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Sentenza

In tema di pensione di reversibilità, qualora il coniuge superstite abbia percepito per intero, o con importi maggiori a quelli stabiliti con pronuncia del Giudice in merito alla corretta ripartizione, la pensione di reversibilità dovuta in parte anche al coniuge divorziato, spetta all’ente previdenziale, e non al coniuge superstite, la corresponsione degli arretrati al coniuge divorziato, salva la facoltà per l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso.
In tema di pensione di reversibilità, qualora il coniuge superstite abbia percepito per intero, o con importi maggiori a quelli stabiliti con pronuncia del Giudice in merito alla corretta ripartizione, la pensione di reversibilità dovuta in parte anche al coniuge divorziato, spetta all’ente previdenziale, e non al coniuge superstite, la corresponsione degli arretrati al coniuge divorziato, salva la facoltà per l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso.
Tribunale Roma, sez. I, 03/08/2016, (ud. 08/07/2016, dep.03/08/2016),  n. 64
                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        IL TRIBUNALE DI ROMA                         
                             PRIMA CIVILE                            
in composizione collegiale così costituito:                          
Dott.ssa   Franca       Mangano         Presidente                   
Dott.ssa   Donatella    Galterio        Giudice relatore             
Dott.      Vincenzo     Vitalone        Giudice                      
ha pronunciato la seguente                                           
                               SENTENZA                              
nella  causa  civile  di primo grado iscritta al numero del ruolo 154
generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente           
                                 TRA                                 
Cr.  Pi., con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro n.67 presso
lo studio del procuratore avvocato Iolanda Piccinina, rappresentante e
difensore,  unitamente  al  procuratore  avvocato  Almerindo Proietti
Semproni, per procura in atti                                        
                                                     PARTE RICORRENTE
                                  E                                  
Ma. Eu. No., con domicilio eletto in Roma, piazza Mazzini n.27 presso
lo studio del procuratore avvocato Francesco Mainetti, rappresentante
e  difensore, unitamente al procuratore avvocato Barbara De Siati per
procura in atti                                                      
                                                     PARTE RESISTENTE
                                  E                                  
EMPAM,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  - tempore, con
domicilio  eletto in via Torino n.38 presso lo studio del procuratore
avvocato Vincenzo Squillaci, rappresentante e difensore per procura in
atti                                                                 
                                                     PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI                                                          
All'udienza  di  precisazione  delle  conclusioni i procuratori delle
parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni                       
La  parte  ricorrente:  determinare  la quota della reversibilità del
signor  Lu.  De. Ro. e/o degli altri assegni e/o emolumenti spettanti
alla  parte  ricorrente nella misura ritenuta di giustizia, ordinando
all'ente  erogante la corresponsione diretta in proprio favore, oltre
alla  restituzione della quota parte a decorrere dalla maturazione del
diritto                                                              
La  parte  resistente  Nobili: ripartire pro - quota la reversibilità
del  signor  Lu.  De.  Ro.  con il ricorrente tenendo conto oltre che
della durata legale dei due matrimoni, del periodo di convivenza more
uxorio precedente al matrimonio dell'ammontare dell'assegno divorzile
e di ogni altro criterio idoneo a pervenire ad un risultato equo     
La parte resistente ENPAM: accertato che la pensione di reversibilità
del  defunto  Lu.  De.  Ro.  ammonta ad un importo mensile lordo di E
202,53  e di E 2.690,53 rispettivamente a carico del Fondo Generale e
del  Fondo Medici di Medicina Generale, dichiarare che il diritto alla
quota  della  pensione  da  parte  del  coniuge divorziato decorre nei
propri  confronti  dalla  notifica della sentenza attributiva di tale
diritto,  o in subordine autorizzarlo a ripetere quanto indebitamente
percepito  dal  coniuge  superstite  a  decorrere dal' 1.10.2012 e per
l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione in proprio favore
dell'importo    corrispostole    in    eccesso,   oltre   interessi e
rivalutazione                                                        


Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Non essendo in contestazione l'an debeatur della pretesa ricorrente, così come si evince dalle rassegnate conclusioni, il thema decidendum resta circoscritto alla ripartizione della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge fra costei e la resistente, seconda moglie e moglie superstite del signor Lu. De. Ro..

Premesso che la signora Pi. risulta titolare dei requisiti essenziali previsti dall'art. 9 1. div., non avendo contratto successivamente alla sentenza di divorzio dal marito pronunciata da questo Tribunale in data 11.10.2002 nuovo matrimonio come comprovato dal certificato di stato libero (cfr. doc. A del fascicolo di parte) ed essendo beneficiaria di un assegno divorzile riconosciutole con la medesima pronuncia di E 413 mensili con decorrenza dal novembre 2002 (cfr. doc. n. 3), occorre chiarire che la ripartizione del trattamento di reversibilità non può ridursi ad un mero calcolo matematico i cui addendi siano costituiti dalla durata dei rispettivi matrimoni delle due parti, che invece ben può estendersi anche alla convivenza prematrimoniale, postulando altresì, sulla scorta di un principio già da tempo implicitamente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 419/1999, l'applicazione anche di ulteriori criteri di valutazione, da individuarsi nell'ambito dello stesso art. 5 l. n. 898 del 1970 in relazione alla determinazione dell'assegno divorzile, trattandosi di elementi funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il "de cuius" gli aveva assicurato in vita (cfr. Cass. 31.1.2007 n. 2092 e Cass. 18.8.2006 n. 18199). Concorrono pertanto nella determinazione delle quote da attribuirsi rispettivamente al coniuge divorziato ed al coniuge superstite, quali correttivi dell'elemento meramente temporale, una serie di altri parametri riconducibili a quelli enucleati dall'art. 5 1.898/1979, quali le complessive condizioni economiche degli aventi diritto, l'entità dell'assegno attribuito al coniuge divorziato, l'età raggiunta ed ogni altro elemento utile in relazione alla particolarità del caso concreto (cfr. per tutte Cass. 9.4.2009 n. 8734).

Per quanto attiene alla durata dei rispettivi vincoli matrimoniali, che comunque resta uno dei parametri principali dal quale muovere per la ripartizione, fatta salva l'applicabilità dei correttivi di tipo equitativo che possono anche prevalere su quello della durata (cfr. Cass. 28.11.2011 n.25147), occorre far riferimento non già al rapporto formale ma anche alla convivenza prematrimoniale al fine di riferire il criterio temporale all'effettiva comunione di vita del de cuius con le due mogli stante la parificazione ormai consolidata che assimila la convivenza more uxorio al rapporto matrimoniale: da ciò consegue che deve ritenersi possibile discostarsi da un rigido criterio basato unicamente sulla durata del matrimonio legale, comprendente anche il periodo successivo alla separazione fino alla sentenza di divorzio, allorché sia notevole lo scarto fra matrimonio e convivenza effettiva ed a tale scarto corrisponda una concomitante convivenza "more uxorio" della nuova coppia (Cass. n. 8477/1997).

Quel che però occorre rilevare, e che costituisce uno degli specifici elementi in contestazione tra le parti, è che la convivenza rilevante è unicamente quella intervenuta tra il de cuius e la seconda moglie la quale soltanto costituisce elemento che possa prevalere sul vincolo formale nei confronti della prima moglie che in quanto tale si estende fino alla pronuncia di divorzio, mentre del tutto neutrale è l'eventuale convivenza che abbia preceduto il matrimonio della ricorrente, la quale non elide il concorrente diritto di alcuno.

Nella fattispecie le risultanze istruttorie hanno consentito di appurare che il matrimonio tra la resistente e il signor De. Ro., celebrato il 24.3.2007 e dunque durato formalmente 5 anni e mezzo è stato preceduto da una convivenza durata circa dieci anni come emerso dalle univoche deposizioni dei testi Ma. Co. e Ma. De. Du., che hanno ancorato all'anno 1997 l'inizio della coabitazione tra i due nell'appartamento in via De Carolis dove sono sempre restati: dal momento che le due deposizioni, ancorchè provenienti dai testimoni citati dalla resistente, non risultano smentite dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi né da alcun altro elemento, deve ritenersi accertato che la convivenza tra la resistente ed il signor De. Ro. abbia coperto un arco temporale di 15 anni, a differenza di quella del ricorrente che deve ritenersi di gran lunga inferiore alla durata formale del suo vincolo matrimoniale. Invero pur essendosi la signora Pi. sposata in data 13.6.1985 e divorziata 17 anni dopo con sentenza pronunciata in data 11.10.2002, la coabitazione coniugale di costei non può ritenersi superiore ad 11 anni, specie in considerazione del fatto che la sua separazione coniugale, in relazione alla quale non è stato prodotto alcun documento che consenta di verificare a quale data risalga l'allontanamento del marito dalla casa familiare, è stata pronunciata con decreto di omologa delle condizioni concordate dai coniugi al maggio 1997.

Ciò premesso le ulteriori risultanze istruttorie hanno evidenziato che entrambe risiedono in un immobile di loro proprietà, esclusiva quella della Pi. e in comunione nella quota di 1/3 con i figli del marito quello della Nobili, che entrambe sono titolari di altri cespiti immobiliari, costituiti per il ricorrente dalla quota del 50% della casa di abitazione della defunta madre in Roma, di recente pervenutale jure successionis, oltre ad alcune comproprietà in quota tuttavia marginale (oscillante tra il 4 ed il 12%), di fabbricati ubicati fuori dalla città di Roma, e per la resistente dalla comproprietà di un garage e di un altro appartamento anch'esso nella sua titolarità nella misura di 1/3 sempre in via De Carolis, improduttivo tuttavia di reddito in quanto adibito ad abitazione del figlio del marito, Gi., nonché dalla quota di ¼ di un immobile nelle Marche e dalla quota di 1/18 nel Comune di Tolentino. Diversa è risultata invece la loro condizione reddituale atteso che gli emolumenti retributivi percepiti dalla resistente, pari ad un media di circa E 60.000 lordi annui (come si evince dai Modelli Unico 2011-2013, senza che possa tenersi conto del maggior reddito complessivo di oltre 99.000 euro figurante nell'Unico 2014 nel quale all'evidenza confluisce la pensione di reversibilità del marito deceduto nel 2012) sono pressoché il doppio dei compensi percepiti dalla ricorrente quale corrispettivo dell'attività libero - professionale di fisiatra, la cui media risulta di circa E 30.000 annui lordi (cfr. Modelli Unico 2011-2013), cui si aggiunge la disponibilità dell'ulteriore somma di E 400 mensili tuttora corrispostale dal suo ex compagno, malgrado la cessazione della loro relazione sentimentale (cfr. deposizione del teste Del Du.).

