Se il marito non corrisponde il mantenimento alla moglie NON è reato. Rimane la sanzione penale per l'omesso versamento in favore dei figli.
Violazione dell'obbligo di mantenimento - Esclusa la sanzione di natura penale per il mancato adempimento degli obblighi verso il coniuge separato
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 06.10.2011, n. 36263
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
T.P.M. e C.L. , nella loro qualità di parti civili, ricorrono avverso la sentenza di non luogo a procedere del G.U.P. del Tribunale di Milano, nei confronti di C.F. , rispettivo coniuge e padre, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati. 1.) i capi di imputazione. Il Ca. è accusato, ai capi : 1. del reato previsto e punito dall'art. 3 della legge 54/2006 per essersi sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno, dovuto in favore della moglie separata P.M.T. in forza del provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano, con il quale gli si imponeva, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2006, di versare a favore della figlia Euro 1.860,00, oltre al pagamento al 50% di tutte le spese affrontate dalla stessa; di versare a favore della moglie Euro 1.707,00; di pagare le rate del mutuo relativo alla casa coniugale ed in particolare ometteva il pagamento di quanto meglio specificato nella tabella allegata. In Milano nelle date indicate. 2. del reato previsto e punito dall'art. 3 della legge 54/2006, per essersi sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto in favore della moglie separata P.M.T. , in forza del provvedimento del Giudice Civile di Milano con quale, nel confermare per il resto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano di cui al precedente capo di imputazione, si riduceva il dovuto nei confronti della moglie a Euro 600,00 mensili, omettendo di versare alcunché per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010. In Milano, nelle date indicate. 3. Del reato di cui all'art. 572 c.p. perché, disinteressandosi delle condizioni di sviluppo della formazione personale e scolastica della figlia ed anzi assumendo nei confronti di questa un reiterato costante ripetuto atteggiamento di distacco, di rifiuto e di allontanamento, insultandola comunque denigrandola, maltrattava la figlia L. cagionandole uno stato di prostrazione, frustrazione e di denigrazione tanto da determinare in quest'ultima l'insorgere di manifestazioni psico-somatiche epifenomeni del disagio. In (…) in permanenza. 2.) la motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P. per i tre capi di imputazione. La motivazione della sentenza impugnata, a fronte della richiesta del P.M., secondo cui per il capo 2 (violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto alla moglie separata), si sarebbe dovuta contestare la violazione dell'art. 570 c.p. di cui non ricorrevano i presupposti, si è limitata all'osservazione della correttezza del rilievo del P.M. nel senso che il fatto, descritto nel capo “non costituisce reato, atteso che l'art. 3 della legge 54/2006 presidia con la sanzione penale esclusivamente il mancato versamento dei figli”, senza argomentare sulla diversa qualificazione del fatto prospettata dal P.M. ed esclusa in fatto. Il G.U.P. ha poi anteposto alle sue argomentazioni sui capi 1 e 3 la considerazione che la vicenda si inscrive in plurime iniziative giudiziarie, civili, e penali, che contrappongono C.F. e la moglie T.P.M. , tra i quali pende causa di separazione personale. Per la gravata sentenza dette iniziative giudiziarie dimostrerebbero come la gestione della crisi matrimoniale sia affatto tormentata e come, purtroppo, a soffrirne sia principalmente la figlia della coppia, L. , costituitasi parte civile con la rappresentanza della madre. Su tale premessa il G.U.P.: a) ha evidenziato come le affermazioni delle parti e, per quel che rileva nella presente sede, della T., debbano essere sottoposte ad un vaglio assai rigoroso, giusta