Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

La salute del coniuge è peggiorata, tuttavia ha un lavoro precario e non è ppiù disoccupata. No all'aumento dell'assegno.
La salute del coniuge è peggiorata, tuttavia ha un lavoro precario e non è ppiù disoccupata. No all'aumento dell'assegno.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 23 aprile 2013, n. 9765
Presidente Salmé – Relatore Dogliotti

In fatto e diritto

In un procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte di Appello di Genova, con decreto in data 24 dicembre 2010, in riforma del provvedimento di primo grado, esclude un' elevazione dell'assegno a carico di M.G. per la moglie D.B.
Ricorre per cassazione la D..
Resiste con controricorso il M., che pure deposita memoria difensiva.
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene dr esprimere diverso avviso rispetto alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
Va ribadito l'errore del Giudice a quo, là dove esclude sempre e comunque la irrilevanza di miglioramenti reddituali, che invece, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 3898 del 2009), rilevano in quanto siano prevedibile sviluppo dell'attività lavorativa dill' obbligata.
Va peraltro precisato che il provvedimento impugnata si limita a considerare, a livella ipotetico, eventuali aumenti di reddito del M., precisando, con motivazione adeguata, che miglioramenti non vi sono stati, rispetto alla pronuncia di divorzio, mentre un lieve miglioramento della condizione economica è intervenuto per la D., che svolge un'attività, ancorché precaria, mentre non lavorava al momento del divorzio: dunque, l'affermato peggioramento delle sue condizioni di salute non avrebbe avuto incidenza sulla sua attività lavorativa.
Va pertanto rigettato i1 ricorso per manifesta infondatezza.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, euro :300,00, oltre ad accessori di legge.
A norma del D.Igs. n° 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza