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Sentenza

DIRITTO CIVILE. Ancora sulla differenza tra la comunione legale dei coniugi e la comunione ordinaria
DIRITTO CIVILE. Ancora sulla differenza tra la comunione legale dei coniugi e la comunione ordinaria
Cass. civ. 25 ottobre 2011 n. 2208.
La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione; mentre nei rapporti con i terzi ciascun coniuge non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge come negozio unilaterale autorizzativo diretto alla rimozione di un limite all'esercizio del diritto dispositivo sul bene. Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194): il rilievo che, in considerazione della sua natura, la comunione legale non realizza uno stato di indivisione temporaneo o provvisorio trova conferma proprio nella impossibilità per i coniugi di procedere allo scioglimento dei beni (art. 191 c.c.). Cassazione civile sez. VI 25 ottobre 2011 n. 2208
Avv. Antonino Sugamele

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