La pensione di reversibilità del signor De. Ro. ammonta stando a quanto dedotto dall'ENPAM ad un importo mensile lordo di E 202,53 e di E 2.690,53 rispettivamente a carico del Fondo Generale e del Fondo Medici di Medicina Generale per un totale di E 2.892 mensili.

Sulla scorta di tale quadro, pur ritenendosi che il criterio guida nella ripartizione delle quote della pensione di reversibilità del signor De. Ro., sia comunque quello di calibrare l'interesse del primo coniuge a non essere privato dei mezzi indispensabili per il suo mantenimento rispetto al tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio e l'interesse del secondo coniuge a mantenere lo stesso tenore assicuratogli dal de cuius in vita (cfr. Cass. 30.6.2014 n.14793), si ritiene da un canto di dover valorizzare il maggior contributo fornito dalla parte ricorrente alla conduzione del menage domestico avuto riguardo alla circostanza che oltre all'attività lavorativa svolta si è occupata anche della crescita dei due figli nati in costanza del suo matrimonio e che tuttora grava sulla medesima il mantenimento del secondogenito Giulio, nato in data 10.7.1991, con lei convivente dopo il decesso del padre (a carico del quale era stato posto con la sentenza di divorzio l'assegno di E 775 mensili per il mantenimento dei due ragazzi, ma essendo medio tempore Giacomo diventato economicamente autonomo), ma d'altro va tenuto conto sia dell'entità dell'assegno divorzile spettante alla signora Piazzi rivalutato alla morte del de cuius ad E 424 mensili, sia della maggior durata della convivenza della resistente con il coniuge così come del fatto che sia stata quest'ultima a stargli accanto fino alla sua morte, unitamente alla minor consistenza delle sue proprietà immobiliari che di fatto controbilanciano le maggiori capacità reddituali.

Tanto premesso si ritiene che la quota da attribuirsi alla ricorrente vada quantificata nella misura del 35%, essendo con tale percentuale, superiore all'assegno divorzile di cui beneficiava in precedenza, ampiamente assolta la finalità assistenziale propria della pensione di reversibilità. Alla signora No. deve conseguentemente essere attribuito il restante 65%.

Il diritto della parte ricorrente alla percezione della quota suddetta decorre, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Qualora, pertanto, la pensione - anteriormente alla pronunzia del giudice attributiva di una quota di questa al divorziato - sia stata corrisposta per intero ovvero in maggior misura al coniuge superstite, gli arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari e potrà, quindi, recuperare le somme versate in eccesso (cfr. Cass. 31.1.2007 n. 2092).

Ove pertanto il coniuge superstite abbia percepito medio tempore importi maggiori di quelli attribuitigli con la presente pronuncia a titolo di trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo spetta a quest'ultimo e non già al coniuge superstite la corresponsione degli arretrati dovuti all'ex coniuge divorziato: all'ente previdenziale deve essere pertanto ordinata, in accoglimento della richiesta accessoria formulata dal ricorrente, la corresponsione degli arretrati eventualmente spettanti a quest'ultima a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del signor Lu. De. Ro., ovverosia dall'1.10.2012, salva ovviamente la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dalla resistente le somme versatele in eccesso.

L'esito della controversia, avuto riguardo alle conclusioni spiegate dall'ex coniuge e dal coniuge superstite, rimessesi entrambe alle valutazioni di questo Tribunale consente di compensare integralmente fra le medesime le spese di lite. Lo stesso dicasi per l'ENPAM.
PQM
PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cr. Pi. nei confronti di Ma. Eu. No. e dell'EMPAM, così provvede:

1.- determina la quota della pensione di reversibilità e degli assegni spettanti a Cr. Pi. nella misura del 35% di quella astrattamente spettante al coniuge superstite Ma. Eu. No., con decorrenza dal mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge;

2.- ordina all'ente previdenziale la corresponsione di detta quota a Cr. Pi., nonché degli arretrati a costei spettanti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge;

3.- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il giorno 8 luglio 2016

Depositata in Cancelleria il 03/08/2016
Avv. Antonino Sugamele

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