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Sentenza

Assegno divorzile - Decorrenza dalla data della domanda - Ammissibilità - Potere discrezionale del giudice - Adeguata motivazione - Necessità.
Assegno divorzile - Decorrenza dalla data della domanda - Ammissibilità - Potere discrezionale del giudice - Adeguata motivazione - Necessità.
Cassazione civile SEZ. I
ORDINANZA DEL 17 SETTEMBRE 2020, N. 19330 - 
L'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, c. 13, della l. n. 898 del 1970, così come sostituito dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e fornendo una adeguata motivazione, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti, la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio.
In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20024 del 2014: Il giudice che si avvale della previsione di cui all'art. 4, tredicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, fissando la decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della domanda giudiziale anziché da quella del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, esercita un potere discrezionale per il quale è necessaria un'adeguata motivazione.
Avv. Antonino Sugamele

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