Il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce in astratto titolo esecutivo, ma non può fondare la richiesta di rimborso per somme dovute a titolo di spese straordinarie
Il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce in astratto titolo esecutivo, ma non può fondare la richiesta di rimborso per somme dovute a titolo di spese straordinarie a causa dell'incertezza ed illiquidità del credito che si pretende di attuare a tale titolo; le suddette spese, di importo non preventivamente stabilito, possono essere determinate caso per caso a seconda delle esigenze concrete, e possono quindi essere oggetto di esecuzione forzata solo previo accertamento giudiziale della esistenza del credito e della sua esatta quantificazione, con la conseguenza che deve ritenersi nullo, per insussistenza di idoneo titolo esecutivo, quel precetto con cui sia richiesto il pagamento delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli minori, poiché privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. (Nella specie, è stato dichiarato nullo il precetto opposto limitatamente alla parte in cui si intimava il pagamento delle somme relative a spese mediche non coperte dal SSN in favore della figlia, per assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato).
20-10-2013 22:23
Richiedi una Consulenza