lo scontro che si è consumato dinanzi ai numerosi Giudici civili sul tema dell'ammontare del dovuto dal Ca. alla T. , per L. e per sé, con le statuizioni consequenziali; b) ha espresso il convincimento che l'attivazione del presente procedimento sia strumentale, per la T. , alla soddisfazione delle proprie pretese, anzitutto economiche, sui vari fronti civili, circostanza che determinerebbe dubbi sulla attendibilità della donna; c) ha argomentato che tali dubbi di affidabilità della T. troverebbero fondamento in due notazioni: in primo luogo, nello schema dei pagamenti ricevuti e non ricevuti (di cui alle pagine 3, 4 e 5 della memoria depositata dal Difensore della T. ) e negli altri atti difensivi, non vi è traccia dell'avvenuta ricezione, con tanto di sottoscrizione da parte della T. , di un assegno portante la somma di Euro 42.942,00= a saldo degli arretrati relativi al periodo dall'aprile 2006 all'aprile 2007 (assegno che fa seguito a preciso riepilogo dei conteggi ad opera del Difensore della T. ); in secondo luogo: né lo schema, né la narrativa della memoria in cui esso è contenuto, né la denunzia e le integrazioni della T. danno atto dell'avvenuto prelievo, dal conto comune, in data 25 settembre 2006, della somma di Euro 60.000,00, prelievo pur'esso documentato; d) ha ulteriormente aggiunto che gli esiti dei richiesti sequestri in sede civile e da ultimo del pignoramento presso la Banca Popolare di Novara, rispetto al quale il difensore dell'imputato ha prodotto all'udienza progetto di distribuzione, dimostrerebbero che l'imputato, pur potendolo, non ha preventivamente sottratto i propri beni alla responsabilità patrimoniale, che gli incombeva in ragione dei debiti verso moglie e figlia, per modo che “revocata in dubbio, sul piano della materialità dei fatti, la posizione debitoria, siccome esposta nel più volte citato schema, deve revocarsi in dubbio anche la sussistenza dell'elemento soggettivo siccome volto a sorreggere presunte azioni dolosamente indirizzate a non pagare il dovuto”. Circostanza quest'ultima che confermerebbe, secondo il G.U.P., che il terreno dello scontro tra i coniugi è propriamente civilistico e che esso si risolve in strategie studiate ed attuate in funzione della salvaguardia dei rispettivi interessi. Quanto al capo 3 (violazione dell'art. 572 c.p.), per la sentenza impugnata nessuno degli atti e documenti acquisiti al fascicolo consentirebbe anche solo di ipotizzare che la causa del malessere di L. sia da riconnettersi alle condotte del Ca. Sostiene il provvedimento che chiaramente L. vive un notevole disagio, così come, però, altrettanto chiaramente ella, nei propri scritti ha individuato il problema esistenziale che la affligge in un dato di fatto di per se stesso anodino: ossia la circostanza che suo padre si è innamorato di un'altra donna. Per il G.U.P. chiare sono le parole nell'annotazione del 17.6.2006: ” a casa abbiamo avuto 1 problema grosso come 1 casa. Papà si è innamorato di una sua dipendente e io poi glielo (recte: gliel'ho) fatta licenziare. Ma ancora adesso dopo 9 mesi non ha deciso se restare a casa o diventare libero”. Rileva ancora la gravata sentenza che la sensibilità di L. (nata nel …) è nel (…) ancora quella di una bambina; ella è colpita dalla vicenda in cui vive e, purtroppo, identifica nel padre l'origine delle sue sofferenze, proprio perché il padre ha dato causa alla rottura dell'unità familiare: constatazione questa che, tuttavia, non vale certamente ad ascrivere al padre ed al padre soltanto una condotta autenticamente maltrattante. Sul punto il G.U.P. evidenzia infatti: - che, se la somatizzazione delle sofferenze (in tesi provocate dal padre alla figlia) è consistita, come sostiene la T. , dalla comparsa sul corpo della minore di chiazze dovute a pitiriasi, e se i certificati prodotti dal difensore dell'imputato dimostrano che la minore già alla data del (…) ne soffriva, l'affermazione di sussistenza di un nesso eziologico - tra le pretese condotte