Diritto di visita nelle separazioni.
Con la sentenza di separazione, a conferma o a modifica dei provvedimenti presidenziali, vengono determinate le modalità delle visite del genitore non convivente o non affidatario, tenendo conto dell'influenza che esse hanno sulla formazione della personalità del minore: se troppo frequenti potrebbero aumentare le tensioni tra i coniugi, con ripercussioni sui figli; se troppo diradate potrebbero comportare la perdita d'importanza dell'altro genitore nella vita del minore, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Nel caso in cui l'altro coniuge abiti in località diversa dalla residenza di quello affidatario potrebbero essere disposte condizioni delle visite adeguate alla situazione, come la concentrazione in più giorni, a periodi mensili anziché settimanali.
Se il minore manifestasse un forte e costante rifiuto d'incontrarsi con il genitore non convivente o non affidatario, il diritto-dovere di visita potrebbe essere sospeso a tutela del minore, in attesa di un recupero dei rapporti tra genitore e figlio, recupero che comunque deve essere fatto a cura dei servizi sociali competenti.
Potrebbero essere disposte misure anche per le visite dei nonni, avendo tali figure familiari importanza nella vita del minore prima e dopo la separazione.
Le visite del genitore non convivente costituiscono, sempre che non ne sia disposta la sospensione, un dovere, oltre che un diritto; l'inadempimento di tale dovere, come degli obblighi relativi all'esercizio della potestà familiare ed alla vigilanza potrebbe comportare la responsabilità penale per omissione dei doveri di assistenza familiare (art. 570 c.p.) o per inosservanza del provvedimento giudiziario concernente l'affidamento di un minore (art. 388, comma 2, c.p.)
02-06-2014 13:45
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