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Sentenza

Abusi familiari: sui presupposti per l'adozione degli ordini di protezione Tribunale Pistoia, decreto 21.12.2010
Abusi familiari: sui presupposti per l'adozione degli ordini di protezione Tribunale Pistoia, decreto 21.12.2010
Tribunale di Pistoia

Decreto 21 dicembre 2010

Il Giudice designato

sciogliendo la riserva che precede nel procedimento 1657/2010 V.G , osserva quanto segue

1. B. L., convivente more uxorio di C. M., nonché madre di due minori (il secondo dei quali nato dalla relazione con l'intimato) facenti parte dello stesso nucleo familiare, ha agito ai sensi degli art. 342 bis ss, c,c al fine di ottenere l'ordine di protezione contro gii abusi commessi in suo danno dal convivente, in quanto responsabile di condotte reiterate, fonti di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale della ricorrente. Non si è costituito nel presente giudizio C. M., il quale è comunque comparso all'udienza del 1 dicembre 2010; nel corso di detta udienza il convenuto è stato invitato a munirsi di un difensore.

All'udienza del 15 dicembre 2010 sono stati sentiti due informatori, oltre al minore G. M., figlio della ricorrente. A detta udienza è stata sentita anche la ricorrente, la quale ha confermato le circostanze di cui al ricorso

Sono state assunte informazioni in ordine a C. M. da parte dei Carabinieri territorialmente competenti della Stazione di M. T..

2. Fermi restando i limiti di cognizione del giudizio ex art. 736 bis c.p.c, le emergenze di causa consentono dì ritenere integrati i presupposti della tutela speciale invocata, risultando le allegazioni in fatto della ricorrente, da un lato, sostanzialmente confermate vuoi dalle produzioni documentali (querela in data 15 novembre 2010 e successiva integrazione di querela del 17-11-2010; relazione dei Carabinieri della Stazione di M. T. del 3-12-2010, la quale dà conto delle indagini nei confronti del C. e dell'intervento dei Carabinieri in data 21-11-2010 su richiesta della ricorrente seguito delle minacce da parte del convivente C. M. che le diceva che l'avrebbe buttata fuori dalla finestra"), vuoi dalle informazioni assunte a mezzo di G. M., (con particolare riguardo alle riferite minacce di morte rivolte dal C. alla B.); e, dall'altro lato, non contraddette da alcun elemento obiettivo contrario, stante la contumacia dell'intimato, ritualmente evocato in giudizio.

Va, altresì, precisato che all'udienza del 15 dicembre 2010 la ricorrente, nell'ambito di una lunga ricostruzione della vicenda del rapporto con il convivente, ha dichiarato dì aver ricevuto minacce di morte dall'odierno resistente, anche in tempi assai recenti. B. L. ha, inoltre, descritto due episodi di violenza sessuale (l'ultimo dei quali risale al settembre 2010) perpetrata ai suoi danni dal C..

Anche a prescindere dagli episodi di violenza sessuale descritti, dagli elementi suesposti si ricava che la complessiva condotta del C. - che oltre ad essere connotata, di fondo, da mancanza di rispetto e sensibilità nei confronti della convivente (cfr, altresì dichiarazioni di N. M. sorella della ricorrente), non di rado risulta essersi concretata in violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti - lede, in modo attuale e concreto, quanto meno l'integrità morale della ricorrente; Ciò in un contesto che potrebbe degenerare in considerazione della volontà, di recente, manifestata dal resistente di far allontanare la B. dalla casa di abitazione e dal figlio della coppia, G., allo scopo di far venire a vivere in Italia, ed introdurre nell'ambito e nell'abitazione familiare, la "nuova moglie" sposata nell'ottobre 2010.

L'adozione, nella specie, della misura ex art. 342 bis e ss c.c.., si pone in linea con la giurisprudenza sinora formatasi in materia, la quale ha ritenuto sussistenti gli estremi della condotta pregiudizievole talvolta nel verificarsi di un solo episodio violento tale da far temere la reiterazione della condotta (T Palermo 4.6.01, DFP 2001, 1102); altre volte nella reiterazione di azioni ravvicinate nel tempo ed esperite consapevolmente (T Trani, Sez. dist. Barletta, 18.6.05; T Trani 12.10.01, FD 2002, 395); infine nelle "reiterate aggressioni verbali" (T Rovereto 26,7,07 in banca dati Ipsoa), ovvero nelle "violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti", ponendosi così l'accento non solo sui requisito dell' abitualità della condotta ma anche sulle lesioni subite, quantomeno all'integrità morale o alla libertà del soggetto vittima degli abusi (in questo senso cfr. T Bari 7.12,02, FD 2002, 396; nonché T Genova 7.1.03, FD 2004, 387).

Fermi i contenuti fondamentali dell'ordine di protezione di cui al dispositivo e le modalità attuative del caso, quanto alla durata di detto ordine, si ritiene congrua la durata di nove mesi dalla data di inizio di inizio di esecuzione del provvedimento.

Si ritiene, altresì, che per effetto del provvedimento ex art.342 ter c.c., le persone conviventi (ovvero la ricorrente ed i minori C. G. e G. M.) possano rimanere prive di mezzi adeguati, tenuto conto dei limitali redditi da lavoro di colf goduti dalla B. (cfr. dichiarazione dei redditi sub doc.5).

Visto l'art. 342 ter, comma 2, cpc.; considerati i redditi goduti dal C. (cfr, dichiarazione dei redditi e busta paga sub doc.5), stimasi congruo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare a B. L. euro 450,00, entro il giorno cinque di ogni mese. Atteso che non vi è prova di pregressa violazione agli obblighi di assistenza da parte del resistente, l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro va, allo stato, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza. In ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, M. C. deve essere condannato al pagamento in favore dello Stato di euro 290,00 per diritti, euro 400,00 per onorari, oltre a rimborso forfettario, iva e epa.

P.T.M

ORDINA a C. M., di cessare ogni condotta pregiudizievole nei confronti di B. L.;

DISPONE l'allontanamento di M. C. dalla casa familiare sita in *********:

DETERMINA la durata dell'ordine di protezione in nove mesi decorrenti dalla data di inizio di esecuzione del presente provvedimento;

ORDINA ai Carabinieri della Stazione di M. T. di dare esecuzione al presente provvedimento;

PONE a carico di C. M. l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese a B. L., euro 450,00, ai sensi dell'art. 342 ter, comma 2, c.p.c.;

RIGETTA la richiesta di ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del C.;

CONDANNA C. M. al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in euro 290,00 per diritti, euro 400,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario, Iva e Cap come per legge.

Si comunichi,

Pistoia, 21 dicembre 2010.
Avv. Antonino Sugamele

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