L'assegno divorzile è riconoscibile anche quando non sia stato chiesto nel giudizio che ha deciso il divorzio per la contumacia dell’attrice.
Corte Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 novembre 2016 – 12 gennaio 2017, n. 683
Presidente Ragonesi – Relatore Lamorgese
Ragioni della decisione
Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis C.P.C.
La Corte d'appello di Roma, con decreto 5 agosto 2015, ha rigettato il reclamo proposto dalla K.V.O. avverso il decreto del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la sua domanda di revisione delle condizioni di divorzio dal coniuge C.G., al fine di ottenere il riconoscimento di un assegno sul quale la sentenza di scioglimento del matrimonio, emessa nella sua contumacia, non si era pronunciata.
La Corte ha ritenuto che l'interessata non avesse dedotto né provato la sopravvenienza di fatti idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio.
La K.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, cui si è opposto il C. che ne ha eccepito la improcedibilità e infondatezza. L'eccezione di improcedibilità del ricorso è infondata: il ricorso è stato notificato il 6 ottobre 2015 e depositato il 26 ottobre 2015, cioè nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c.
Con il motivo proposto, la ricorrente lamenta l'aggravamento delle sue condizioni economiche, a seguito del venir meno dell'assegno di separazione, e la mancata valutazione delle favorevoli condizioni del C., dimostrate dal fatto di avere continuato a corrispondere l'assegno di separazione per un certo periodo anche dopo la sentenza di divorzio.
Il motivo è inammissibile.
Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, la richiesta dell'assegno divorzile (previsto dalla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, art. 10) è ammissibile anche ove esso non sia stato precedentemente chiesto, ma è pur sempre necessario che siano dedotte e dimostrate - evidentemente nel giudizio di merito - circostanze sopravvenute, rispetto alle statuizioni del divorzio operanti rebus sic stantibus, concernenti la indisponibilità
di mezzi adeguati e la impossibilità oggettiva di procurarseli (v. Cass. n. 30033/2011). La rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile: tale principio trova applicazione anche nella ipotesi in cui il coniuge divorziato che chiede per la prima volta l'assegno sia rimasto contumace nel giudizio di divorzio, non potendo essere a lui riconosciuta una posizione diversa da quella del coniuge che, essendosi costituito, non abbia chiesto l'attribuzione di detto assegno (v. Cass. n. 17320/2005).
Tanto premesso, la ricorrente si è limitata, in sostanza, a chiedere la conferma dell'assegno attribuitole in sede di separazione, senza però considerare che la sentenza di divorzio ha determinato il venir meno del vincolo matrimoniale e, quindi, del titolo di quell'attribuzione patrimoniale e senza avere addotto, nel giudizio di merito, fatti sopravvenuti idonei a giustificare la revisione delle condizioni della sentenza di divorzio (infatti, la determinazione dell'assegno divorzile costituisce un effetto diretto della pronuncia di divorzio e prescinde dalle statuizioni patrimoniali pronunciate in sede di separazione, v. Cass. n. 398/2010, n. 25010/2007). Il giudizio di legittimità non è la sede nella quale l'ex coniuge possa dimostrare il peggioramento delle condizioni economiche e le ragioni in fatto della richiesta di attribuzione dell'assegno divorzile.
Le parti non hanno presentato memorie.
Il Collegio condivide la predetta relazione.
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 3100,00, di cui € 200,00 per esborsi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore contributo previsto dalla legge.
13-01-2017 23:29
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