Tribunale civile di Trapani. Mantenimento delle figlie e revoca provvedimento di assegnazione casa coniugale. La sentenza della Corte di Appello di Palermo viene cassata dal Supremo Collegio perchè non valutato la ricorrenza del presupposto della novità della situazione occupazionale e reddituale delle parti rispetto a quella esistente al momento della pronuncia della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Trapani.
Cassazione civile sez. VI
Data:
30/10/2013 ( ud. 18/06/2013 , dep.30/10/2013 )
Numero:
24515
Classificazione
DIVORZIO - Revisione statuizioni: assegno all'ex coniuge
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.M.R., C.C. e Cl., elettivamente
domiciliate in Roma, via Lazzaro Spallanzani 36, presso lo studio
dell'avv. DELPINO ALBERTO, rappresentate e difese per procura
speciale a margine del ricorso dall'avv. Nicolò Solina che dichiara
di voler ricevere le comunicazioni al n. telefax 0924/201938 e, ai
fini di quanto dispone l'art. 366 c.p.c., e per ogni finalità di
legge, indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
nicolo.solina.avvocatitrapani.legalmail.it;
- ricorrente -
nei confronti di:
C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via della
Giuliana 32, presso lo studio dell'avv. FISCHIONI GIUSEPPE, dal quale
è rappresentato e difeso per mandato a margine del controricorso,
che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche
inerenti il presente procedimento al n. fax 06/23315653 o al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata
giuseppefiachioni.ordineavvocatiroma.org;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, emesso il 7
dicembre 2011, depositato il 23 dicembre 2011, n. R.G. 24/2011;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione
semplificata della decisione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 10/29 aprile 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis, che qui si riporta con alcuni adattamenti formali e precisazioni:
1. La controversia ha per oggetto il diritto della D.M. a percepire dal C. il contributo mensile di mantenimento a favore delle figlie C.C. e Cl. nonchè la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
2. Il Tribunale di Trapani, con decreto dell'11-16 novembre 2010, aveva respinto la richiesta di C. di eliminazione dell'assegno di mantenimento e accolto la richiesta della D.M. e delle figlie C.C. e Ca.Cl. di adeguamento a 1.200 Euro mensili del contributo gravante sul C. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non ancora indipendenti economicamente.
3. La Corte di appello di Palermo ha riformato la decisione di primo grado e ha eliminato l'assegno di mantenimento. Ha altresì revocato l'assegnazione della casa coniugale in favore della D.M..
4. Ricorrono per cassazione D.M.R., C.C. e Cl. deducendo: a) violazione o falsa applicazione di norme, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all'art. 115 c.p.c., alla L. n. 898 del 1970, art. 9, all'art. 2909 c.c., violazione di legge ex art. 111 Cost., insussistenza di giustificati motivi sopravvenuti alla sentenza divorzile. Le ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia accolto il ricorso senza attenersi alla prescrizione, di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, della modificabilità della sentenza di divorzio solo in caso di giustificati motivi sopraggiunti; b) omissione, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione a fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione di legge per difetto di argomenti idonei a rilevare la ratio decidendi o, comunque, in quanto la decisione impugnata è fondata su argomenti logicamente inconciliabili, insussistenza di giustificati motivi sopravvenuti alla sentenza divorzile. Secondo le ricorrenti il decreto impugnato non ha affatto messo a confronto la situazione esistente al momento della pronuncia da revisionare con quella prospettata in questo giudizio; c) violazione e falsa applicazione di norme ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 147, 148 e 155 c.c., violazione dell'art. 111 Cost., difetto di autosufficienza economica di C.C. e Cl.. Le ricorrenti contestano la decisione della Corte di appello in quanto ha ritenuto erroneamente raggiunta (cfr. Cass. Civ. n. 407/2007) l'autosufficienza economica di C.C. e Cl. sulla base dell'effettuazione di lavori saltuari e precari; d) contraddittorietà della motivazione in relazione a fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione di legge per difetto di argomenti idonei a rilevare la ratio decidendi o, comunque, in quanto la decisione impugnata è fondata su argomenti logicamente inconciliabili. Le ricorrenti lamentano la carenza della motivazione laddove non ha preso in considerazione la entità della retribuzione percepita saltuariamente dalle C. anche in relazione alle aspettative di vita e di inserimento professionale e sociale delle stesse derivanti non solo dagli studi seguiti ma anche dal contesto familiare, qualificato dalla professione di primario ospedaliero del padre e dai suoi consistenti redditi; e) violazione e falsa applicazione di norme ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 6, all'art. 111 Cost..
Insussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare in quanto misura consequenziale all'eliminazione dell'obbligo di mantenimento delle figlie erroneamente ritenute autosufficienti economicamente.
5. Si difende con controricorso C.G. e si riporta alla giurisprudenza (Cass. civ. 7195/1997, Cass. Civ. 23590/2010) secondo cui il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno. Il controricorrente fa rilevare come non si sia verificato, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, alcun incremento del suo reddito tale da giustificare il mantenimento del suo obbligo di contribuzione e addirittura il suo aumento mentre, al contrario, la sua capacità di spesa è notevolmente diminuita a seguito della nascita di un figlio dal suo secondo matrimonio.
6. I primi due motivi di ricorso appaiono fondati in quanto la motivazione della Corte di appello non consente di verificare se sia stata adeguatamente valutata la ricorrenza del presupposto della novità della situazione occupazionale e reddituale delle parti rispetto a quella esistente al momento della pronuncia della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Trapani e modificata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 25 gennaio 2008.
7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della causa in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa per la cassazione con rinvio del decreto della Corte di appello di Palermo del 7/23 dicembre 2011.
Ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile e che pertanto il ricorso per cassazione deve essere accolto quanto ai suoi primi due motivi, restando assorbiti gli altri, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Palermo perchè riesamini la controversia valutando la controversia nell'ottica dell'accertamento della eventuale ricorrenza di motivi sopravvenuti, rispetto alla situazione accertata dalla sentenza di divorzio, che giustifichino la richiesta di eliminazione o riduzione dell'assegno corrisposto dal C. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni e di revoca dell'assegnazione della casa coniugale a L.M.R., specificamente in relazione alla situazione economica del C. e delle figlie, all'eventuale conseguimento di uno stato consolidato di indipendenza economica delle figlie e alla cessazione della convivenza di queste ultime con la madre.
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2013
15-01-2014 12:13
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