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Approfondimento

Natura della comunione convenzionale
Natura della comunione convenzionale
Natura della comunione convenzionale
 
I coniugi possono, ricorrendo alle convenzioni matrimoniali, non avvalersi del regime patrimoniale legale (comunione legale): in tal caso, o possono utilizzare i regimi patrimoniali convenzionali tipici (cioè, espressamente regolati dalla legge: separazione dei beni, fondo patrimoniale e comunione convenzionale), o possono ricorrere, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a regimi patrimoniali non previsti dalla legge (su quanto detto, si veda Capitolo - Generalità: disciplina attuale e previgente, il problema della dote nella voce Aspetti generali del regime patrimoniale della famiglia e il problema della dote).
La comunione convenzionale dunque costituisce un regime patrimoniale convenzionale tipico (nel senso anzidetto) attraverso il quale i coniugi pattiziamente derogano alla disciplina del regime legale: sui limiti di tale deroga, molto si discute; noi premettiamo, prima di dar conto delle varie posizioni sul punto, che aderiamo alla tesi per la quale la comunione convenzionale, sussumibile nello schema degli artt. 210 e 211 c.c., è "un regime non già alternativo-sostitutivo, bensì modificativo-integrativo di quello di comunione legale" (1).
Le incertezze sulla natura dell'istituto in oggetto sono state alimentate, come si è a ragione notato, anche dal ridotto numero di norme che lo regolano e dalla scarsa applicazione che l'istituto medesimo ha avuto, con conseguente esiguità delle pronunce giurisprudenziali (2).
Alcuni autori ritengono che la comunione convenzionale e la sua disciplina abbiano la mera funzione di indicare il grado di flessibilità del modello legale di comunione (3): quest'ultimo potrebbe soltanto entro certi limiti essere modificato dalla comunione convenzionale (4). La tesi enunciata viene argomentata con le seguenti considerazioni:
a) la rubrica dell'art. 210 c.c., recita: "Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni", ed anche il primo comma della citata norma usa il termine "modificare", come scopo della comunione convenzionale rispetto a quella legale;
b) il terzo comma dell'art. 210 c.c., che dichiara inderogabili le norme sull'amministrazione e quelle sull'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale, fa fondatamente ritenere che la comunione convenzionale sia stata concepita dal legislatore "come una comunione legale, modificata quanto all'oggetto" (5);
c) l'art. 211 c.c., dispone che "i beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che sono entrati a far parte della comunione": la locuzione "beni ... entrati a far parte", starebbe ad indicare l'esistenza di una comunione preesistente di cui i coniugi hanno ampliato l'oggetto (6).
Altra parte della dottrina invece conferisce alla comunione convenzionale il carattere di regime patrimoniale della famiglia, autonomo e alternativo rispetto alla comunione legale. In tale ambito, peraltro, le posizioni assumono diverse sfumature:
a) la comunione legale non può essere modificata nella sua disciplina, ma può essere soltanto sostituita con uno dei due diversi e generali regimi patrimoniali: la separazione dei beni e, appunto, la comunione legale (7);
b) si ha comunione convenzionale quando gli sposi o i coniugi intendono regolare i loro rapporti patrimoniali secondo un tipo del tutto diverso da quello legale e quindi interamente disciplinato dalla loro concorde volontà, trasposta nell'apposita convenzione costitutiva (8);
c) la disciplina della comunione convenzionale ha un carattere negativo-limitativo, che autorizza una configurazione dell'istituto "svincolata dallo schema tipico della comunione legale" (9);
d) il titolo della sezione IV ("Della comunione convenzionale"), all'interno del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile ("Del regime patrimoniale della famiglia"), correlato al titolo della sezione III ("Della comunione legale") ed a quello della sezione V ("Del regime di separazione dei beni"), fa intendere che il legislatore ha posto sullo stesso piano comunione legale, separazione dei beni e comunione convenzionale, conferendo a quest'ultima la natura di regime autonomo (10).
Un altro studioso, ponendosi su di una linea che forse potremmo definire mediana, ha sostenuto che "ove la scelta di fondo sia quella del regime (di comunione) legale, non ne possono poi essere alterate le linee essenziali, le quali sembrano effettivamente andare oltre le limitazioni espressamente dettate nell'art. 210 c.c., comprendendo senz'altro quelle che risultano dall'inserimento del modello legislativo nel quadro dei principi generali" (si pensi, per esempio, alla materia della limitazione della responsabilità patrimoniale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 c.c.); se, invece, le parti sostituiscono il regime di comunione legale, adottando un tipo di comunione del tutto diverso, allora l'autonomia degli interessati è assoggettata ai limiti generali previsti dagli artt. 160, 161 e 166-bis c.c..
 
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(1) Si veda M.R. Morelli, "Il nuovo regime patrimoniale della famiglia", Padova, 1996, pagg. 10 e ss. e pag. 133.
 
(2) Si veda M.R. Giugliano, "La comunione convenzionale", in P. Cendon (a cura di), "Il diritto privato nella giurisprudenza - La famiglia", Torino, 2000, II, pag. 397.
 
(3) Si veda M. Confortini, "La comunione convenzionale tra i coniugi", in G. Bonilini, G. Cattaneo (diretto da), "Il diritto di famiglia", Torino, 1998, II, pag. 294.
 
(4) Si veda C.M. Bianca, "Diritto civile", Milano, 2001, II, pagg. 84 e ss.
 
(5) Si veda G. Cian, A. Villani, "La comunione dei beni tra i coniugi (legale e convenzionale)", in "Rivista di diritto civile", 1980, pag. 407.
 
(6) Si veda N. Irti, "Della comunione convenzionale", in L. Carraro, G. Oppo, A. Trabucchi (a cura di), "Commentario alla riforma del diritto di famiglia", Padova, 1977, I, 1, pag. 454.
 
(7) Si veda M. Atlante, "Il nuovo regime patrimoniale della famiglia alla luce della prima esperienza notarile", in "Rivista del notariato", 1976, pag. 6.
 
(8) Si veda V. De Paola, A. Macrì, "Il nuovo regime patrimoniale della famiglia", Milano, 1978, pagg. 224 e ss..
 
(9) Si veda F. Corsi, "Le convenzioni matrimoniali", in A. Cicu, F. Messineo (diretto da), "Trattato di diritto civile e commerciale", Milano, 1984, VI, 2, pag. 10.
 
(10) Si veda B. Grasso, "La comunione convenzionale", in P. Rescigno (diretto da), "Trattato di diritto privato", Torino, 1982, 3, pag. 535
Avv. Antonino Sugamele

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