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Sentenza

L'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori può essere oggetto di intervento officioso solo a favore di questi ultimi e non quando si traduca (come nella specie) nella riduzione dell'importo previsto dal giudice di primo grado, all'esclusive fine - dichiaratamente perseguito dalla Corte di appello - di riequilibrare la situazione economica dei genitori, quale derivante dal provvedimento di assegnazione della casa assunto dal Tribunale e confermato dalla stessa Corte distrettuale.
L'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori può essere oggetto di intervento officioso solo a favore di questi ultimi e non quando si traduca (come nella specie) nella riduzione dell'importo previsto dal giudice di primo grado, all'esclusive fine - dichiaratamente perseguito dalla Corte di appello - di riequilibrare la situazione economica dei genitori, quale derivante dal provvedimento di assegnazione della casa assunto dal Tribunale e confermato dalla stessa Corte distrettuale.
Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza 9 agosto 2019 n. 21216 

L'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori può essere oggetto di intervento officioso solo a favore di questi ultimi e non quando si traduca (come nella specie) nella riduzione dell'importo previsto dal giudice di primo grado, all'esclusive fine - dichiaratamente perseguito dalla Corte di appello - di riequilibrare la situazione economica dei genitori, quale derivante dal provvedimento di assegnazione della casa assunto dal Tribunale e confermato dalla stessa Corte distrettuale. 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria -Presidente Dott. TRICOMI Irene -Consigliere Dott. SCALIA Laura -Consigliere Dott. DE MARZO Giuseppe -rel. Consigliere Dott. CAMPESE Eduardo -Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZAsul ricorso 17145/2015 proposto da:(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lostudio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;-ricorrente -
contro(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;-controricorrente e ricorrente incidentale -contro(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;-controricorrente -e controProcuratore Generale Corte d'Appello Trento, Sezione Distaccata Bolzano;-intimato -avverso la sentenza n. 49/2015 della CORTE D'APPELLO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 09/05/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 da Giuseppe De Marzo;udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento primo motivo ricorso incidentale, assorbito secondo motivo del ricorso incidentale;udito l'Avvocato (OMISSIS) per il ricorrente, che si riporta agli atti;udito l'avvocato (OMISSIS) per la ricorrente incidentale, che si riporta agli atti.
FATTI DI CAUSA1. Con decreto recante la data dell'undici maggio 2015, la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano: a) a modifica del punto 6 del decreto del Tribunale di Bolzano, ha ridotto l'importo posto a carico di (OMISSIS), a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori; b) ha rideterminato la disciplina relativa alle spese per corsi extra-scolastici delle stesse; c) ha rigettato la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore di (OMISSIS), madre conviventecon le figlie; d) ha compensato tra le parti le spese del procedimento.2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la famiglia aveva abitato incontestabilmente, almeno sino a dicembre 2013, in un appartamento del quale il (OMISSIS) era proprietario, costituente parte di una casa bifamiliare, nell'altra meta' della quale abitavano i genitori della (OMISSIS), con i quali il rapporto del primo non era buono; b) che la decisione del Tribunale era condivisibile non solo perche' l'abitazione costituiva il centro della vita delle figlie minorenni, ma anche perche' i litigi tra il (OMISSIS) e la famiglia (OMISSIS) a lungo termine non erano sostenibili dalle figlie; c) che le spese necessarie al (OMISSIS) per cercare altro appartamento dovevano essere detratte dalle sue risorse, con la conseguenza che doveva essere rimodulato il contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie.3. Avverso tale decreto il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la (OMISSIS) ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. Il (OMISSIS) ha depositato controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria difensiva da parte della (OMISSIS). Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 131 e 132 c.p.c., in relazione all'articolo 135 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di indicare nel decreto la presenza del Procuratore generale e le sue conclusioni di accoglimento del reclamo del (OMISSIS).La doglianza e' infondata, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte e' costante nell'escludere che l'omessa indicazione delle parti (Cass. 25 settembre 2017, n. 22275) o delle loro conclusioni (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2237) costituisca causa di nullita' del provvedimento giurisdizionale.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e116 c.p.c., per avere la Corte territoriale: a) omesso di provvedere sulla preliminare richiesta di sospensione della provvisoria esecutivita' del decreto di primo grado e b) modificato il punto 6 del provvedimento impugnato, in assenza di domanda del ricorrente.
Le due censure non sono sorrette da alcun interesse giuridicamente apprezzabile: la prima perche' il decreto di primo grado e' ormai sostituito da quello della Corte territoriale; la seconda perche' la decisione e' favorevole al ricorrente.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 337 sexies c.c., rilevando che il provvedimento di assegnazione della casa non corrispondeva all'interesse delle minori, le quali avevano lasciato la precedente dimora gia' un anno prima della decisione giudiziale, con la conseguenza che l'immobile de quo non era qualificabile come casa familiare.Si aggiunge: a) che la (OMISSIS) era andata a vivere dai genitori, con le due figlie, da ormai due anni; b) che del tutto irrilevanti era i dissapori tra il (OMISSIS) e i genitori della (OMISSIS).La censura e', nel suo complesso, infondata, in quanto muove da un presupposto fattuale, l'abbandono della casa da parte dei minori, che non trova riscontro nel provvedimento impugnato, nel quale si legge che "la famiglia abitava incontestabilmente, almeno fino a dicembre 2013" nell'appartamento e che siffatta abitazione "costituisce il centro della vita delle figlie minorenni".Il ricorrente, peraltro, non indica quale sarebbe la base obiettiva di tale deduzione e aggiunge, assertivamente, che la circostanza non sarebbe stata contestata.Tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimita' di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. 9 agosto 2016, n. 16655).4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113 e 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello modificato l'entita' del contributo posto a carico del padre, in assenza di una sua domanda di riforma della decisione.La critica e' fondata.La decisione della Corte d'appello -peraltro censurata sul punto anche dal ricorrente principale, sia pure in assenza, come detto, di interesse -non trova riscontro nell'impugnazione del soccombente.L'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori puo' essere oggetto di intervento officioso solo a favore di questi ultimi e non quando si traduca, come nel caso di specie, nella riduzione dell'importo previsto dal giudice di primo grado, all'esclusivo fine -dichiaratamente perseguito dalla Corte d'appello -di 
riequilibrare la situazione economica dei genitori, quale derivante dal provvedimento di assegnazione della casa assunto dal Tribunale e confermato dalla stessa Corte distrettuale.La relativa statuizione va quindi cassata senza rinvio, in quanto la pronuncia viziata da extrapetizione, stante la natura devolutiva del giudizio di appello, si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale (v., ad es., Cass. 23 ottobre 2014, n. 22558).5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato le spese, nonostante che il (OMISSIS) fosse stato soccombente sulla richiesta di modifica della decisione in tema di assegnazione della casa coniugale e la modifica della disciplina in tema di corsi extrascolastici non avesse alterato sostanzialmente la regolamentazione dettata dal Tribunale.La doglianza e' infondata, in quanto la compensazione delle spese trova razionale fondamento nell'accoglimento della richiesta di modifica delle spese per corsi extra-scolastici.6. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, unitamente al secondo motivo del ricorso incidentale. All'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale segue la cassazione senza rinvio del decreto impugnato nella parte in cui ha modificato il punto 6 del provvedimento del Tribunale.In relazione all'esito del procedimento, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative al giudizio di legittimita'.P.Q.M.Rigetta il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e, in relazione al disposto accoglimento, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui ha modificato il punto 6 del decreto del Tribunale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delo stesso articolo 13, comma 1 bis.Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita' di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza
Avv. Antonino Sugamele

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