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Sentenza

Irrilevante il fatto che l'ex coniuge abbia rifiutato alcune offerte di lavoro.
Irrilevante il fatto che l'ex coniuge abbia rifiutato alcune offerte di lavoro.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 aprile – 22 maggio 2017, n. 12878
Presidente Dogliotti- Relatore Bisogni

Rilevato che

1. La controversia ha per oggetto la misura dell'assegno divorzile dovuto da Gi. Ma. Bu. Gr. a Ci. Bu.. Assegno che la Corte di appello di Roma ha rideterminato in 2.500 Euro mensili per i periodi di svolgimento dell'attività lavorativa all'estero, da parte dell'ambasciatore Bu. Gr., e di 1.500 Euro per i periodi di svolgimento dell'attività lavorativa in Italia, accogliendo parzialmente l'appello del Bu. Gr. avverso la sentenza n. 18104/2011 del Tribunale di Roma che aveva determinato l'assegno nel diverso ammontare di 3.000 Euro con decorrenza dalla data di scioglimento del matrimonio.
2. Ricorre per cassazione Ci. Bu. deducendo: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970 come successivamente modificato dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74; b) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso, insufficiente esame e valutazione globale delle contrapposte piste probatorie con conseguente omesso esame e travisamento dei fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione in sede di contraddittorio tra le parti.
3. Si difende con controricorso Gi. Ma.
Bu. Gr. e propone ricorso incidentale, cui la Bu. replica con controricorso. Deduce il ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970 come modificato dall'art. 10 L.6 marzo 1987 n. 74, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché vizio di motivazione ex art. Ili Cost., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014.
4. Le parti depositano memorie difensive.

Ritenuto che

5. I ricorsi sono inammissibili in quanto consistono in una contestazione della valutazione prettamente di merito compiuta dalla Corte di appello. Valutazione che i giudici di secondo grado hanno compiuto all'esito dell'esame dei redditi e dei patrimoni dei coniugi nonché delle potenzialità di guadagno di cui potrebbe fruire la Bu. qualora riprendesse a pieno regime la sua attività di traduttrice. Le violazioni di legge, cui fanno riferimento le parti, sono del tutto generiche e consistono, come si è detto, nella mera contestazione del giudizio di adeguatezza dell'assegno compiuto dalla Corte di appello. Non ricorre alcun omesso esame di fatti decisivi in particolare per ciò che concerne il rifiuto, da parte della Bu., di alcune offerte di lavoro che la Corte di appello ha considerato occasionali valutando, altresì, come plausibili le ragioni addotte a giustificazione del rifiuto dalla odierna ricorrente e ritenendo la scarsa rilevanza della circostanza ai fini di ipotizzare una capacità di reddito potenziale e non sfruttata. 6. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Avv. Antonino Sugamele

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