Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Lui traditore abituale addebito della separazione inevitabile.
Lui traditore abituale addebito della separazione inevitabile.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 dicembre 2014 – 13 marzo 2015, n. 5108
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti

In un procedimento di separazione personale tra C.A. e C.A., la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 30/12/2012, modificava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio emessa il 08/11/2011, in ordine falla regime delle spese straordinarie per i figli, confermandola per il resto, e in particolare su addebito e assegnazione della casa coniugale.
Ricorre per cassazione il marito che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la moglie.
La memoria depositata nulla aggiunge alle argomentazioni del ricorso.
Non si ravvisano violazioni di legge.
In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fato, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
Quanto all'addebito, il ricorrente nega che vi sia nesso di causalità tra una sua relazione extramatrimoniale e l'intollerabilità della convivenza, in quanto tale relazione si svolse alcuni anni prima del ricorso per separazione. Ma il giudice a quo evidenzia che poco prima della separazione, il marito aveva tentato un approccio con altra donna, fornendo false generalità, e dunque il nesso di casualità non poteva essere messo in dubbio nonché la continuità del suo comportamento.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, chiarisce la sentenza impugnata che essa è costituita da due appartamenti accorpati con l'abbattimento di un muro, ed uno è stato adibito a camerette dei bambini : lo scorporo delle due unità priverebbe i minori del loro habitat. Né rileva che una delle due unità immobiliari originarie sia oggetto di comodato. E' lo stesso ricorrente a richiamare la giurisprudenza di questa Corte ( tra le altre Cass. S.U. 13603 del 2004; Cass. N. 16769 del 2012che afferma la prevalenza della soddisfazione dell'interesse dei figli minori rispetto al diritto del comodante alla restituzione dell'immobile, ameno che non dimostri di avere un urgente e provato bisogno. Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 3.600,00, cc cc oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 2 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza