. 261
Tribunale di Frosinone –Sezione penale –
Sentenza 9 marzo 2018n. 261
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE PENALE
Il Tribunale di Frosinone, sezione penale, in composizione monocratica, in persona del giudice Giuseppe Farinella, nell'udienza del giorno 21.2.2018 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pubblicata mediante lettura del dispositivo nel processo penale nei c
onfronti di:1) (...)n. R. il (...), res. In F., Via (...), difesa di fiducia dall'avv. P.Bi.
Libera presente
Imputatadel reato p. e p. dall'art. 388 co. 2 c.p., poiché, eludeva il provvedimento del Tribunale di Frosinone datato 11.2.2010 con il quale, in sede di giudiziale separazione, venivano affidati alla stessa i figli minori (...) ed (...), con facoltà per il coniuge (...), di averli con sé nei giorni stabiliti, in particolare rendendosi irreperibile nei giorni fissati per il diritto alla visit
a da parte del padre assumendo un comportamento ostativo all'esercizio del diritto di visita di P.C. ed, infine, negando a quest'ultimo di recuperare il periodo di visita non potuto godere.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 22.5.2013 la Procura della Repubblica di Frosinone citava a giudizio l'imputata dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in rubrica.
Dopo una prima udienza di mero rinvio, all'udienza del 18.11.2015 venivano ammessi i mezzi di prova e,stante l'assenza della persona offesa, il difensore acconsentiva all'inversione dell'ordine delle prove ed accettava che avvenisse l'esame dell'imputata e l'escussione dibattimentale del teste a difesa. Dopodichè, avvenuto il completamento istruttorio all'udienza del 19.7.2017, oggi si dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitando le parti alle conclusioni, sopra trascritte.
Veniva, quindi, pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
In esito all'istruttoria dibattimentale l'imputata deve essere riconosciuta colpevole del reato ascritto.
La persona offesa ha raccontato di essere separato dalla coniuge B. e di essere genitore di due loro figli, (...) (minorenne all'epoca dei fatti) ed (...). Con il provvedimento di separa
zione emesso dal Tribunale Frosinone i figli erano stati affidati alla madre, con il diritto di visita esercitabile dal padre ogni mercoledì pomeriggio ed alternativamente nei fine -
settimana. Ha rappresentato che la moglie, però, faceva di tutto per non ottemperare a quanto imposto dal Giudice dal momento che, da subito dopo la separazione, non gli concedeva di vedere i figli, o non rispondendo al citofono oppure negando che essi fossero in casa. E tutto ciò era avvenuto per un numero di volte rilevante, ben al di là, tra l'altro, del limite temporale disegnato nell'imputazione odierna. Più volte, per questo, aveva sporto denuncia, chiedendo anche l'intervento dei Carabinieri, senza però riuscire nell'intento di far mutare atteggiamento alla moglie, sino aquando un giorno il figlio minore era
sceso da casa, dicendo espressamente al padre di non avere intenzione di vederlo. Aveva egli anche provveduto, in una delle occasioni in cui era intenzionato ad esercitare il suo diritto di vedere i propri figli in un mercoledì, a far intervenire i Carabinieri, i quali avevano suonato al portone e, dopo essersi qualificati, erano saliti, accertando la presenza della (...) in casa, quando invece ella non aveva risposto poco prima al marito.
Deve, dunque, ritenersi accertata una condotta di ostacolo alle legittime facoltà di visita del genitore non affidatario ed al conseguente diritto di quest'ultimo di tenere con sé i minori, dal momento che l'esercizio di tale diritto (/dovere) è stato tentato, ma risulta esser stato
reso vano da una condotta oppositiva dell'imputata, con inevitabile frustrazione degli obiettivi di sviluppo della personalità del minore, tutelati e garantiti proprio con il provvedimento giudiziario rimasto inadempiuto per lungo tempo.
