L’indipendenza economica del coniuge giustifica l’elisione dell’assegno divorzile
Il giudice, richiesto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 898 del 1970, della «revisione» dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto, in ragione della sopravvenienza di «giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio» deve verificare, conformemente ai principi di diritto enunciati con la sentenza n. 11504 del 2017, se i sopravvenuti «motivi» dedotti giustifichino effettivamente, o no, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta "indipendenza o autosufficienza economica" dell'ex coniuge beneficiario, desunta dagli "indici" individuati con la stessa sentenza n. 11504 del 2017; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto al l'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario.
Cassazione civile, sez. I, con sentenza 21 giugno 2017, n. 15481.
01-07-2017 10:23
Richiedi una Consulenza