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Sentenza

Famiglia - Divorzio - Assegno di mantenimento per la prole - Accordo precedente tra i coniugi - Modalità di corresponsione dell'assegno - Validità.
Famiglia - Divorzio - Assegno di mantenimento per la prole - Accordo precedente tra i coniugi - Modalità di corresponsione dell'assegno - Validità.
Cassazione civile SEZ. I

24 FEBBRAIO 2021, N. 5065

In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore. 

Sul tema, si vedano:

a) Sez. 3, Sentenza n. 24621 del 2015:L'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accordo, intervenuto stragiudizialmente in pendenza di un giudizio di appello, poi abbandonato dalle parti a seguito della composizione del contrasto, avesse impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). 

b)Sez. 2, Sentenza n. 298 del 2016:Gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710 c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati.
Avv. Antonino Sugamele

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