Sul punto occorre puntualizzare che, ai fini della sussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice che concerna l'affidamento dei minori, il termine "elude" va inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi comportamento, positivo o nega
tivo, che non esige scaltrezza o condotta subdola per evitare l'esecuzione del predetto provvedimento; se è vero che la semplice inattività, in genere, non integra l'elusione, "....... non può disconoscersi che l'azione negativa dell'obbligato assume rilievo, ai fini della configurazione dell'illecito in esame, ogni volta che il relativo obbligo richieda, per essere adempiuto, una certa collaborazione da parte del soggetto cui è imposto, in difetto della quale, divenendo il provvedimento del Giudice difficilmente eseguibile, si ha elusione del provvedimento stesso. Nella specifica materia in esame, è di intuitiva evidenza il ruolo centrale che assume il genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli minori con l'altro genitore, e ciò a prescrivere dall'osservanza burocratica del relativo obbligo imposto col provvedimento giurisdizionale. Ne consegue, che il rifiuto di fatto apposto dal genitore affidatario
alla richiesta -verbale o scritta -dell'altro genitore di esercitare il diritto di visita dei figli concreta
l'elusione del provvedimento giurisdizionale che regolamenta tale rapporto, proprio perché l'atteggiamento omissivo dell'obbligo finisce col riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti così a contrastare essi stessi gli incontri col genitore non affidatario, proprio perché non sensibilizzati ed educati al rapporto con costui dall'altro genitore......" (così, in motivazione: Cass. n. 2925/2000). In altri termini più volte la Corte di legittimità si è espressa nel senso che l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la "frustrazione" delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l'esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole (cfr. negli stessi termini: Cass. pen. sez. 6, 33719/2010 Rv. 248157: fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti del luogo di dimora senza preavviso al marito separato non affidatario; conformi: N. 37118 del 2004 Rv. 230211, N. 32846 del 2009 Rv. 24462;
da ultimo, Cass. n. 43292/2013).
Ciò consente di ritenere integrata la condotta elusiva contestata all'imputata.
Ora, è evidente che le dichiarazioni della persona offesa risultano la principale fonte probatoria del
processo. Non è superfluo rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (Cass.: Sez. 5, 1.6.1999, n. 6910, Sez. 6, 4.3.1994, n.2732 e Sez. 1, 18.3.1992, n.3220). Inoltre, secondo Cass. 33162/2004, "la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato purché sia sottoposta ad indagine positiva circa la sua
attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare
le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., che richiedon
o la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l'interesse di cui la parte offesa è portatrice; soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi".
Nel caso di specie, la valutazione di attendibilità della persona offesa supera positivamente l'uso di tale doverosa accortezza, ove solo si abbia riguardo all'importante circostanza che il (...) non solo non si è costituito parte civile nell'odierno processo, mostrando di essere fo
rtemente interessato solo ad una pronuncia di giustizia, senza alcun ritorno economico, ma ha anche mostrato insussistente sentimento di rivalsa verso l'ex coniuge, riferendo i fatti con pacatezza e rassegnazione. Inoltre importante riscontro al suo racconto è derivato dalla testimonianza del Brigadiere (...), il quale ha effettuato due interventi sollecitati da altrettante denunce del (...), in uno dei quali aveva verificato la presenza a casa della (...) e del figlio minorenne che, comprensibilmente turbato dalla (atipica) situazione della presenza dei Carabinieri in casa propria in relazione ai non buoni rapporti tra i propri genitori, non aveva manifestato gradimento di vedere il proprio padre in quella occasione (cfr., sul punto, la testimonianza della figlia della coppia, (...)).
D'altra parte assolutamente insufficiente è stata la linea difensiva tenuta dall'imputata personalmente, che si è limitata, nel corso del suo esame, a negare l'accaduto o a dichiarare di non sapere se il figlio scendesse o meno da casa per incontrare il padre (pagg. 8 e 9 delle relative trascrizioni: quindi indirettamente confermando qualche tentativo d'accesso del marito), semmai rimproverando quest'ultimo di non essere stato puntuale nel rispettare i giorni delle visite.
Tenuto, dunque, conto della natura e della gravità del reato, nonché, in generale dei parametri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena di mesi 1 di reclusione.
Lo stato di incensuratezza dell'imputata consente una valutazione prognostica positi
va in ordine alla futura non commissione di ulteriori reati e, dunque, permette la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre alle attenuanti generiche, anche in considerazione del fatto che la stessa ha ripreso ad adempie
re regolarmente ad ai propri obblighi, secondo quanto emerso dalla testimonianza della figlia.
Alla sentenza di condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali per il condannato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;
Concesse le attenuanti generiche;
condanna (...) alla pena di mesi 1 di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Giorni 90 per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Frosinone il 21 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2018.
11-09-2018 18:31
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