maltrattanti del padre e la patologia della figlia- viene smentita da un punto di vista prettamente temporale; - che, in ogni caso, considerato che l'allontanamento dell'imputato dalla casa coniugale risale al mese di (omissis) , e che la fattispecie di cui all'art. 572 comma 1 c.p. esige un'abitualità di autentiche mortificazioni (commesse in danno della vittima con tale frequenza e tale intensità da provocarne uno stato di prostrazione e comunque condizioni di vita penose), tale abitualità va esclusa sulla base delle stesse espressioni usate da L. nei propri scritti, le quali tradiscono profonda sofferenza, per il comportamento egoista dell'imputato, ma non si prestano a fondare l'accusa di maltrattamenti, cioè di agiti aggressivi verso e quindi in danno di L. Su tali premesse la sentenza oggi impugnata ha dichiarato non luogo a procedere in ordine al capo sub 1 (violazione dell'art. 3 della legge 54/2006 in danno della figlia, affidata alla madre) e sub 3 (violazione dell'art. 572 c.p.) perché gli elementi acquisiti risultano insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio; in ordine al reato del capo sub 2 (violazione dell'art. 3 della legge 54/2006 in danno della moglie separata) perché il fatto non costituisce reato. 3.) i motivi di impugnazione delle parti civili e le ragioni della decisione di questa Corte. Va subito avvertito che l'esposizione dei motivi di gravame non segue l'ordine delle tre imputazioni e pertanto la motivazione della Corte si conformerà a tale diversa scansione, chiarendo in via preliminare le regole di giudizio che informano la sentenza ex art. 425 c.p.p. Sul tema dell'art. 425 c.p.p., una volta genericamente premesso che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa approdare ad una soluzione conforme alla prospettazione accusatoria, va tuttavia precisato: a) che soltanto una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Cass. pen. sez. 5, 22864/2009 Rv. 244202); b) che pertanto non rientra nel potere del giudice effettuare un giudizio prognostico in esito al quale si formuli una valutazione di innocenza dell'imputato (come invece avvenuto nella specie: cfr. pag. 5 sentenza impugnata) in quanto il parametro di riferimento non è “l'innocenza” ma “l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio”; c) che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio e che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, devono avere caratteristiche tali di evidenza da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio stesso (cfr. in termini: Cass.Pen. sez.4, 26410/2007, Rv. 236800); d) che il controllo della Corte di cassazione sul vizio di motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagine, nonché delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio (Cass. pen. sez. 5, 10811/2010 Rv. 246366). Orbene, in adesione a tali parametri di valutazione, reputa la Corte di annullare con rinvio la gravata sentenza in ordine alle imputazioni dei capi 2) ed 1), nei termini che verranno ora argomentati. Inoltre, considerato che il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, risulta proposto, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all'art. 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali, l'annullamento con rinvio va disposto con trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il G.U.P. che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. pen. S.U. 25695/2008 Rv. 239701). 3.1) il motivo di impugnazione delle parti civili sul capo 2 dell'imputazione e la memoria dell'imputato. Con un primo motivo di impugnazione le parti civili deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 3 Legge n. 54/2006 e art. 12 sexies Legge n. 898/1970 ed all'omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie ex art. 570 c.p. Osservano i ricorrenti che per il capo 2) di imputazione il P.M. (persona diversa dal titolare delle indagini), in sede di discussione dell'udienza preliminare, aveva chiesto sentenza di non luogo a procedere perché “per il capo 2 (violazione dell'art. 3 della legge 54/2006 in danno della moglie separata) avrebbe dovuto essere contestato l'art. 570 c.p.” di cui il G.U.P. ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti, senza, peraltro, argomentare sul punto, limitandosi a considerare che “l'art. 3 Legge n. 54 del 2006 presidia con la sanzione penale esclusivamente il mancato versamento delle somme dovute in favore dei figli”. Rileva ancora il ricorso: a) che il giudicante, prendendo atto di un asserito errore nell'indicazione della norma penale violata, anziché valutare se, comunque, il fatto come descritto nell'imputazione potesse integrare altra fattispecie penale (indicata dal Pubblico Ministero nel reato di cui all'art. 570 c.p.), si risolveva ad emettere una pronuncia di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato; b) che la motivazione, la quale neppure si sofferma sull'eventuale sussistenza del delitto ex art. 570 c.p. alla stregua della condotta contestata nel capo 2), è censurabile laddove propone un'interpretazione dell'art. 3 Legge n. 54/2006 non aderente al dettato normativo ed alle sue reali finalità di tutela; c) che la legge 54 del 2006 rubricata “disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, per quanto concerne le sanzioni penali, richiama all'art. 3 l'applicazione integrale dell'art. 12 sexies della Legge n. 898/1970 in caso “di violazione degli obblighi di natura economica” in materia - appunto - di separazione dei genitori; d) che pertanto tale disposizione non limita il richiamo all'applicazione dell'art. 12 sexies citato alle sole violazioni degli obblighi di natura economica, consumate dai genitori nei confronti dei soli figli, ma le estende anche alle dette violazioni consumate da un coniuge nei confronti dell'altro; e) che tale ritenuta limitazione, posta alla base della decisione del Giudice di fase, appare arbitraria e non ancorata al tenore letterale della disposizione in parola, considerato che l'art. 3 della Legge n. 54/2006 rinvia all'applicazione integrale dell'art. 12 sexies della legge 898/1970 il quale dispone che “al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno, dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p.”; f) che, quindi l'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della Legge è, rispettivamente, l'assegno dovuto da un coniuge a favore dell'altro e l'assegno dovuto dal genitore a favore dei figli. Con memoria depositata il 12 settembre 2011 il difensore dell'imputato C. , ha argomentato la richiesta di rigetto del I motivo di ricorso delle parti civili, segnalando l'irrilevanza della questione della qualificazione giuridica del fatto, posto che l'inadempienza era conseguente al blocco giudiziale operato dalla moglie di tutte le liquidità e risorse disponibili. 3.2.) le ragioni della decisione della Corte per il capo di imputazione sub 2. Ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso delle parti civili sia parzialmente fondato, limitatamente alla sola censura attinente alla mancata valutazione della sussistenza dei profili - rilevanti ex art. 570 c.p. - nella condotta del C. , con conseguente infondatezza delle deduzioni critiche indicate nei punti sub. c), d), e), f) del p.3.1 che precede. Tanto premesso, risulta palesemente errata la tesi in diritto delle ricorrenti parti civili, secondo cui, a tenore dell'art. 12 sexies della Legge n. 898/1970, richiamato integralmente dall'art. 3 Legge n. 54/2006, in ipotesi di “di violazione degli obblighi di natura economica”, in materia di separazione dei genitori, sarebbe sanzionato penalmente, tanto il mancato mantenimento del genitore nei confronti del figlio, quanto il mancato mantenimento del coniuge nei confronti dell'altro. La conclusione dell'impugnazione, che trova peraltro fondamento nella testuale generica dizione dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54, pubblicata nella G.U. n. 50 del 1 marzo 2006, non è sostenibile.
