L’ex convivente (etero o omosessuale che sia) del genitore biologico di figli minori non ha nei confronti di questi ultimi alcuna legittimazione ad agire per conto e nell’interesse di soggetti minori con cui appunto non sussiste un rapporto genitoriale.
Tribunale di Palermo, sez. I Civile, decreto 6 – 13 aprile 2015
Presidente Grimaldi di Terresena – Relatore Ruvolo
I fatti della causa e lo svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 737 c.p.c. depositato in data 5 maggio 2014 e regolarmente notificato, (omissis)
(omissis) chiedeva pronunziarsi – nell'interesse superiore dei minori (omissis) e (omissis) – un
provvedimento volto a statuire tempi e modalità di frequentazione tra lei e i due bambini, figli della
ex compagna (omissis) (omissis).
Più precisamente, la ricorrente deduceva:
- che nel corso della loro relazione sentimentale, durata circa otto anni, la (omissis), manifestato il
desiderio di divenire madre, aveva avviato – con il sostegno morale ed economico della (omissis) –
un processo di procreazione assistita di tipo eterologo, conclusosi con la gravidanza e la nascita dei
due gemelli, (omissis) e (omissis);
- che i bambini, sin da subito, erano stati accuditi ed accompagnati nella loro crescita da entrambe le
donne e le stesse, nella prospettiva di realizzare un progetto di vita idoneo a garantire alla prole una
crescita serena ed armoniosa e la costituzione di un vero e proprio nucleo familiare, avevano deciso
di adire, nel settembre del 2011, il Tribunale per i Minorenni di Palermo al fine di ottenere il
riconoscimento in capo alla (omissis) di una potestà analoga a quella genitoriale;
- che tale iniziativa si era, tuttavia, rivelata infruttuosa per l'intervenuto rigetto della domanda sia da
parte del Tribunale dei Minori sia, in sede di reclamo, da parte della Corte di Appello di Palermo;
- che l'odierna ricorrente si era sempre fatta carico, quasi in via esclusiva, delle spese familiari e che
nel maggio 2012 aveva donato alla (omissis) un fondo (sito in (omissis)) al fine di avviare
un'attività agrituristica, stabilendo che, una volta venuti meno i previsti vincoli fiscali, la nuda
proprietà passasse ai figli (omissis) e (omissis), onde garantire loro una base economica iniziale;
- che, a causa di dissensi e contrasti insorti – sia sul piano economico sia sotto il profilo delle scelte
educative dei minori – la relazione affettiva tra le due donne si era incrinata sino a dissolversi
completamente nel febbraio del 2014, rendendo così assai difficoltosa l'assidua frequentazione della
ricorrente con i minori, ormai conviventi con la madre presso un'altra residenza.
Chiedeva, pertanto, l'emanazione di un provvedimento diretto a regolare – nel supremo interesse
dei bambini – i rapporti tra questi e la stessa ricorrente, richiedendo a tal fine che venisse disposta
una CTU al fine di verificare l'esistenza di una significativa relazione affettiva con i minori. Inoltre
chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 ter in relazione agli artt. 2 e
30 Cost., e in combinato disposto con gli artt. 317, 317 bis, 336 e 337 bis c.c., nella parte in cui non
prevede il diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e significativo del minore
con il genitore sociale nel caso di separazione della coppia omosessuale.
In data 10.7.2014 si costituiva in giudizio (omissis) (omissis) eccependo:
- in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Termini Imerese, luogo in cui i minori vivevano al momento della proposizione del ricorso;
- l'inesistenza di una famiglia di fatto composta dalla stessa, i di lei figli e la ricorrente, pur
ammettendo di avere avuto una relazione sentimentale con quest'ultima;
- nel merito, l'infondatezza giuridica e l'inammissibilità della domanda in considerazione
dell'assenza nel nostro ordinamento di diritti del convivente del genitore di mantenere i rapporti con
i figli dell'ex partner una volta cessata la convivenza.
Chiedeva, pertanto, una declaratoria di incompetenza territoriale e, in subordine, il rigetto del
ricorso nel difetto di un diritto azionabile.
16-05-2015 12:20
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