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Sentenza

Contrae matrimonio concordatario presso la cappella dell'ospedale dove è ricoverato, senza preventive pubblicazioni, perché  in pericolo di vita.
Contrae matrimonio concordatario presso la cappella dell'ospedale dove è ricoverato, senza preventive pubblicazioni, perché in pericolo di vita.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 5894/18; depositata il 12 marzo
Il matrimonio religioso con effetti civili o matrimonio concordatario è disciplinato, quanto ai presupposti in base ai quali esso può ottenere tali effetti nell'ordinamento, dalla legge 27 maggio 1929, n. 847, Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell' 11 
febbraio 1929 fra la S. Sede e 
l'Italia, nella parte relativa al matrimonio (c.d. legge matrimoniale), di attuazione del Conccordato latranense dell'11 febbraio 1929 
fra lo Stato italiano e la Santa Sede, e dall'accordo di revisione firmato a  Roma il 18 febbraio 1984, che ha modificato il 
Concordato, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 25 marzo 1985, n. 121 e  che è entrato in vigore il 3 giugno 1985 con 
lo scambio degli strumenti di ratifica.
L'art. 8 dell'accordo ratificato con la legge n. 121 del 1985 riconosce, invero, gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le 
norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella 
casa comunale. Si precisa, al comma 3, che la trascrizione non possa avere luogo: a) quando gli sposi non abbiano l'età richiesta 
dalla legge; 
b) quando sussista fra i  coniugi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. 
Circa i tempi, la richiesta di trascrizione è fatta dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato non oltre i   cinque giorni dalla celebrazione. 
Inoltre, per il comma 6, la trascrizione può essere effettuata «anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e  senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momentodella celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai 
terzi».
Avv. Antonino Sugamele

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