La legge in questione “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, dopo aver sostituito all'art. 1 il testo dell'art. 155 codice civile (provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione personale dei genitori), ha inserito le nuove norme: dell'art. 155 bis codice civile (affidamento ad un solo genitore e opposizione all'affidamento convidiso), dell'art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli), dell'art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza), dell'art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). La stessa novella, all'art. 2, ha poi stabilito alcune modifiche al codice di procedura civile), ed ha titolato il successivo art. 3 come “Disposizioni penali”, prevedendo al I ed unico comma: “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898″. Trattandosi all'evidenza di una norma penale di chiusura di una legge speciale di riforma, ritiene la Corte che debba ragionevolmente supporsi che la “violazione degli obblighi di natura economica” si riferisca in modo esclusivo al novellato art. 155 c.c. ed alle successive norme introdotte in materia. La certezza di tale conclusione la si desume -in modo inequivoco- dalla lettura degli atti parlamentari della XIV legislatura, considerato che il testo dell'originario art. 3 in questione era il seguente: “1. la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ex art. 570 c.p.”: è quindi evidente, atteso l'incipit della originaria proposizione, che la portata e gli ambiti di applicazione della norma, nell'intenzione del legislatore e nel quadro delle riforme in concreto adottate, concernevano le sole obbligazioni di natura economica nei confronti dei soli figli. Nel corso dell'iter parlamentare, nella seduta 652 del 7 luglio 2005, risulta infatti essere stata approvata l'unica proposta emendativa (emendamento Magnolfi 3.351) che ha comportato l'intera sostituzione dell'iniziale formulazione dell'articolo stesso, il quale - come già detto - prevedeva il limite della esperibilità dell'azione ex art. 570 c.p. alla inadempienza, in danno dei figli, protratta per oltre “tre mensilità”, con il testo ora vigente. Si può quindi ribadire la correttezza dell'assunto del G.U.P. nel senso che dalla riforma del 2006 è rimasta esclusa la sanzione di natura penale per il mancato adempimento degli obblighi verso il coniuge separato. Nel silenzio della legge, invero, l'interpretazione che si impone è quella che individua gli obblighi di natura economica oggetto di tutela penale soltanto in quegli obblighi economici regolamentati dalla L. n. 54 del 2006, e cioè: gli obblighi di natura economica posti a carico di un genitore a favore dei figli (minorenni e maggiorenni), escludendo quindi gli obblighi posti a carico di un coniuge a favore dell'altro, avuto riguardo al fatto che questi rapporti economici (lo si ripete) non sono stati oggetto di modifica da parte della L. n. 54 del 2006. Ai coniugi separati rimane dunque solo la tutela individuata dall'art. 570 c.p. Come si è rilevato in dottrina, l'art. 3 della L. n. 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli di fronte alla tutela che l'ordinamento appresta per il caso di omesso versamento (in tutto o in parte) dell'assegno di mantenimento stabilito a loro favore, senza mantenere più alcuna disparità di trattamento tra figli di genitori separati, divorziati o non coniugati affatto ed il valore innovativo della novella è stato individuato appunto nel riequilibrio della preesistente situazione, con attribuzione alla violazione degli obblighi imposti dai provvedimenti di separazione verso i figli, un trattamento analogo rispetto alla violazione degli obblighi imposti dai provvedimenti di divorzio. Nel caso di specie, il capo 2) di imputazione ha contestato all'imputato F..C. la violazione dell'art. 3 della legge 54/2006, per non aver egli provveduto al mantenimento del moglie P.M.T. (per il periodo di cui alla tabella allegata alla richiesta di rinvio a giudizio) ed il G.U.P., correttamente, ha ritenuto che la condotta contestata non potesse essere sanzionata a sensi del richiamato art. 3 della novella. Il G.U.P., tuttavia, a fronte della prospettazione del Pubblico Ministero di udienza circa la possibilità di ravvisare nella condotta descritta nel detto capo 2) di imputazione il delitto ex art. 570 c.p. e non quello ex art. 3 legge 54/2006, non ha provveduto alla doverosa diversa qualificazione del fatto, omettendo altresì di motivare in modo puntuale e specifico, attesa anche la documentazione in atti, in ordine alla mancanza dei presupposti per poter qualificare la condotta di cui al capo 2) come violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. È infatti noto, per risalente giurisprudenza, che il giudice dell'udienza preliminare, nell'assumere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 c.p.p., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, considerato che sarebbe abnorme, in quanto inutile e produttiva di duplice deliberazione sul medesimo fatto, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata, con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, contestualmente al decreto di rinvio a giudizio per il reato, ravvisato invece dal giudice (cfr in termini: Cass. pen. sez. 6, 3422/2003 Rv. 224781). Pertanto, dalla rilevata invalidità della motivazione consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio che, nella piena libertà delle vantazioni di merito di competenza, ponga rimedio all'accertato deficit argomentativo per ciò che attiene all'accusa del capo sub 2.
