Separazione. Spese ordinarie e spese straordinarie.
Cassazione civile sez. VI Data: 18/09/2013 Numero: 21272
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto contenuto nell'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione; non tutte le esigenze sportive, educative (ad esempio acquisto di libri, di materiale da cancelleria) e di svago rientrano tra le spese straordinarie, non sussistendo pertanto alcuna contraddittorietà o duplicazione di contributi nell'asserire l'onnicomprensività dell'assegno di mantenimento, con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari, e nel disporre contemporaneamente la partecipazione di un coniuge alle spese straordinarie.
20-10-2013 22:21
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