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Separazioni e divorzi davanti al Sindaco: il Ministero restringe il campo di applicazione.
Separazioni e divorzi davanti al Sindaco: il Ministero restringe il campo di applicazione.
Separazione  e divorzio a seguito di negoziazione assistita. La prima questione che la circolare esamina è quella relativa agli incombenti che seguono al raggiungimento di un accordo a seguito di una negoziazione assistita dai rispettivi avvocati.
Ebbene dopo aver ricordato che occorre munirsi di un nulla osta o di un'autorizzazione del procuratore della Repubblica o del presidente del Tribunale a seconda che ci siano oppure no figli (con ciò intendendosi, per brevità, figli minori o maggiorenni non autosufficienti o con handicap grave), il Ministero ricorda l'obbligo di trasmettere l'accordo con il nulla osta o con l'autorizzazione all'ufficiale di stato civile entro il termine di 10 giorni pena l'irrogazione della sanzione amministrativa a carico dell'avvocato inadempiente o ritardatario.
Senonché il punto critico è che il Ministero muovendo dalla legge di conversione che ha previsto che ogni parte deve essere assistita da almeno un avvocato, ha tratto (invero indebitamente) la conseguenza che l'accordo debba essere trasmesso «da ciascuno degli avvocati».
Ma perché chiedere la trasmissione di due accordi da parte degli avvocati quando è sufficiente che vi provveda uno soltanto oppure perché imporre di trasmettere una copia da parte di entrambi gli avvocati insieme?
Ognuno dei due avvocati è tenuto a trasmettere l'accordo, ma se vi provvede l'altro non deve scattare nessuna sanzione a carico dell'altro.
Separazione  e divorzio davanti al Sindaco. La seconda questione esaminata dalla circolare è quella relativa agli accordi di separazione e divorzio (nonché di modifica delle condizioni economiche) che le parti potranno raggiungere direttamente davanti al Sindaco a partire da oggi 11 dicembre 2014.
Ed è qui che la circolare addiviene ad una interpretazione restrittiva della norma che non soltanto è illegittima, ma, come vedremo, illogica.
Ed infatti, secondo la Circolare gli accordi di separazione e divorzio (che possono avvenire soltanto quando non ci sono figli) non devono contenere «patti di trasferimento patrimoniale» (e sin qui è la legge che lo dice).
Ma la circolare aggiunge anche - in funzione esplicativa - che la ratio della norma è quella di «escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile».
Con l'ulteriore conseguenza che «in assenza di specifiche indicazioni normative va pertanto esclusa dall'accordo … qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti».
Senonché, francamente, sfugge a questi punti quale possa essere il contenuto dell'accordo di separazione e di divorzio: ed infatti,  non può essere necessariamente soltanto la decisione di addivenire alla separazione o al divorzio.
La legge dice, infatti, che vi sia spazio (e ci mancherebbe altro) alle «condizioni tra di esse concordate».
Quando la legge esclude gli atti di trasferimento patrimoniale intende fare riferimento alla possibilità di trasferire beni immobili in sede di separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile. In questi casi o si va davanti al giudice oppure si ricorre alla negoziazione assistita dove è possibile il trasferimento salvo l'intervento successivo del notaio.
Del resto, l'interpretazione del Ministero appare anche illogica dal momento che, se così fosse (e, cioè, fosse precluso qualsiasi accordo economico come l'assegno), non si capisce perché poi la legge consente alle parti d'accordo tra di loro di presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per modificare le condizioni evidentemente economiche della loro separazione o divorzio.
Quali figli rilevano ai fini del d.l. n. 132/2014? Ciò detto merita attenzione anche un ulteriore passaggio che, se mal interpretato, potrebbe portare ad un'altra illegittimità della Circolare. Ed infatti, ad un certo punto la Circolare richiede la dichiarazione che non vi siano figli (e sin qui va bene) ma poi aggiunge «anche di una sola parte».
Qui bisogna prestare attenzione a ciò, che la presenza di figli non in comune con il coniuge non è condizione rilevante al fine di escludere la procedura davanti al Sindaco o per ritenere necessaria l'autorizzazione anziché il nulla osta. Quelli che rilevano sono i figli della coppia e non gli altri eventuali figli di uno soltanto dei coniugi.
Procedura e costi. Quanto agli aspetti procedurali la Circolare ricorda due aspetti importanti: il primo è che quando l'avvocato trasmette ai sensi dell'art. 6 d.l. l'accordo non è tenuto a formulare un'istanza (circolare n. 16/2014). La seconda è che nel caso dell'accordo davanti al Sindaco deve essere esatto il diritto fisso massimo di 16 euro.
Da quando decorre il triennio per il divorzio. Da ultimo le circolari individuano il termine dal quale decorre il triennio per ottenere il divorzio: quanto alla negoziazione assistita esso decorre dalla data certificata del raggiungimento dell'accordo (circolare n. 16/2014), mentre con riferimento alla separazione davanti al Sindaco decorre dalla data di redazione dell'accordo e non già dalla data di conferma (che avverrà non prima dei 30 giorni)(circolare n. 19/2014).
Avv. Antonino Sugamele

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