3.3) il motivo di impugnazione delle parti civili in ordine al capo di imputazione sub 1 (violazione dell'art. 3 della legge 54/2006 in danno della figlia affidata alla madre). Con un secondo motivo le parti civili lamentano erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 3 Legge n. 54/2006 e art. 12 sexies Legge n. 898/1970 avuto riguardo al capo 1) di imputazione. Nella specie il Giudice per l'Udienza Preliminare ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere “perché gli elementi acquisiti risultano insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, in un contesto di litigi e denunce strumentali, ed in un quadro probatorio nel quale, per il Ca. , difetterebbe anche la sussistenza dell'elemento soggettivo non avendo egli preventivamente sottratto i propri beni, nonostante si trattasse di denaro e crediti, al massimo grado disperdibili. A fronte delle argomentazioni (dianzi richiamate) della sentenza di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P. il ricorso delle parti civili ha invece, e a contrario, osservato: a) che la circostanza relativa alle integrazioni di denuncia-querela non può avere alcuna incidenza in ordine alla contestazione ex art. 3 L n. 54/2006 di aver violato l'imputato gli obblighi economici nei confronti della figlia minore L..C. , odierna persona offesa: trattasi di inadempimento non solo documentale ma, addirittura, puntualmente oggetto di apposita valutazione dei Giudici civili al cui vaglio veniva sottoposta la causa civile di separazione; b) che sono state prodotte tutte le missive di sollecito della Banca per il mancato pagamento del mutuo, tanto da costringere le odierne persone offese, mamma e figlia minore a dover forzatamente abbandonare la casa coniugale e rifugiarsi presso i genitori materni;
c) che la prova dell'inadempimento dell'imputato nei confronti della moglie ma, soprattutto, della figlia minore è documentale e riscontrata dal Tribunale Civile che si è occupato della separazione giudiziale dei coniugi, provvedendo a disporre il sequestro conservativo su talune somme dell'imputato proprio in virtù del persistente inadempimento; d) che il Giudicante ha errato in fatto nell'imputare al mantenimento delle persone offese la somma di Euro 60.000,00 prelevata dalla moglie in data 25 settembre 2006: detta somma, difatti, altro non costituisce che parte del ricavato dalla vendita di un appartamento, prelevata d'iniziativa dalla moglie, e rispetto alla quale, addirittura, si incardinava un giudizio civile promosso dall'imputato per il recupero di tale somma ritenuta dallo stesso illegittimamente percepita dalla persona offesa (doc. all. 3); e) che ulteriore travisamento del fatto si è concretizzato nell'imputazione a mantenimento spontaneo e d'iniziativa delle odierne persone offese la somma di Euro 42.942,00 da parte dell'imputato, peraltro, per il solo periodo aprile 2006 - aprile 2007 (il capo di imputazione è fino al dicembre 2009 e l'inadempimento è a tutt'oggi persistente); f) che la sentenza omette qualsivoglia motivazione in ordine all'inadempimento agli obblighi economici nei confronti della figlia minore dall'aprile 2007 ad oggi; g) che appare insostenibile in fatto e in diritto la motivazione del Giudicante, laddove ritiene non sussistente il dolo del delitto ex art. 3 L n. 54/2006 in quanto l'imputato non avrebbe disperso i propri beni, senza valutare che il profilo soggettivo del delitto ex art. 3 L n. 54/2006 non consiste nella coscienza e volontà di disperdere i propri beni patrimoniali, strumentali al mantenimento dei familiari, bensì nella consapevolezza di sottrarsi all'obbligo di detto mantenimento.
