Divorzia dopo 27 anni di matrimonio e convola a nuove nozze. Il nuovo matrimonio dura 2 anni e muore. Le due vedove pretendono la pensione di reversibilità
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 28.11.2011, n. 25174
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3.4.1997, L. L., premesso che con sentenza del 15.1.1991, il Tribunale di Treviso aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto, in data 6.1.1964, con B. D. B., ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di lire 400.000: premesso altresì che lo stesso De B. aveva successivamente (in data 12. 01.1995) contratto nuovo matrimonio con M. A. Z., dal quale era nata la figlia B.; premesso, infine, che il De B. era venuto a mancare il 28.12.1996, chiedeva al Tribunale di Ravenna che le fosse attribuita una quota della pensione di reversibilità erogata dall'INPS a vantaggio del coniuge superstite.
Con sentenza del 6.2-4.3.1998, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado del 6-26.06.1997, che aveva respinto il ricorso della L., attribuiva a costei il 93% della pensione di reversibilità del defunto ex coniuge, ritenendo, diversamente dal primo giudice, che in forza della sentenza resa il 15. 1.1991, dal Tribunale di Treviso, ella era titolare di assegno divorzile, ed inoltre, che la quota a lei spettante della pensione di reversibilità dell'ex marito, dovesse stabilirsi unicamente in base al criterio della durata legale di rapporti matrimoniali (27 anni per la L., 2 anni per la Z.).
Con sentenza n. 12389 del 2000, questa Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza della Corte d'appello, in punto di criteri di ripartizione della pensione di reversibilità, affermando il seguente principio di diritto. Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, il giudice deve necessariamente tener conto del preponderante e, secondo le circostanze, finanche decisivo elemento temporale costituito dalla durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali dei medesimi coniugi con il coniuge deceduto, ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla rigida proporzione fra i relativi periodi di tali rapporti, senza che, tuttavia, l'applicazione di siffatto criterio si ponga come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente sulla base di un mero calcolo matematico, ovvero implichi la mancata considerazione, eventualmente in funzione di correttivi del risultato così conseguito, di ulteriori elementi di giudizio e, segnatamente, vuoi degli altri criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno di divorzio, afferenti alle condizioni delle parti interessate ed alle finalità assistenziali del predetto assegno, vuoi dello stesso ammontare di quest'ultimo quale goduto dall'ex coniuge al momento della morte del titolare diretto della pensione.
Con sentenza del 13.03.2002, pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, attribuiva alla L. la quota percentuale del 55% della pensione di reversibilità del defunto De B. ed alla Z., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore B. De B., la quota percentuale pari al 45% di detta pensione”.
Con sentenza n. 17248 del 2006 questa Corte nuovamente cassava con rinvio la sentenza della Corte d'appello, impugnata dalla Z., ritenendo:
a) quanto al primo dei due motivi di ricorso:
che il già enunciato principio di diritto cui il giudice del rinvio era tenuto ad uniformarsi, rendeva vincolante la considerazione dell'ammontare dell'assegno di divorzio, in uno con i criteri che sovrintendevano alla sua liquidazione e con la durata del matrimonio, mentre invece, la valutazione di tale dato obiettivo, quale criterio concorrente ai fini della determinazione della ripartizione della pensione di reversibilità, era stata pretermessa che il motivo era fondato anche nella parte in cui si contestava il rilievo attribuito ad un fatto sopravvenuto rispetto al decesso del De B., costituito dall'inabilità permanente contratta della L.
che fosse fondato anche il secondo motivo di ricorso, dal momento che la Corte territoriale aveva pronunziato al di là della domanda, sulla quota di pensione che spettava alla figlia minore del De B. e che era determinata direttamente dalla legge. Con sentenza di nuovo pronunciata in sede di rinvio, il 30-10.2007 -17.01.2008, la Corte di Appello di Bologna attribuiva a L. L. la quota percentuale del 35% della pensione di reversibilità del defunto De B., calcolata al netto di quanto spettante ex lege alla figlia B. De B. e compensava integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
La Corte territoriale conclusivamente riteneva che nella riconduzione ad equità del giudizio in argomento, la necessaria valutazione del criterio temporale connesso alla durata del matrimonio non potesse comunque essere apprezzato nella misura richiesta dalla L. ma unicamente per l'ulteriore parte differenziale rispetto alla percentuale del 35%, che appariva congruo conclusivamente alla stessa attribuire quale quota della pensione di reversibilità a lei spettante ed al coniuge superstite Z. M. A. (75% dell'intera pensione).
Avverso questa sentenza la L. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 14.01.2009, alla Z. che ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, con atto notificato il 19.02.2009. nonché depositato memoria.
Motivi della decisione
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso principale la L. denunzia:
1. “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ossia dell” art. 102 c.p.c. nella parte in cui dispone che se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso processo.”.
Deduce che l'I.N.P.S. di Ravenna, ossia l'ente erogatore del trattamento di reversibilità, aveva preso parte solo al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale ed a quello successivo d'appello da lei proposti, mentre tutte le successive fasi, compresa l'ultima di rinvio definita con l'impugnata sentenza n. 2/08, si erano svolte in assenza di tale contraddittorio necessario, sicché le relative sentenze - e cioè la sentenza 3.4-10.9.2000 n. 12389 della Corte di Cassazione, la sentenza 26.2-13.3.2002 n. 367 della Corte d'Appello di Bologna e la sentenza 2.3-28.7.2006 n. 17248 della Corte di Cassazione - devono essere considerate inutiliter datae, con la conseguenza che deve essere dichiarato che l'unica sentenza, passata in giudicato, che regola i rapporti tra la signora L. L. e la signora Z. M. A., è la sentenza della Corte d'Appello di Bologna 6.2-4.3.1998 n. 264 che ha attribuito alla sig.ra L. L. il 93% della pensione di reversibilità in questione, ovvero in subordine la sentenza della Corte d'Appello di Bologna 26.213.3.2002 n. 367, che ha attribuito alla medesima L. la quota percentuale del 55% della pensione di reversibilità ed alla sig.ra Z. M.A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore B. De B., la quota percentuale pari al residuo 45%.
Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto .
Deve, infine, ritenersi assorbito il ricorso incidentale, con cui la Z. chiede che, “nella non creduta ipotesi in cui l'accoglimento del primo motivo di ricorso (nonostante le preclusioni derivanti dal giudicato interno formatosi) producesse l'annullamento di tutte le fasi di giudizio non contraddistinte dall'allargamento del contraddittorio anche all'INPS, e che, integrato il contraddittorio ex art. 371 bis. c.p.c., dovesse procedersi al rinnovo del giudizio di cassazione avverso la sentenza della Conte di Appello di Bologna n. 264 del 6.2.1998, per tutte le ragioni più che esaustivamente esposte, nella definizione del criterio di ripartizione del trattamento di reversibili1tà della pensione del fu B. De B., il criterio cardine della durata dei rispettivi matrimoni venga contemperato e corretto, al fine di assicurare la funzione solidaristica della pensione, con ulteriori elementi, valutabili secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, fra i quali assumono specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, le condizioni dei soggetti interessati alla vicenda al momento della scomparsa del de cuius, l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge.”
Conclusivamente si deve respingere il ricorso principale e dichiarare assorbito l'incidentale. Giusti motivi, essenzialmente desunti dalla natura delle controverse questioni, giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.
Depositata in Cancelleria il 28.11.2011
02-12-2011 00:00
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