3.4) le ragioni della decisione della Corte sul capo di imputazione sub 1. Il motivo, ferme restando le questioni in fatto delle dimensioni reali dell'inadempienza (per le quali comunque il G.U.P. dovrà, nel giudizio di rinvio, comunque valutare con rigore il limite della “insuperabilità nel dibattimento”), risulta fondato in punto dell'esclusione della soggettività in capo all'inadempiente C. , considerato quanto sopra indicato al p. sub 3) lettera b). È pacifico infatti che in sede di decisione di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P. non rientra nel potere del G.U.P. formulare un giudizio prognostico in esito al quale si evidenzi una valutazione di innocenza dell'imputato, come invece avvenuto nella specie (pag.5 sentenza impugnata), in quanto il parametro di riferimento non è “l'innocenza” ma “l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio” (Cass. pen. sez. 4, 43483/2009 Rv. 245464).
Inoltre va considerato che la soggettività, che informa la violazione ex art. 3 legge 54/2006, come avviene usualmente per le violazioni degli obblighi di assistenza familiare, è il dolo generico il quale è integrato dalla mera consapevolezza di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di mantenimento (cfr in termini: Sez. 6, 785/2010 Rv. 249202). Si impone quindi l'annullamento della gravata sentenza, anche sul punto della violazione degli obblighi economici nei confronti della figlia minore (dall'aprile 2007: per il qual tempo non v'è motivazione), con rinvio al Tribunale di Milano che provvederà a nuova ed autonoma valutazione, tenendo conto dei principi dianzi affermati in punto di giudizio prognostico ed elemento soggettivo, ovviando al vizio di motivazione rilevato.
3.5) il motivo di impugnazione delle parti civili sul capo 3 di imputazione. Con un terzo motivo le parti civili prospettano violazione di legge con riferimento all'art. 572 c.p. lamentando che la sentenza di non luogo a procedere sia stata pronunciata perché gli elementi acquisiti risultano insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, a fronte di una realtà idonea invece ad avvalorare la sussistenza della materialità e della soggettività del delitto contestato.
In proposito il G.U.P. a seguito di una accurata ed articolata motivazione ha in sintesi rilevato:
a) quanto alla comparsa sul corpo della minore di chiazze dovute a pitiriasi, che i certificati medici dimostrano come già alla data del 13 dicembre 2005, la bambina ne soffrisse (l'allontanamento del papa dalla casa coniugale risale al giugno 2006); b) che l'abitualità delle mortificazioni non è minimamente argomentabile proprio dalle parole rassegnate da L. nei propri scritti (cfr. pag. 5 sentenza); c) che gli elementi acquisiti risultano insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio. 3.6) le ragioni della decisione della Corte in ordine al capo 3) dell'imputazione.
Il motivo delle parti civili, per come prospettato, non ha fondamento. Diversamente da quanto verificatosi per i capi sub 1) e sub 2), il G.U.P. è giunto alla persuasiva conclusione di inidoneità ed insufficienza degli elementi acquisiti, per il reato ex art. 572 c.p., formulando una ampia e corretta prognosi, sull'eventuale accertamento di responsabilità, alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagine, prognosi in questa sede non censurabile, attesa la coerenza logico giuridica e l'aderenza dei dati utilizzati alle acquisizioni processuali, non ragionevolmente idonei a giustificare un ulteriore inutile seguito del giudizio. In definitiva, per il capo sub 3), ci si trova in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, in particolare per la manifesta inconsistenza delle prove di colpevolezza, realtà questa che legittima la sentenza di non luogo a procedere, posto che sia l'insufficienza che l'ipotizzabile contraddittorietà degli elementi acquisiti non risultano, entrambe, tali da poter essere ragionevolmente superate in dibattimento. Ne consegue quindi che la gravata sentenza debba essere annullata limitatamente ai capi 1) e 2) dell'imputazione, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio e rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi 1) e 2) dell'imputazione e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso nel resto.
Depositata in Cancelleria il 06.10.2011
14-10-2011 00:00
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